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Sentenza

Sentenza del 09/08/2017 n. 349 - Comm. Trib. Prov. Savona

IRPEF - RIMBORSO - Compensi Giudici Tributari - Tassazione separata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale dei compensi corrisposti ai giudici tributari in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il punto è stabilire se tali emolumenti debbano essere assoggettati a tassazione separata oppure concorrere alla tassazione ordinaria. La decisione richiama l'art. 51, comma 1, TUIR e il cosiddetto principio di cassa allargata: gli emolumenti percepiti entro il 12 gennaio dell'anno successivo si considerano incassati nell'anno precedente; quelli corrisposti dopo tale data, pur riferiti all'anno precedente, sono soggetti al regime della tassazione separata.

La decisione

La sentenza afferma che agli emolumenti di competenza di un periodo d'imposta precedente, ma corrisposti dopo il 12 gennaio dell'anno successivo, si applica la tassazione separata. Il criterio è stato individuato alla luce dell'art. 51, comma 1, TUIR e della sentenza n. 142/2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 39, comma 5, del D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011. Il testo non specifica formalmente l'esito processuale del ricorso o dell'istanza di rimborso; sul piano sostanziale, la regola enunciata è favorevole all'applicazione della tassazione separata quando il pagamento avviene oltre il 12 gennaio.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 1, TUIR

    Principio di cassa allargata

    Gli emolumenti percepiti entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione si considerano percepiti nel periodo d'imposta precedente; quelli corrisposti dopo tale termine restano riferiti, ai fini del trattamento fiscale, al periodo successivo e possono essere assoggettati a tassazione separata se riferiti ad anni precedenti.

  • Art. 39, comma 5, D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011

    La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale nella parte richiamata dalla sentenza, con conseguente esclusione degli effetti fiscali incompatibili con il principio affermato.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 142/2014

    La pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 5, del D.L. 98/2011, incidendo sulla disciplina applicabile ai compensi dei giudici tributari e confermando la necessità di applicare i criteri ordinari del TUIR.

Massime di principio

  • Per i redditi di lavoro o assimilati, il pagamento entro il 12 gennaio dell'anno successivo può essere imputato all'anno precedente in base al principio di cassa allargata.
  • Quando il pagamento avviene dopo il 12 gennaio ed è riferito a periodi d'imposta precedenti, occorre verificare l'applicabilità della tassazione separata prevista per gli arretrati.
  • La qualificazione fiscale non dipende soltanto dall'anno cui il compenso si riferisce, ma anche dalla data effettiva di pagamento e dalla natura del reddito.
  • Eventuali discipline speciali introdotte per i compensi dei giudici tributari devono essere disapplicate o interpretate alla luce delle pronunce della Corte costituzionale che ne abbiano dichiarato l'illegittimità.
  • Per ottenere un rimborso IRPEF è comunque necessario verificare le date di maturazione e pagamento, la certificazione fiscale e l'effettivo regime applicato dall'ente erogatore.

Testo integrale

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