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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35856/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di indagini bancarie e finanziarie sui conti della società e di due soci, l'Ufficio notificava un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, recuperando maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. La società contestava l'accertamento sostenendo, in sintesi, che: l'atto fosse carente di motivazione e fondato su mere risultanze bancarie senza adeguata considerazione della documentazione giustificativa; l'estensione delle indagini ai conti dei soci fosse illegittima o comunque non adeguatamente motivata; mancasse la prescritta autorizzazione per le indagini bancarie; la CTR non avesse esaminato la documentazione prodotta; il ragionamento presuntivo fosse errato, anche perché i soci erano titolari di partita IVA e le movimentazioni sarebbero state imputabili alle loro attività individuali; la sentenza penale di assoluzione di uno dei soci dovesse assumere rilievo. Con i primi due motivi e con i successivi due, la ricorrente denunciava soprattutto violazioni di legge, vizi motivazionali, omesso esame di documenti e asserita illegittimità procedurale dell'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i motivi, in larga parte, inammissibili perché cumulativi, non autosufficienti, formulati in modo generico o dubitativo, fondati su censure di insufficienza/contraddittorietà della motivazione non più proponibili nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e diretti in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito. Nel merito, ha comunque reputato corretta la decisione della CTR, che aveva valorizzato la prova presuntiva della riferibilità alla società delle movimentazioni sui conti dei soci, alla luce della ristretta compagine sociale e del rapporto di stretta parentela tra i soci, e ha ribadito che, in tema di indagini bancarie, l'Ufficio può utilizzare anche conti formalmente intestati a terzi quando vi siano elementi indiziari di connessione con il reddito del contribuente, gravando poi su quest'ultimo l'onere della prova contraria. La Corte ha inoltre confermato l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    consente all'Ufficio di procedere ad accertamento anche mediante indagini bancarie; può assumere rilievo anche la movimentazione di conti formalmente intestati a terzi se vi sono elementi che ne mostrino la riferibilità al contribuente.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    abilita le indagini finanziarie in materia IVA e non limita l'analisi ai soli conti intestati direttamente al soggetto accertato; l'estensione a conti di terzi è ammessa in presenza di indizi di connessione con l'attività imponibile.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'avviso; la Corte non accoglie la censura, valorizzando la sufficienza del ragionamento presuntivo seguito dall'Ufficio e dalla CTR.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla ricorrente per dedurre vizi motivazionali dell'atto impositivo; la Corte non ravvisa la dedotta illegittimità.

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    invocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza di difetto di motivazione e di lesione del diritto di difesa; la Corte non ne accoglie la violazione.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; la censura è respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto per violazione di legge; la Corte rileva che le censure sono formulate in modo cumulativo e, in parte, non specifico.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte evidenzia che le doglianze su insufficienza/contraddittorietà della motivazione non sono più proponibili nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare omesso esame della documentazione; la Corte ritiene la censura inammissibile per difetto di autosufficienza e genericità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso (contributo unificato).

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, le indagini bancarie possono essere estese a conti formalmente intestati a terzi quando l'Ufficio alleghi e dimostri, anche per presunzioni, elementi sintomatici della loro riferibilità sostanziale al contribuente.
  • Quando l'Ufficio ha fornito una base presuntiva grave, precisa e concordante sulla riferibilità delle movimentazioni a un soggetto diverso dall'intestatario formale, grava sul contribuente l'onere di provare analiticamente l'estraneità delle singole operazioni alla materia imponibile.
  • Nei giudizi di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito o che siano formulate in modo cumulativo, generico o privo di autosufficienza.
  • Il giudice tributario non è vincolato dagli esiti del processo penale e deve valutare autonomamente le prove acquisite ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligazione tributaria.
  • La ristretta compagine sociale e il vincolo di stretta parentela tra i soci possono costituire elementi indiziari idonei a sorreggere, insieme ad altri elementi, la presunzione di riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie riscontrate sui conti dei soci.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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