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Sentenza

Sentenza del 09/08/2017 n. 1008 - Comm. Trib. Prov. Torino

RISCOSSIONE Eccedenza IRAP in acconto rispetto al dovuto - Utilizzabilità in compensazione in successive dichiarazioni - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa del contribuente è stata respinta. L'eccedenza IRAP non indicata nelle dichiarazioni e non supportata dalla presentazione delle dichiarazioni per un periodo così lungo non può essere riconosciuta né utilizzata in compensazione nelle dichiarazioni successive, poiché manca la possibilità di effettuare il controllo formale e automatizzato dell'autoliquidazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'eccedenza IRAP versata in acconto costituisse un credito utilizzabile in compensazione nelle dichiarazioni successive. Tuttavia, il credito non era stato indicato nelle dichiarazioni fiscali e, inoltre, la dichiarazione era stata omessa per cinque anni. Secondo la decisione, tale omissione non integra un semplice errore formale: impedisce il riscontro automatizzato previsto dall'art. 36-bis del DPR 600/1973 e rende il credito fiscalmente inesistente o comunque non utilizzabile, violando il principio di contiguità temporale tra periodi d'imposta.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del DPR 600/1973

    La norma consente il controllo automatizzato dei dati indicati nelle dichiarazioni fiscali. Se il credito non è dichiarato, l'Amministrazione non può verificarne formalmente l'esistenza e la corretta formazione attraverso tale procedura.

Massime di principio

  • Un credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo in cui è maturato o nelle dichiarazioni successive secondo le regole applicabili; l'omessa indicazione può incidere sull'esistenza o sull'utilizzabilità del credito e non essere considerata un mero errore formale.
  • La compensazione di un credito fiscale presuppone che il credito sia documentabile e verificabile dall'Amministrazione finanziaria mediante le dichiarazioni e la contabilità del contribuente.
  • La mancata presentazione delle dichiarazioni per più annualità può interrompere la necessaria continuità tra i periodi d'imposta e rendere non verificabile la provenienza del credito.
  • Prima di utilizzare un'eccedenza in compensazione è necessario verificare che sia stata correttamente esposta nelle dichiarazioni, che la dichiarazione del periodo di maturazione sia stata presentata e che siano rispettati gli eventuali termini, modalità e limiti previsti dalla disciplina del credito.
  • La regolarizzazione di un'omessa indicazione può essere possibile solo nei limiti e con gli strumenti ammessi dalla normativa applicabile; non è prudente considerare automaticamente sanabile l'omissione quando manca anche la presentazione delle dichiarazioni per diversi anni.

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