Sentenza del 09/08/2017 n. 357 - Comm. Trib. Prov. Savona
IRES - IVA - Costi - Deducibilità delle Imposte sul reddito e di quelle per cui è già prevista la rivalsa (come l'IVA) - Non ammissibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deduzione è stata ritenuta non ammissibile. In particolare, l'IVA e le altre imposte per le quali è prevista la rivalsa non possono essere dedotte dal reddito d'impresa, secondo il principio stabilito dall'art. 99 del TUIR.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la deducibilità dal reddito d'impresa delle imposte per le quali la legge prevede il diritto di rivalsa, con particolare riferimento all'IVA. Il principio applicato è che tali imposte, essendo economicamente trasferibili sul cliente o comunque recuperabili mediante rivalsa, non costituiscono un costo deducibile per l'impresa ai fini della determinazione del reddito.
Norme richiamate
Art. 99 del TUIR
Non può essere operata la deduzione dal reddito d'impresa delle imposte per le quali è prevista la rivalsa.
La norma esclude la deducibilità delle imposte che l'impresa può addebitare a terzi mediante rivalsa. L'IVA, in quanto normalmente soggetta a rivalsa, non rappresenta un costo deducibile ai fini del reddito d'impresa, salvo eventuali specifiche ipotesi previste dalla disciplina applicabile.
Massime di principio
- Le imposte che l'impresa può recuperare o trasferire economicamente a un altro soggetto tramite rivalsa, come l'IVA addebitata al cliente, non sono normalmente deducibili dal reddito d'impresa.
- Per valutare la deducibilità di un tributo occorre verificare se la legge prevede un meccanismo di rivalsa o di recupero: in presenza di tale meccanismo, il tributo non è considerato un costo definitivo dell'impresa.
- L'IVA non deve essere confusa con un costo d'esercizio: l'IVA detraibile o addebitabile in rivalsa opera, di regola, nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto e non nella determinazione del reddito imponibile IRES.
- La conclusione può cambiare solo quando l'imposta non sia effettivamente recuperabile o quando una specifica disposizione normativa disciplini diversamente la deducibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 349 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 354 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 359 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 1008 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 4966 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 4969 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →