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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13865/2025 del 25/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto in sede di equa riparazione il solo indennizzo per il danno non patrimoniale derivante dall'irragionevole durata di un procedimento penale durato complessivamente circa undici anni, ma non il ristoro del danno patrimoniale che assumeva di avere subito. Ha quindi proposto opposizione solo sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale; la Corte d'appello ha confermato il diniego ritenendo che l'indennizzo ex art. 2-bis L. 89/2001 sia onnicomprensivo e che, nel procedimento di equa riparazione, non si proceda a un autonomo giudizio risarcitorio. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, in un unico motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2-bis L. 89/2001, oltre a omessa/errata valutazione delle prove e illogicità della motivazione, sostenendo che il danno patrimoniale era stato allegato e documentato con una pluralità di documenti e che il ritardo processuale gli aveva impedito una brillante carriera professionale e accademica, oltre a costringerlo a conseguenze economiche sfavorevoli per sé e per la famiglia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse in modo specifico con la ratio decidendi del decreto impugnato e che, sotto la veste formale della violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e una rivalutazione del merito. In particolare, la censura ex art. 2697 c.c. era inconferente perché non denunciava un'erronea ripartizione dell'onere della prova, ma contestava la valutazione delle prove; inoltre, la doglianza cumulava in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale, al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità. Nessuna statuizione favorevole è stata resa sul merito del preteso danno patrimoniale. Il ricorso è stato dunque respinto in rito, con prevalenza del resistente, che non aveva neppure depositato controricorso.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di specifica attinenza al decisum comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la violazione di legge richiede l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la contestazione della ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il sindacato motivazionale è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale nei casi estremi individuati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava; non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 2-bis L. 89/2001

    l'indennizzo per irragionevole durata del processo è qualificato come onnicomprensivo nei limiti previsti dalla norma, non come autonomo giudizio risarcitorio.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    richiamato come ulteriore base della declaratoria di inammissibilità secondo la lettura fornita dalle Sezioni Unite.

  • art. 12 preleggi

    il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. va interpretato secondo i canoni ermeneutici generali, come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che non si confronti con la reale ragione della decisione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice abbia sbagliato a individuare il soggetto gravato dall'onere della prova; non consente di rimettere in discussione la valutazione delle risultanze probatorie.
  • Non è consentito in cassazione sovrapporre, in un unico motivo, doglianze eterogenee di violazione di legge e di vizio motivazionale senza una chiara distinzione tra profili di diritto e di fatto.
  • Il vizio di motivazione è oggi sindacabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più ammessa la censura di mera insufficienza o illogicità della motivazione se il ragionamento decisorio è comunque comprensibile.
  • Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'indennizzo previsto dall'art. 2-bis L. 89/2001 non può essere trasformato, tramite il ricorso, in un autonomo giudizio di risarcimento del danno patrimoniale fondato su una diversa ricostruzione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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