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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33988/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di accertamento induttivo nei confronti di una società in accomandita semplice, l'Ufficio emetteva avvisi di accertamento per maggiori redditi ai fini IVA e IRAP verso la società e, per trasparenza ex art. 5 TUIR, avvisi IRPEF anche verso la socia accomandante, imputandole pro quota il maggior reddito societario per gli anni 2009, 2010 e 2011. La contribuente impugnava gli atti deducendo, tra l'altro, vizi procedimentali per mancato contraddittorio e, nel merito, l'illegittimità della pretesa perché non aveva percepito utili; in appello la CTR accoglieva la tesi difensiva ritenendo provata la mancata percezione degli utili e quindi superata la presunzione di imputazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando falsa applicazione dell'art. 5 TUIR e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che il reddito delle società di persone si imputa ai soci indipendentemente dalla percezione, anche al socio accomandante, senza possibilità di prova contraria sulla mancata percezione degli utili. La contribuente proponeva ricorso incidentale condizionato deducendo violazione delle norme sul contenuto e sulla motivazione degli avvisi, assumendo che il PVC e gli atti presupposti non fossero stati allegati né accessibili e che il regime di controllo del socio accomandante fosse più limitato di quello previsto per il socio di s.n.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e infondato il ricorso incidentale della contribuente. Ha affermato che il contraddittorio processuale era integro perché il giudizio riguardava questioni personali della socia e non il reddito sociale in sé, sicché non sussisteva litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci. Nel merito ha ribadito che l'art. 5 TUIR realizza un meccanismo legale di imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci pro quota, indipendentemente dalla percezione degli utili, e che tale regola vale anche per il socio accomandante. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando gli originari ricorsi della contribuente contro gli avvisi di accertamento IRPEF. Le spese di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    "indipendentemente dalla percezione"

    Per le società di persone il reddito è imputato automaticamente ai soci pro quota come meccanismo legale di trasparenza; non si tratta di una presunzione di distribuzione degli utili e non rileva la mancata percezione effettiva.

  • art. 2729 c.c.

    Non è corretta l'applicazione di presunzioni semplici per subordinare l'imputazione del reddito alla percezione degli utili, poiché la disciplina dell'art. 5 TUIR opera come tipizzazione legale.

  • art. 2320, comma 3, c.c.

    Il socio accomandante ha poteri di controllo e consultazione idonei a consentirgli di conoscere l'andamento della società; tale posizione non esclude l'imputazione per trasparenza del reddito.

  • art. 2261 c.c.

    È richiamato come parametro civilistico dei poteri di controllo dei soci nelle società di persone; la Corte esclude che la diversa ampiezza dei poteri del socio accomandante incida sull'applicazione dell'art. 5 TUIR.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    Richiamato dalla contribuente per il difetto di motivazione/contraddittorio, ma le doglianze sono superate dalla decisione di merito della Corte sull'irrilevanza della mancata percezione degli utili.

  • art. 12 L. 212/2000

    Invocato per mancata notifica del PVC e contraddittorio preventivo; la censura non conduce all'accoglimento del ricorso incidentale.

  • art. 42, comma 2, D.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla contribuente sul tema della motivazione degli avvisi; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, decide nel merito senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È posto a base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Nel regime di trasparenza delle società di persone, il reddito accertato in capo alla società si imputa ai soci pro quota in via automatica e per effetto di legge, senza che assuma rilievo la prova della sua effettiva distribuzione o percezione.
  • La regola dell'imputazione per trasparenza dell'art. 5 TUIR si applica anche al socio accomandante di società in accomandita semplice, poiché la norma comprende espressamente le società di persone e la posizione del socio non amministratore non ne esclude l'operatività.
  • In tema di impugnazione di avvisi di accertamento emessi al socio per redditi di società di persone, il litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci sussiste solo quando sia in contestazione il reddito sociale; non sussiste invece quando il socio deduca esclusivamente questioni personali autonome.
  • La mancata percezione degli utili non è un fatto idoneo a elidere la pretesa fiscale fondata sull'accertamento del reddito societario, poiché il presupposto impositivo è la produzione del reddito e non la sua distribuzione.
  • Quando il giudice di merito accoglie erroneamente una prova contraria incompatibile con il meccanismo legale di trasparenza, la Cassazione può cassare la decisione e, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, decidere direttamente nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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