Cassazione Civile, Ordinanza n. 20720/2024 del 25/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una pratica di immatricolazione di un’autovettura acquistata in passato da un soggetto disabile che, pur avendo astrattamente diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di settore, avrebbe pagato al concessionario l’imposta provinciale di trascrizione e l’IVA ordinaria, senza chiedere l’esenzione. La società di pratiche automobilistiche incaricata dell’iscrizione al PRA avrebbe tuttavia immatricolato il veicolo in regime di esenzione, senza versare l’IPT. Successivamente, quando il medesimo soggetto acquistò un’altra autovettura e dichiarò di avere diritto all’esenzione, fu sottoposto a procedimento penale per falso ideologico, poi conclusosi con assoluzione. In primo grado il giudice di pace aveva accolto la domanda di risarcimento proposta contro la società di autoscuola, ma in appello il Tribunale l’aveva rigettata. Nel ricorso per cassazione l’originario attore ha dedotto: 1) omesso esame del giudicato penale assolutorio; 2) omesso esame di documenti decisivi e non contestati, inclusi fatture e sentenza penale; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata ricostruzione della vicenda e travisamento della prova; 4) ulteriore violazione dell’art. 116 c.p.c. per asserita contraddittorietà della motivazione e preferenza accordata a prove testimoniali prive di supporto documentale. Sostanzialmente il ricorrente chiedeva una rivalutazione del materiale istruttorio e l’affermazione della responsabilità risarcitoria della società convenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente inammissibili tutti i motivi. Ha osservato che il giudice d’appello non aveva affatto ignorato la sentenza penale assolutoria, ma l’aveva considerata, rilevando però che gli effetti del giudicato penale non vincolavano il giudizio civile nei confronti di un soggetto terzo che non aveva partecipato al processo penale. Ha inoltre ritenuto che il Tribunale avesse esaminato sia la documentazione sia la prova testimoniale, pervenendo a una valutazione di infondatezza della domanda. Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono state giudicate inammissibili perché, sotto la loro veste formale, miravano soltanto a ottenere un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la difficoltà oggettiva della vicenda, con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché, nella sostanza, tendeva a sollecitare una nuova valutazione del merito e non denunciava un vero omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti.
con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.
Le doglianze sulla violazione di legge processuale sono state giudicate inammissibili quando si risolvono nella critica della valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
Non è denunciabile in cassazione, come violazione di legge, la mera censura della valutazione delle prove; è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti di legge, oppure abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.
La violazione è configurabile solo nei casi di utilizzo di prove legali in modo difforme dal loro regime o di attribuzione di valore vincolante a prove liberamente valutabili; non basta contestare l’apprezzamento del compendio probatorio.
La Corte richiama il principio per cui gli effetti del giudicato penale in ambito civile operano secondo i limiti previsti da tali norme e non impediscono al giudice civile di valutare autonomamente i fatti quando il convenuto civile sia soggetto terzo rispetto al processo penale.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
È richiamato come base delle agevolazioni fiscali per soggetti disabili, ma non viene oggetto di autonoma statuizione di diritto da parte della Corte.
È menzionato come norma incriminatrice nel procedimento penale richiamato dal ricorrente.
È menzionato come ulteriore riferimento della contestazione penale evocata nel ricorso.
È richiamato nel contesto della dichiarazione sostitutiva relativa all’esenzione IPT.
art. 30, comma 7, L. 388/2001
È richiamato nel contesto della dichiarazione sostitutiva relativa all’esenzione IPT.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di omesso esame o di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove e dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, prove acquisite fuori dai limiti legali, oppure abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi soggetti a libera valutazione; non è sufficiente contestare la conclusione probatoria raggiunta.
- Il giudicato penale assolutorio non vincola automaticamente il giudice civile quando la domanda risarcitoria è proposta contro un soggetto che non ha partecipato al processo penale, dovendosi comunque procedere a una autonoma valutazione dei fatti rilevanti ai fini civili.
- L’apprezzamento del materiale istruttorio, la scelta delle prove ritenute più attendibili e la ricostruzione del fatto restano riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura del compendio probatorio.
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