Cassazione Civile, Ordinanza n. 13864/2025 del 25/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001. In un primo decreto la Corte d'appello aveva liquidato in favore della ricorrente un indennizzo complessivo per l'irragionevole durata di un giudizio presupposto e delle successive fasi esecutiva e di ottemperanza, senza riduzioni per la pluralità delle parti. Su ricorso del Ministero della Giustizia, questa Corte aveva cassato con rinvio solo il capo relativo all'individuazione del soggetto passivamente legittimato per la durata del giudizio di ottemperanza, ritenendo necessario coinvolgere anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze. In sede di rinvio, la Corte territoriale aveva però ricalcolato separatamente i tempi imputabili ai due Ministeri e aveva applicato una riduzione del 40% sull'indennizzo relativo al giudizio ordinario per la presenza di oltre 50 ricorrenti. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 324, 336, 384 e 394 c.p.c., sostenendo che la Corte di rinvio non potesse rimettere in discussione né la durata complessiva del ritardo già definitivamente accertata né il mancato abbattimento dell'indennizzo per pluralità di parti, perché tali capi del decreto originario non erano stati investiti dal precedente ricorso per cassazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 92 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione, contestando la compensazione parziale delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenuto non soccombente nella fase di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che i capi del decreto originario concernenti la durata complessiva del ritardo indennizzabile e la mancata riduzione per pluralità di parti fossero ormai coperti da definitività, perché non specificamente censurati nel precedente ricorso del Ministero. Ha quindi cassato il decreto della Corte d'appello di Perugia limitatamente ai profili oggetto di rinvio e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha confermato l'indennizzo complessivo di euro 1.150,00, senza decurtazioni, ripartendolo in euro 800,00 a carico del Ministero della Giustizia ed euro 350,00 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre rideterminato le spese dei vari gradi di giudizio e disposto la distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Richiamato per affermare la definitività dei capi non impugnati nel precedente giudizio di legittimità.
art. 336 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la cassazione con rinvio non potesse travolgere capi non investiti dal ricorso originario.
art. 384 c.p.c.
Utilizzato per decidere nel merito una volta accertata la definitività dei capi non censurati e l'assenza di ulteriori accertamenti di fatto necessari.
art. 394 c.p.c.
Richiamato per delimitare i poteri del giudice di rinvio ai soli punti investiti dalla cassazione.
art. 5 L. n. 89/2001
Norma procedurale del giudizio di opposizione nel procedimento di equa riparazione richiamata nella ricostruzione dei fatti.
art. 2-bis L. n. 89/2001
Usato come parametro per la determinazione dell'indennizzo per irragionevole durata del processo.
art. 4 L. n. 260/1958
Richiamato nel precedente giudizio per la necessità di rinnovare la notifica nei confronti del soggetto pubblico pretermesso, quando l'errore di identificazione riguardi distinte soggettività pubbliche.
art. 92 c.p.c.
Dedotto per censurare la parziale compensazione delle spese, poi assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore che si era dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice non può rimettere in discussione capi della decisione di merito che non siano stati investiti dal precedente ricorso per cassazione e che, perciò, siano già coperti da definitività.
- La cassazione con rinvio delimita l'oggetto del nuovo esame ai soli punti effettivamente cassati; i capi autonomi non censurati restano fermi e non sono suscettibili di rivalutazione.
- Quando la questione di rinvio attiene solo all'individuazione del soggetto passivamente legittimato, la quantificazione dell'indennizzo e gli altri capi autonomi non impugnati restano intangibili.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito, ripristinando il contenuto corretto della decisione nei limiti in cui essa è stata cassata.
- La regolazione delle spese va adeguata all'esito complessivo della lite e alla concreta soccombenza delle parti nelle diverse fasi processuali.
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