Cassazione Civile, Ordinanza n. 13867/2025 del 25/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente per redditi di partecipazione ex art. 5 TUIR, relativi a più società di persone, tra cui una società "madre" e società partecipate. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione, tra l'altro, una sopravvenienza attiva derivante dalla restituzione di somme versate a un istituto di credito in forza di un rapporto di conto corrente poi contestato per anatocismo. Il contribuente impugnava l'atto deducendone l'illegittimità anche per effetto riflesso dell'illegittimità dell'atto presupposto emesso alla società-madre. La CTR rigettava l'appello dell'Agenzia richiamando integralmente un'altra decisione resa nello stesso contesto. In Cassazione l'Agenzia proponeva tre motivi: nullità della sentenza per motivazione per relationem priva di autonoma esplicitazione; violazione degli artt. 109 TUIR e 2697 c.c. sulla imputazione temporale della sopravvenienza attiva, sostenendo che rilevasse l'anno della sentenza di primo grado e non quello del deposito della sentenza d'appello o della definitività; violazione della L. n. 212/2000, artt. 10 e 12, per avere la CTR ritenuto invalido l'accertamento per asserita estensione ad annualità successive rispetto alla verifica. Il controricorrente eccepiva inoltre riunione dei giudizi e giudicato esterno favorevole formato in altro processo concernente un coerede.
La decisione
La Corte ha respinto le questioni preliminari sulla riunione dei giudizi e ha accolto l'eccezione di giudicato solo nei limiti della posizione del controricorrente come erede di uno dei soci, senza estenderla alle altre sue posizioni. Ha poi rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione per relationem sufficiente perché l'Ufficio conosceva integralmente la decisione richiamata. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che le sopravvenienze attive derivanti da riconoscimento giudiziale di un credito, o da disconoscimento di un debito, vanno imputate nell'anno di deposito della sentenza che le rende certe e obiettivamente determinabili, purché l'efficacia esecutiva non sia sospesa. Ha accolto anche il terzo motivo, escludendo che, per tributi non armonizzati, l'Amministrazione fosse tenuta a instaurare un contraddittorio endoprocedimentale a pena di invalidità dell'atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
disciplinante l'imputazione per trasparenza del reddito di partecipazione ai soci delle società di persone
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
certezza nell'esistenza ed obiettiva determinabilità
la sopravvenienza attiva va imputata nell'esercizio in cui la posta diviene certa e obiettivamente determinabile; nel caso di credito riconosciuto o debito disconosciuto in giudizio, rileva il deposito della sentenza, purché non sia sospesa l'efficacia esecutiva
art. 111 Cost.
la sentenza deve consentire l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo
la motivazione per relationem è nulla solo se non rende percepibili le ragioni della decisione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
nullità deducibile quando la sentenza difetti di motivazione idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi
consente il rinvio a precedenti, anche di merito, purché il richiamo renda identificabili le ragioni della decisione
il giudicato favorevole al coobbligato può essere opposto nei limiti consentiti, ma non quando il soggetto era già parte del giudizio o non ricorrano i presupposti dell'estensione
il giudicato fa stato solo tra le parti del giudizio in cui si è formato, quando non ne ricorrano le condizioni di estensione
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
la sua violazione non è stata ritenuta idonea a fondare l'invalidità dell'atto nel caso di tributi non armonizzati
art. 12, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
non impone, nel caso esaminato, un contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità per tributi non armonizzati
la sospensione dell'efficacia esecutiva in appello impedisce il conseguimento della sopravvenienza nel periodo coperto dalla sospensione
la sospensione dell'efficacia esecutiva in cassazione impedisce il conseguimento della sopravvenienza nel periodo coperto dalla sospensione
richiamato per affermare che eventuali modifiche sfavorevoli del credito riconosciuto possono tradursi in sopravvenienze passive
richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha risolto la questione in termini di imputazione temporale della sopravvenienza e di prova del fatto costitutivo
Massime di principio
- Le sopravvenienze attive derivanti dal riconoscimento giudiziale di un credito o dal venir meno di un debito devono essere imputate a reddito nell'anno di deposito della sentenza che le rende certe e obiettivamente determinabili, non nel momento della sua eventuale definitività, salvo che l'efficacia esecutiva sia sospesa.
- La certezza fiscale della sopravvenienza va valutata in chiave economico-gestionale: ciò che rileva è il formarsi del titolo giudiziale e la possibilità concreta di conseguire il vantaggio, non la sola stabilità definitiva della decisione.
- La motivazione per relationem non è di per sé nulla se la decisione richiamata è integralmente conoscibile dalle parti e il richiamo consente di individuare le ragioni poste a base del dispositivo; la nullità sussiste solo quando la sentenza si limiti a un rinvio meramente formale e non intelligibile.
- Nel contenzioso tributario relativo a società di persone e soci, il giudicato favorevole formato in un giudizio può essere opposto solo entro i limiti soggettivi e oggettivi consentiti; non opera automaticamente in favore di posizioni diverse o ulteriori rispetto a quella coperta dal giudicato.
- Per tributi non armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina di regola nullità dell'atto impositivo, salvo diversa previsione specifica.
- Se il giudice di legittimità non necessita di ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere nel merito, definendo direttamente la controversia.
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