Cassazione Civile, Ordinanza n. 17779/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2009. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo necessario un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato anche per gli accertamenti cd. "a tavolino" e dunque la redazione di un processo verbale conclusivo prima dell'emissione dell'avviso, con conseguente applicazione del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 24 L. 4/1929, deducendo il mancato rispetto dei principi delle Sezioni Unite sulla portata del contraddittorio endoprocedimentale e sostenendo che, in un accertamento svolto ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 sulla base di documentazione inviata dal contribuente, non fosse richiesto il contraddittorio generalizzato per IRPEF e IRAP; per l'IVA, invece, la tutela dipendeva dalla prova di resistenza e dalla concreta indicazione delle difese che il contribuente avrebbe potuto far valere. (2) violazione dell'art. 60 d.lgs. 546/1992, contestando la declaratoria di inammissibilità del secondo appello proposto dall'Ufficio contro la stessa sentenza di primo grado, ritenendo che la norma non imponesse la sanzione prospettata dalla CTR e che, comunque, la questione fosse superata dall'esame dell'altro appello riunito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva affermato l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per tutti i tributi e anche per gli accertamenti a tavolino. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la ricorrente non aveva impugnato la decisione sul primo appello già esaminato nel merito, e la questione sulla ritualità del secondo appello restava superata dal giudicato formatosi sull'altro gravame. In concreto, la Corte ha escluso che, per i tributi non armonizzati, esista un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale fuori dai casi previsti dalla legge; per l'IVA, invece, il giudice di rinvio dovrà verificare l'eventuale operatività della prova di resistenza.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 212/2000
non si applica agli accertamenti documentali svolti a tavolino, in assenza di accesso o verifica nei locali del contribuente e di un processo verbale conclusivo
art. 24 L. 4/1929
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'assenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio e di verbalizzazione in ogni accertamento
art. 32, comma 1, d.P.R. 600/1973
l'accertamento fondato sulla documentazione inviata dal contribuente mediante questionario rientra nell'accertamento documentale a tavolino
art. 33, comma 1, d.P.R. 600/1973
richiama l'applicabilità delle regole del d.P.R. 633/1972 anche alle imposte dirette
art. 52, comma 6, d.P.R. 633/1972
la redazione del verbale di verifica e del verbale conclusivo è richiesta solo nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, non negli accertamenti a tavolino
art. 60 d.lgs. 546/1992
invocato per contestare la declaratoria di inammissibilità del secondo appello
art. 4 L. 4/1929
richiamato dalla CTR per sostenere l'obbligo di verbalizzazione, ma la Corte non ne segue l'interpretazione estensiva
art. 29 d.lgs. 472/1997
richiamato dalla CTR quale norma che non avrebbe abrogato l'art. 4 L. 4/1929
art. 12 L. 212/2000
richiamato dalla CTR come fonte delle garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale
Cass. S.U. n. 24823/2015
per i tributi armonizzati l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale opera, ma la violazione invalida l'atto solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e supera la prova di resistenza
Cass. n. 8246/2018
afferma che il verbale di verifica e quello conclusivo sono richiesti solo per accessi finalizzati all'acquisizione di documentazione
Cass. n. 18103/2018
in senso conforme a Cass. 8246/2018 sull'assenza di obbligo di verbale negli accertamenti a tavolino
Cass. n. 11560/2018
ribadisce che per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale
Cass. n. 5015/2022
conferma l'insussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio per i tributi non armonizzati
Cass. n. 8303/2022
per i tributi armonizzati la violazione del contraddittorio non determina automaticamente l'invalidità dell'atto, occorrendo la prova di resistenza
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari cd. a tavolino, svolti sulla base di documentazione acquisita senza accesso presso i locali del contribuente, non è richiesto in via generale un processo verbale di constatazione conclusivo né opera automaticamente il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente.
- Per i tributi non armonizzati non esiste, nella legislazione nazionale, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: esso sussiste solo quando sia espressamente previsto dalla legge o ricorrano ipotesi specifiche di accesso/verifica nei locali del contribuente.
- Per i tributi armonizzati l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale opera, ma la violazione comporta l'invalidità dell'atto solo se il contribuente allega in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e supera la prova di resistenza, non essendo sufficiente una contestazione meramente pretestuosa.
- La redazione del verbale di verifica e del verbale conclusivo è imposta solo nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione e non anche negli accertamenti documentali eseguiti autonomamente dall'Amministrazione nei propri uffici.
- La censura relativa alla declaratoria di inammissibilità di un secondo appello è inammissibile per difetto di interesse quando il ricorrente non contesta anche l'esito dell'appello già esaminato nel merito e la questione risulti comunque assorbita dal giudicato formatosi sull'altro gravame.
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