Sentenza del 09/08/2017 n. 19846 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, per l’anno d’imposta 1998, il reddito del contribuente mediante l’applicazione dei parametri. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva riformato tale decisione ritenendo legittima la pretesa erariale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, contestando, tra l’altro, il giudicato interno, l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, la legittimità e la motivazione dell’accertamento parametrico, l’omessa pronuncia su alcune questioni, nonché vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e perché prospettavano questioni nuove. Il quarto e il quinto motivo, relativi all’accertamento parametrico e alla sua motivazione, sono stati ritenuti infondati: il contraddittorio con il contribuente era stato regolarmente instaurato, ma egli aveva fornito soltanto giustificazioni generiche, senza allegazioni specifiche idonee a spiegare lo scostamento dai parametri. Anche il sesto e il settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili o infondati, poiché la decisione di merito aveva implicitamente esaminato le questioni preliminari. L’ottavo e il decimo motivo sono stati dichiarati inammissibili per mancata formulazione del prescritto momento di sintesi ex art. 366-bis c.p.c. Il nono motivo è stato ritenuto infondato, poiché la diversa decisione adottata per un’altra annualità non era decisiva, trattandosi di elementi variabili, come la capacità contributiva. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.900 euro, oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e seguenti
Disciplina l’accertamento mediante parametri. La loro applicazione costituisce uno strumento presuntivo che deve essere valutato nel contraddittorio con il contribuente e non determina automaticamente la pretesa tributaria per il solo scostamento.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d
Consente l’accertamento analitico-induttivo del reddito quando gli elementi disponibili permettono di ritenere inattendibili i dati dichiarati.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Prevede strumenti di rettifica ai fini IVA sulla base di dati, elementi e presunzioni idonei a evidenziare ricavi o compensi non dichiarati.
Impone la motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 2, comma 2
Riguarda gli elementi formali e sostanziali della dichiarazione e il riferimento ai dati rilevanti ai fini della determinazione del reddito.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, commi 1 e 2
Richiede la motivazione degli avvisi di rettifica IVA, indicando gli elementi e le circostanze che fondano la pretesa.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L’appello tributario deve individuare specificamente i capi e le ragioni della sentenza di primo grado che si intendono contestare.
Il capo della sentenza non impugnato passa in giudicato, ma la relativa eccezione deve essere adeguatamente dedotta e dimostrata nel giudizio.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, imponeva la formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi per le censure motivazionali; la loro omissione comportava l’inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- L’accertamento fondato su parametri o studi di settore non è automaticamente valido per il solo scostamento tra reddito dichiarato e reddito standard: è necessario instaurare il contraddittorio con il contribuente.
- Se il contraddittorio è stato regolarmente instaurato e il contribuente non partecipa oppure fornisce spiegazioni generiche e non documentate, l’Ufficio può fondare l’accertamento sullo scostamento senza ulteriori specifiche dimostrazioni.
- Le giustificazioni devono essere concrete, individualizzate e supportate da elementi probatori idonei a spiegare perché la situazione personale o professionale diverga dai parametri ordinari.
- Una decisione relativa a un diverso anno d’imposta non vincola automaticamente il giudizio relativo a un’altra annualità, soprattutto quando si tratta di elementi variabili come reddito e capacità contributiva.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere autosufficienti: occorre riportare o indicare con precisione gli atti e i passaggi processuali necessari per consentire alla Corte di verificare la doglianza.
- Le questioni non sollevate tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio, o non adeguatamente riferite nella sentenza impugnata, possono essere dichiarate nuove e quindi inammissibili.
- Le censure di motivazione devono rispettare i requisiti formali applicabili al periodo processuale di riferimento; l’assenza del quesito o del momento di sintesi può comportare l’inammissibilità anche senza esame del merito.
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