Cassazione Civile, Ordinanza n. 13862/2025 del 25/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2011, emesso dopo la cancellazione dal registro delle imprese di una società cooperativa. In primo grado il ricorso era stato accolto sul presupposto che l'atto fosse stato notificato e intestato a una società ormai estinta, quindi priva di soggettività. In appello, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la pretesa non fosse rivolta alla società estinta, ma al liquidatore e amministratore della stessa, nei cui confronti sarebbe stato contestualmente emesso un atto di accertamento di responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla reale intestazione e notificazione dell'avviso al liquidatore; 3) violazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973, 36 d.P.R. n. 602/1973, 57 d.P.R. n. 633/1972 e 28 d.lgs. n. 175/2014, sostenendo che la Commissione avesse erroneamente applicato la disciplina sulla sopravvivenza quinquennale delle società cancellate e che, invece, la notifica al liquidatore fosse legittima anche per la responsabilità patrimoniale dello stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato, in via preliminare e assorbente, che dal ricorso introduttivo risultava che il giudizio era stato promosso dal legale rappresentante di una società già cancellata dal registro delle imprese, per far dichiarare la nullità di avvisi di accertamento riferiti alla società estinta. Ha quindi affermato che, poiché la cancellazione era intervenuta prima del 13 dicembre 2014, non trovava applicazione l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, norma non retroattiva. Ha richiamato il principio per cui la cancellazione della società determina l'estinzione dell'ente e la cessazione della capacità processuale, con difetto originario rilevabile d'ufficio anche in cassazione. Conseguentemente ha ritenuto che il giudizio non potesse essere iniziato perché proposto da un soggetto non più esistente e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente e quelle del giudizio di legittimità dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione omessa o apparente.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, invocata a sostegno della censura di nullità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale invocata per la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È la norma invocata per l'omesso esame del fatto decisivo relativo al reale destinatario dell'avviso.
art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per sostenere che la tempestività dell'avviso andava valutata secondo i termini ordinari di accertamento e non in base all'art. 28 d.lgs. n. 175/2014.
Richiamato dalla ricorrente come base della responsabilità del liquidatore e della notifica dell'atto nei suoi confronti.
art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato per i termini di decadenza dell'accertamento IVA.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
La Corte ne afferma la non retroattività e la non applicabilità alle società cancellate prima del 13 dicembre 2014.
Richiamato come norma che disciplina l'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese.
Richiamato dalla ricorrente nel sostenere la responsabilità del liquidatore come obbligazione legale.
Richiamato dalla ricorrente nel delineare la responsabilità del liquidatore per inadempimento di obbligazioni legali.
Richiamato come criterio di graduazione dei pagamenti che il liquidatore avrebbe dovuto rispettare.
Applicato per cassare senza rinvio la sentenza perché il giudizio non poteva essere iniziato.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese, per gli eventi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, ne determina l'estinzione e la conseguente cessazione della capacità processuale, con difetto rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
- L'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 non ha natura interpretativa e non si applica retroattivamente alle cancellazioni anteriori al 13 dicembre 2014.
- Se il giudizio è stato introdotto da un soggetto ormai estinto, la Cassazione deve cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché il processo non poteva essere validamente iniziato.
- In presenza di estinzione della società, non può radicarsi una persistente legittimazione processuale del liquidatore rispetto alle pretese relative al debito sociale, salvo che l'atto sia effettivamente diretto e validamente riferito a un diverso soggetto passivo nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.
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