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Sentenza

Sentenza del 09/08/2017 n. 4966 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Ente impositore - Attività liquidatoria - Avviso bonario - Omessa comunicazione - Iscrizione ruolo - Oggettiva nullità - Esclusione - Atti derivati - Cartella pagamento - Mera irregolarità - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'iscrizione a ruolo derivante dall'attività liquidatoria dell'amministrazione, deducendo l'omessa comunicazione dell'avviso bonario previsto nell'ambito dei controlli automatizzati. Secondo la censura, tale omissione avrebbe dovuto determinare la nullità del ruolo e della conseguente cartella di pagamento.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, nell'ambito dell'attività liquidatoria disciplinata dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, l'ente impositore può rendere esecutivo il ruolo anche senza avere previamente comunicato l'avviso bonario. L'omissione della comunicazione non determina la nullità degli atti successivi, inclusa la cartella di pagamento, ma costituisce una mera irregolarità, salvo che il contribuente dimostri uno specifico pregiudizio derivante dalla mancata comunicazione.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e consente la liquidazione delle imposte e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute. La mancata comunicazione dell'avviso bonario non comporta, di per sé, la nullità del ruolo o della cartella conseguente.

  • Art. 54-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disposizione regola il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA. Anche in questo ambito, l'omessa comunicazione dell'avviso bonario è qualificata come irregolarità e non come causa automatica di invalidità degli atti della riscossione.

  • Cassazione, sentenza n. 19052/2015

    Il precedente conferma che l'omessa comunicazione dell'avviso bonario, quando non incide sulla possibilità di difesa del contribuente, non determina la nullità della cartella di pagamento, ma una mera irregolarità.

Massime di principio

  • Nell'attività di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, l'avviso bonario ha normalmente funzione informativa e non costituisce, in assenza di una specifica previsione normativa, un presupposto di validità dell'iscrizione a ruolo.
  • La mancata comunicazione dell'avviso bonario non rende automaticamente nulla la cartella di pagamento: occorre verificare se la legge ricolleghi espressamente tale omissione alla nullità oppure se si tratti soltanto di una irregolarità procedimentale.
  • L'invalidità dell'atto successivo può essere riconosciuta quando l'omissione abbia concretamente leso il diritto di difesa del contribuente o abbia impedito di correggere tempestivamente errori e fornire chiarimenti.
  • Per contestare efficacemente una cartella non basta dedurre l'assenza dell'avviso bonario; è opportuno indicare anche l'errore sostanziale, il pregiudizio concreto e la specifica norma che prevede la nullità o l'obbligo sanzionato.
  • La regola riguarda principalmente i controlli automatizzati e l'attività liquidatoria prevista dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972; non esclude che in procedimenti diversi possano applicarsi garanzie procedimentali differenti.

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