Cassazione Civile, Ordinanza n. 03526/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un comune ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento IMU relativo agli anni 2013-2018 emesso nei confronti del fallimento di una società proprietaria di un compendio immobiliare. La lite nasceva dalla contestazione dell’assoggettabilità a IMU di immobili risultati abusivamente occupati e, secondo il giudice di merito, non effettivamente disponibili né utilizzabili dal contribuente. Il comune, con un unico motivo, ha denunciato violazione dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 23/2011, sostenendo che la CTR avesse erroneamente riconosciuto una causa di esenzione dall’IMU per il solo fatto dell’occupazione abusiva. La curatela ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato con sei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del comune. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse conforme ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011 nella parte in cui non prevede l’esenzione IMU per gli immobili abusivamente occupati, inutilizzabili e indisponibili, quando sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria o iniziata azione penale. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che il contribuente aveva tempestivamente denunciato l’occupazione, aveva sollecitato invano l’intervento della forza pubblica e aveva subito una prolungata e violenta sottrazione del compendio immobiliare; tali accertamenti, congruamente motivati, non sono stati ritenuti sindacabili in cassazione. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese di lite sono state integralmente compensate per l’intervento in corso di causa della pronuncia della Corte costituzionale. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata dal ricorrente principale per denunciare la violazione di legge; la Corte ha però ritenuto infondata la censura.
art. 8, comma 1, d.lgs. 23/2011
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno dell’assoggettamento a IMU; la censura è stata disattesa alla luce dei principi costituzionali intervenuti sul tema.
art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011
La Corte ha preso atto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, per la parte in cui non esclude dall’IMU gli immobili abusivamente occupati, inutilizzabili e indisponibili con tempestiva denuncia o azione penale.
artt. 3 e 53 Cost.
Richiamati dalla Corte costituzionale come parametri della declaratoria di illegittimità; è irragionevole e contrario alla capacità contributiva imporre l’IMU su un bene sottratto abusivamente e non disponibile.
Citato nella ricostruzione della vicenda decisa dalla Corte costituzionale: sequestro preventivo dell’immobile non eseguito per ragioni di ordine pubblico.
Richiamato dalla Corte costituzionale per delimitare le ipotesi di denuncia rilevanti ai fini dell’esenzione IMU.
Richiamato dalla Corte costituzionale per delimitare le ipotesi di denuncia rilevanti ai fini dell’esenzione IMU.
Indicato come modello legislativo già introdotto dal legislatore per escludere la debenza del tributo per immobili non utilizzabili né disponibili occupati abusivamente.
Richiamato in via comparativa come esempio di disciplina che fa venir meno l’obbligo di pagamento del tributo per perdita di possesso o indisponibilità per fatto di terzo o provvedimento autoritativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ne ha dato atto ai fini del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di IMU, il presupposto impositivo viene meno quando l’immobile sia abusivamente occupato, reso inutilizzabile e indisponibile, e il proprietario si sia tempestivamente attivato con denuncia o azione penale per recuperarne il possesso.
- La capacità contributiva non può essere affermata in modo irragionevole rispetto a un bene che, per fatto illecito di terzi, non costituisca più un indice concreto di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.
- Quando il giudice di merito accerti in fatto, con motivazione congrua, che il proprietario ha posto in essere tutte le iniziative esigibili per lo sgombero e per la tutela del bene, tale accertamento è insindacabile in cassazione se non sotto i limiti propri del vizio di legittimità.
- In presenza di una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale che chiarisca il regime impositivo applicabile, la decisione di merito conforme a tali principi deve essere confermata e può giustificare la compensazione integrale delle spese.
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