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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13877/2025 del 25/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato, tramite estratto di ruolo, una cartella di pagamento relativa a omesso o carente versamento del saldo 2015 di IVA, IRES e IRAP, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione. La controversia è nata dalla contestazione della notificazione della cartella, avvenuta via PEC all’indirizzo del contribuente, che la società ha ritenuto radicalmente invalida. In cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 44, par. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS) e dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, letti in combinato con varie norme interne sulla PEC e sui domicili digitali; ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE e sollevato questione di legittimità costituzionale, sostenendo che la PEC del mittente dovesse risultare iscritta nei registri pubblici dei domicili digitali, a pena di nullità della notifica. La Corte ha ritenuto infondate le questioni preliminari e manifestamente infondato il motivo nel merito, richiamando l’orientamento già consolidato sulla validità della notifica della cartella via PEC anche se l’indirizzo del mittente non sia quello risultante dall’INI-PEC, purché non sia allegato un concreto pregiudizio difensivo; ha inoltre valorizzato il fatto che la conoscenza dell’atto era comunque emersa anche da atti successivi della riscossione, come il pignoramento presso terzi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE perché il Regolamento eIDAS non si applica alla notifica della cartella di pagamento via PEC, sia per il suo oggetto sia perché la notifica tributaria tramite PEC non rientra nei regimi di identificazione elettronica notificati dall’Italia. Ha inoltre respinto la questione di legittimità costituzionale, ritenendola manifestamente infondata perché, nelle notifiche via PEC, ciò che conta è la consegna dell’atto al destinatario e il contenuto del messaggio, non l’iscrizione del mittente in un particolare registro, essendo la certezza rilevante quella del destinatario dell’atto. Nel merito, ha giudicato infondata la censura sulla invalidità della notifica: secondo la giurisprudenza di legittimità, l’eventuale difformità dell’indirizzo PEC del mittente rispetto ai registri non determina di per sé la nullità della notifica, occorrendo la prova di un concreto pregiudizio al diritto di difesa, che nel caso non è stato dimostrato. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese processuali e, trattandosi di decisione resa in esito a proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la disciplina sull’abuso del processo di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con ulteriore condanna pecuniaria e versamento alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta per difetto di rilevanza, poiché il Regolamento eIDAS è stato ritenuto non applicabile alla notificazione della cartella di pagamento via PEC.

  • Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)

    Il regolamento è stato ritenuto inapplicabile alla notifica di cartella a mezzo PEC, sia per l’oggetto della disciplina sia perché la fattispecie non rientra nei regimi notificati di identificazione elettronica.

  • art. 44, par. 1, lett. b), Regolamento (UE) n. 910/2014

    La norma invocata non è stata reputata pertinente alla notificazione della cartella di pagamento via PEC nel caso concreto.

  • art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    È stata letta in coerenza con la disciplina interna sulla notifica telematica della cartella, ma senza ricavarne un requisito di iscrizione del mittente nei registri pubblici tale da determinare nullità automatica.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. n. 68/2005

    Richiamato come parte del sistema normativo interno sulla PEC, ma non ritenuto idoneo a fondare la nullità della notifica per mancata iscrizione del mittente nei registri.

  • art. 14, commi 1 e 2, d.P.R. n. 68/2005

    Richiamato nel quadro normativo interno sulla posta elettronica certificata, senza effetto invalidante automatico della notifica.

  • art. 16, comma 2, d.P.R. n. 68/2005

    Richiamato per le disposizioni relative alle pubbliche amministrazioni nell’uso della PEC, ma non interpretato come requisito di validità della notifica della cartella.

  • art. 6-bis d.lgs. n. 82/2005

    Richiamato tra le norme sulla domiciliazione/digitalizzazione, ma non ritenuto decisivo per affermare la nullità della notificazione.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005

    Richiamato nel complessivo sistema dei domicili digitali, senza che ne sia stata tratta una causa di invalidità automatica.

  • art. 16-ter d.l. n. 179/2012

    Richiamato insieme alle altre disposizioni sulla PEC, ma non ritenuto idoneo a imporre l’iscrizione del mittente nei registri come condizione di validità della notifica.

  • art. 3-bis, comma 1, L. n. 53/1994

    Richiamato in via analogica dalla ricorrente, ma non accolto dalla Corte quale fondamento della nullità dedotta.

  • art. 23 L. n. 87/1953

    La questione di costituzionalità proposta ai sensi di tale norma è stata disattesa perché manifestamente infondata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in esito al procedimento accelerato; la Corte richiama l’orientamento secondo cui, in caso di conferma della proposta, può configurarsi abuso del processo rilevante ai fini dell’art. 96 c.p.c.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata, in ragione della soccombenza in un giudizio definito in conformità alla proposta.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna ulteriore in favore della cassa delle ammende, quale conseguenza dell’abuso del processo ravvisato nel mancato adeguamento alla proposta definitoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulla notifica della cartella di pagamento via PEC, la mancata coincidenza dell’indirizzo del mittente con quello risultante dai registri pubblici non determina di per sé la nullità della notificazione, occorrendo la deduzione e prova di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Il Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) non si applica automaticamente a tutte le notificazioni telematiche della pubblica amministrazione, ma solo ai regimi di identificazione elettronica notificati e ai servizi fiduciari rientranti nel suo oggetto di disciplina.
  • In tema di notificazione telematica, la certezza giuridicamente rilevante è quella della consegna dell’atto al destinatario e della riferibilità del contenuto del messaggio, non l’iscrizione formale del mittente in un determinato indice, salvo che dalla difformità derivino effettive lesioni difensive.
  • La semplice affermazione di non avere aperto o di avere cancellato il messaggio PEC non integra, da sola, un pregiudizio sostanziale idoneo a invalidare la notifica.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta definitoria può sorreggere una condanna per abuso del processo ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàAbuso del diritto

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