Cassazione Civile, Ordinanza n. 13869/2025 del 25/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, ritenuta pacifica la mancata presentazione della dichiarazione per l'anno 2007, ha rideterminato i tributi dovuti, con applicazione di interessi e sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell'appello da parte della commissione tributaria regionale, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione della sentenza d'appello, ritenuta meramente apparente: secondo la ricorrente, la CTR non aveva affrontato in modo intelligibile le deduzioni e i documenti prodotti nei gradi di merito, limitandosi a formule assertive e contraddittorie, senza spiegare né la natura dell'accertamento fiscale, né le difese del contribuente, né gli elementi probatori posti a base della pretesa. Il secondo motivo riguardava le sanzioni, ma non viene esaminato perché assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR meramente apparente e quindi nulla per violazione del requisito costituzionale della motivazione. Ha osservato che la decisione impugnata non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito, perché si limitava a richiamare l'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997 senza spiegare in concreto le ragioni del rigetto dell'appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione della sentenza deve raggiungere il minimo costituzionale ed essere idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; altrimenti la sentenza è nulla per motivazione apparente.
art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato dalla CTR come base del potere di accertamento e di ricostruzione del reddito, ma il mero richiamo normativo è ritenuto insufficiente se non accompagnato da una motivazione concreta e intelligibile.
art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997
È richiamato dalla CTR per giustificare il trattamento sanzionatorio, ma il riferimento astratto alla norma non spiega, di per sé, le ragioni della decisione sulle sanzioni.
Richiamato implicitamente nel contesto della valutazione degli elementi probatori; la Corte sottolinea che la decisione avrebbe dovuto indicare gli elementi di fatto posti a base della pretesa fiscale.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio e impedisce il controllo sull'esattezza e logicità della decisione.
- Nel giudizio di appello tributario il giudice deve esaminare in modo specifico le censure proposte, indicando gli elementi di fatto e di diritto posti a base del rigetto, senza limitarsi a richiami normativi generici o ad affermazioni assertive.
- Il mero richiamo a una norma che attribuisce poteri di accertamento o disciplina le sanzioni non basta a sorreggere la decisione se non è accompagnato dalla concreta illustrazione dei presupposti fattuali che ne giustificano l'applicazione.
- La motivazione deve descrivere il processo cognitivo che conduce dal fatto noto alla conclusione decisoria; non è sufficiente enunciare il giudizio finale senza spiegare il percorso argomentativo seguito.
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