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Sentenza

Sentenza del 09/08/2017 n. 359 - Comm. Trib. Prov. Savona

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - Insegna di esercizio - Prestazione di servizio a mezzo distributore automatico - Pertinenza della sede dell'azienda - Esenzione dal tributo - Compete

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità a una cabina fototessera qualificabile come distributore automatico di servizi. Il punto centrale è stabilire se la cabina possa essere considerata una sede secondaria o una pertinenza dell'azienda e se l'indicazione apposta su di essa integri un'insegna di esercizio, anziché un messaggio pubblicitario autonomo. In tale caso, ricorrerebbe l'esenzione prevista per le insegne che contraddistinguono la sede dell'attività.

La decisione

La cabina fototessera può essere qualificata come sede secondaria dell'azienda, in quanto pertinenza funzionale della stessa. Di conseguenza, l'insegna apposta sulla cabina può rientrare nell'ipotesi di insegna di esercizio esente dall'imposta sulla pubblicità, purché abbia la funzione di identificare l'attività e non presenti contenuti promozionali ulteriori. La soluzione è coerente con l'orientamento della Corte di Cassazione, richiamato nell'Ordinanza 16 gennaio 2013, n. 5337.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Esenzione dall'imposta per le insegne di esercizio

    La norma è interpretata nel senso che l'insegna collegata alla sede dell'attività, anche quando questa sia costituita da una sede secondaria o da una pertinenza funzionale, può beneficiare dell'esenzione dal tributo, se serve esclusivamente a identificare l'esercizio.

  • Art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448

    La disposizione ha introdotto l'agevolazione relativa alle insegne di esercizio nell'ambito della disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità.

  • Ordinanza Corte di Cassazione 16 gennaio 2013, n. 5337

    La pronuncia conferma che una struttura destinata all'erogazione automatica di servizi può costituire sede secondaria o pertinenza dell'impresa, consentendo di qualificare la relativa indicazione come insegna di esercizio, con conseguente esenzione quando manchi un contenuto promozionale autonomo.

Massime di principio

  • Un punto operativo autonomo, anche privo di personale e gestito tramite distributore automatico, può essere considerato sede secondaria o pertinenza dell'impresa se è stabilmente destinato all'erogazione del servizio.
  • L'indicazione apposta sul punto operativo è esente dall'imposta quando identifica soltanto l'attività, il marchio o il servizio esercitato; se contiene slogan, prezzi, offerte o messaggi promozionali ulteriori, può invece essere qualificata come pubblicità imponibile.
  • Per valutare l'esenzione occorre verificare il collegamento funzionale tra la struttura e l'impresa, la stabilità dell'installazione, la finalità identificativa dell'insegna e l'eventuale presenza di contenuti promozionali.
  • La qualificazione come pertinenza non dipende necessariamente dalla presenza fisica di dipendenti, ma dalla destinazione concreta e stabile del bene al servizio dell'attività economica principale.

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