Cassazione Civile, Ordinanza n. 20487/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2006 emesso nei confronti di una società, per l’utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti e per alcuni recuperi minori di costi ritenuti indeducibili o non inerenti. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva invece respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo non provata la consapevolezza della società circa la frode IVA, valorizzando l’esito della CTU, la circostanza che le transazioni si fossero comunque svolte, nonché la documentazione su compenso amministratore, spese di marketing e costi per autovettura e quadri. In cassazione l’Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme IVA e dell’art. 2697 c.c. per mancato riconoscimento della prova indiziaria della conoscenza o conoscibilità della frode da parte della società; 2) violazione del TUIR per l’indebita deduzione del compenso dell’amministratore pagato oltre il termine utile del principio di cassa allargato; 3) violazione delle norme sull’accertamento e dell’art. 2697 c.c. per l’erronea esclusione della ripresa relativa a una fattura emessa da un soggetto legato da rapporto familiare al legale rappresentante, ritenuta dall’Ufficio afferente a operazione oggettivamente inesistente; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente sui recuperi relativi a costo dell’autovettura e dei quadri, ritenuti non inerenti.
La decisione
La Corte ha accolto tutti e quattro i motivi, affermando che la CTR non aveva compiuto una valutazione complessiva degli indizi relativi alla partecipazione consapevole della società alla frode IVA, aveva erroneamente ritenuto deducibile il compenso dell’amministratore pur se pagato oltre il termine rilevante, aveva invertito l’onere della prova sulla fattura contestata come oggettivamente inesistente e aveva reso una motivazione meramente apparente sui costi per autovettura e quadri. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato insieme alle altre disposizioni IVA per contestare la detrazione in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti e frode fiscale
richiamato tra le norme IVA violate
richiamato tra le norme IVA violate
richiamato tra le norme IVA violate
richiamato per il potere di accertamento in materia IVA
richiamato in relazione alla frode fiscale e alle fatture per operazioni inesistenti
richiamato per il riparto dell’onere della prova, sia sulla frode IVA sia sull’effettività delle operazioni contestate
richiamato per la disciplina del compenso dell’amministratore e il principio di cassa allargato
richiamato per la deducibilità dei costi d’impresa e del compenso dell’amministratore
richiamato per l’accertamento dei redditi e la ripresa di costi/operazioni ritenute inesistenti
richiamato per la rettifica dell’IVA in presenza di operazioni contestate
richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria
richiamato per le regole del giudizio d’appello tributario e della motivazione
richiamato per il requisito di motivazione della sentenza; la motivazione apparente determina nullità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per i motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente
richiamato per la memoria depositata in cassazione
Massime di principio
- In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche, almeno per presunzioni, che il cessionario/committente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una frode IVA.
- La prova della consapevolezza della frode richiede elementi oggettivi e specifici, non limitati alla mera fittizietà del fornitore; il contribuente può vincere la presunzione solo dimostrando di avere adottato la massima diligenza esigibile e di non essere stato consapevole dell’evasione.
- Quando l’Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti, deve provare l’assenza dell’operazione anche per indizi; una volta accertata tale assenza, non è sufficiente la sola regolarità formale della contabilità o dei pagamenti a dimostrare l’effettività del costo.
- In materia di deducibilità del compenso dell’amministratore corrisposto con bonifico, rileva il momento dell’accredito al beneficiario ai fini del principio di cassa allargato, non la data della disposizione o la valuta retrodatata.
- La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche senza esporre gli elementi di fatto e il percorso logico posti a base della decisione, lasciando all’interprete il compito di colmarne le lacune con congetture.
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