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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17881/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società bancaria, di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rideterminato classe e rendita catastale di un immobile sito in Roma, in area microzona 1 (Centro storico), ai sensi della disciplina sulla revisione del classamento. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento catastali, sostenendo in sostanza la legittimità e sufficienza della motivazione dell'atto. La società resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato con due motivi, denunciando violazioni dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, dell'art. 1 DM n. 701 del 1994, dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo la censura contrastante con l'orientamento consolidato sulla motivazione degli atti di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della società, perché diretto contro questioni ritenute assorbite in appello e quindi proposto in difetto di interesse/soccombenza. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto, quanto all'amministrazione, che non si applica l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002; per il ricorso incidentale è stato invece richiamato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte osserva che la censura dell'Ufficio è incompatibile con il consolidato indirizzo sulla motivazione degli atti di revisione catastale.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Richiamato quale parametro generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ma la Corte ribadisce che, per la revisione del classamento, occorre indicare gli elementi concreti incidenti sulla microzona e sulla singola unità immobiliare.

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335

    non può ritenersi congruamente motivato

    L'atto di revisione del classamento non è adeguatamente motivato se si limita al raffronto tra valori di mercato e catastali della microzona rispetto al resto del comune, senza specificare gli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona e sul diverso classamento del singolo immobile.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1

    Richiamato dal ricorso incidentale insieme alla disciplina del classamento, ma non scrutinato nel merito per inammissibilità del gravame condizionato.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso invocati dalle parti; la Corte dichiara inammissibili le censure per contrasto con orientamento consolidato e per difetto di interesse.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso principale è dichiarato inammissibile perché la questione prospettata si pone in insanabile contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia, ma il gravame è dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di riparto dell'onere della prova, senza esame nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte precisa che, per l'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito, non si applica l'ulteriore contributo unificato; per il ricorso incidentale richiama invece il presupposto del versamento, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge, se dovuto, l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • In tema di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la motivazione dell'atto non è sufficiente se si limita al solo dato statistico del differenziale tra valori di mercato e valori catastali della microzona, dovendo l'Ufficio indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona e sul classamento della specifica unità immobiliare.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando la censura si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato e il ricorrente non offra una critica argomentata idonea a superarlo.
  • Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per carenza di interesse quando investe questioni non decise nel merito perché assorbite dal giudice di appello; in tali casi manca la soccombenza, salva la riproposizione delle questioni in caso di rinvio.
  • La riproduzione nel ricorso di elementi riferiti a una microzona diversa da quella oggetto dell'accertamento indebolisce la specificità della censura sulla motivazione dell'atto catastale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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