Cassazione Civile, Ordinanza n. 13863/2025 del 25/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione proposta da una creditrice ammessa al passivo di un fallimento, in relazione al ritardo con cui assumeva essere stato soddisfatto il proprio credito di lavoro privilegiato. Il giudice della fase monitoria aveva accolto parzialmente la domanda; il Ministero aveva proposto opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 sostenendo che il credito era stato in realtà pagato entro un tempo ragionevole tramite il Fondo di Garanzia INPS e che l’ulteriore credito chirografario apparente risultante dagli atti era inesistente e frutto di errore materiale. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione, revocando l’indennizzo e condannando altresì la ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, oltre a liquidare le spese con inclusione del rimborso forfetario. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 5-ter L. n. 89/2001 per avere la Corte d’appello ignorato un ulteriore credito chirografario risultante dallo stato passivo, asseritamente coperto da giudicato; 2) violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. per avere la condanna per abuso del processo valorizzato fatti estranei all’oggetto della domanda di equa riparazione; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 per avere riconosciuto le spese generali anche alla difesa erariale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che il thema decidendum della domanda ex L. n. 89/2001 fosse limitato al ritardo nel pagamento del credito di lavoro indicato nel ricorso introduttivo e che l’ulteriore preteso credito chirografario, introdotto dal Ministero in opposizione, non potesse ampliare l’oggetto del giudizio né fondare una pretesa indennitaria diversa. Ha invece accolto il secondo motivo, escludendo che il presunto credito chirografario estraneo all’oggetto del giudizio potesse essere valorizzato per irrogare la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo. Ha accolto anche il terzo motivo, affermando che il rimborso delle spese generali previsto dal D.M. n. 55/2014 non spetta quando la parte è assistita dall’Avvocatura dello Stato. Conseguentemente ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha eliminato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e ha corretto la liquidazione delle spese di merito sostituendo il riferimento al rimborso forfetario con quello alle spese prenotate a debito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
individua il diritto all’equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, nei limiti dell’oggetto della domanda proposta.
il contenuto del ricorso introduttivo delimita l’oggetto della fase monitoria e, di riflesso, dell’opposizione.
il giudizio di opposizione si modella sul contenuto della domanda introduttiva e non consente di espandere l’oggetto della pretesa indennitaria oltre quanto dedotto originariamente.
art. 6, paragrafo 1 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale della ragionevole durata del processo.
art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU
richiamato nel motivo di ricorso, ma non centrale nella decisione se non come parametro evocato dalla parte.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale del giusto processo.
art. 117 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro di conformità agli obblighi internazionali.
la condanna per responsabilità aggravata per abuso del processo non può essere fondata su fatti o crediti estranei all’oggetto del giudizio definito dal ricorso introduttivo.
regola la soccombenza nella liquidazione delle spese.
richiamato in tema di disciplina delle spese processuali.
art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014
il rimborso forfetario delle spese generali spetta agli avvocati del libero foro e non alla difesa erariale.
richiamato per la natura privilegiata del credito di lavoro ammesso al passivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, l’oggetto della domanda è delimitato dal ricorso introduttivo: crediti o profili di danno non specificamente dedotti non possono essere introdotti in modo utile dalla controparte per ampliare la pretesa indennitaria o per fondare una diversa statuizione.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. non può essere pronunciata valorizzando condotte o questioni del tutto estranee al perimetro oggettivo del giudizio così come fissato dalla domanda introduttiva.
- Quando la parte vittoriosa è assistita dall’Avvocatura dello Stato, non è dovuto il rimborso forfetario delle spese generali previsto per il difensore del libero foro; la liquidazione va limitata alle voci effettivamente spettanti, incluse le spese prenotate a debito ove applicabili.
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