Sentenza del 09/08/2017 n. 354 - Comm. Trib. Prov. Savona
IRAP - Istanza di rimborso -Silenzio rifiuto - Attività artigianale svolta con lavoro proprio - Compete rimborso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento all'IRAP sostenendo di svolgere l'attività esclusivamente con il proprio lavoro, senza dipendenti o collaboratori non occasionali e senza impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile. La questione centrale era verificare la presenza del requisito dell'autonoma organizzazione, necessario per l'applicazione dell'IRAP ai lavoratori autonomi e agli esercenti attività individuali.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e al contribuente è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell'IRAP versata. La sentenza ha precisato che non è decisiva la natura oggettiva dell'attività, anche se artigianale, ma il concreto modo in cui essa viene esercitata. Se l'attività è svolta esclusivamente con lavoro proprio, senza dipendenti o collaboratori non occasionali e con beni strumentali minimi, manca l'autonoma organizzazione e l'imposta non è dovuta.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446/1997, disciplina dell'IRAP
L'IRAP presuppone, per il lavoratore autonomo o l'imprenditore individuale, lo svolgimento dell'attività mediante un'autonoma organizzazione. Tale requisito deve essere valutato concretamente, considerando l'impiego di lavoro altrui e di beni strumentali.
Massime di principio
- Per stabilire se un'attività individuale è soggetta a IRAP non basta considerare il settore o la qualifica professionale del contribuente: occorre verificare come l'attività è concretamente organizzata.
- Lavorare personalmente e senza dipendenti o collaboratori non occasionali costituisce un indice rilevante dell'assenza di autonoma organizzazione.
- L'utilizzo di beni strumentali ordinari e indispensabili per svolgere l'attività non determina, da solo, l'autonoma organizzazione; rileva invece una dotazione eccedente il minimo necessario.
- In presenza di assenza di autonoma organizzazione, il contribuente può chiedere il rimborso dell'IRAP versata, purché dimostri i fatti mediante documentazione contabile, fiscale e organizzativa.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando il complesso degli elementi dell'attività e non un singolo indicatore isolato.
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