Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32062/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo e del successivo fermo amministrativo disposto su un veicolo di sua proprietà, emessi in relazione a cartelle esattoriali sottostanti. In primo grado e in appello i ricorsi riuniti sono stati respinti. In cassazione il ricorrente propone quattro motivi: (1) omessa pronuncia sulla efficacia interruttiva delle copie fotostatiche delle relate di notifica delle cartelle prodotte dall'agente della riscossione; (2) violazione delle norme sulla prova documentale e sulla prescrizione, per avere la CTR ritenuto sufficiente documentazione in mera copia fotostatica a dimostrare la notifica delle cartelle e l'interruzione della prescrizione; (3) violazione di giudicato, dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sulla prescrizione, per avere la CTR ritenuto definitive le cartelle pur senza prova della loro notifica; (4) omessa pronuncia e violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 86 d.P.R. 602/1973, per la pretesa abnormità del fermo rispetto al credito, pari a circa 4.000 euro, a fronte di un veicolo del valore di circa 30.000 euro. Il ricorrente, in memoria, chiede anche di valutare l'applicabilità di una sopravvenienza normativa del 2018, ma la richiesta è ritenuta generica. La Corte affronta preliminarmente anche la costituzione dell'agente della riscossione a mezzo di difensore del libero foro, dichiarandola inammissibile.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Ritiene inammissibile la costituzione dell'Agenzia delle entrate riscossione a mezzo di difensore del libero foro. Sul primo motivo afferma che il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche prodotte dall'agente della riscossione era generico e quindi inefficace; ne consegue che la documentazione in copia poteva essere valorizzata dal giudice di merito per ritenere provata la notifica delle cartelle e l'effetto interruttivo della prescrizione. Da ciò deriva anche l'infondatezza, e l'assorbimento, dei motivi relativi alla prescrizione, alla definitività delle cartelle e al giudicato. Quanto al quarto motivo, la Corte richiama in astratto il principio di proporzionalità nell'azione amministrativa e nella riscossione, ma conclude che nel caso concreto non vi era una sproporzione evidente tra credito e bene sottoposto a fermo, sicché la doglianza è infondata. La richiesta di esaminare una normativa sopravvenuta è dichiarata inammissibile per genericità. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per le doglianze di omessa pronuncia; la Corte non ravvisa vizi decisivi, perché la questione della prova documentale è comunque infondata e il ricorso viene respinto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte valorizza però la genericità del disconoscimento della copia e la conseguente utilizzabilità del documento

  • art. 2719 c.c.

    la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta se non è specificamente e tempestivamente disconosciuta; il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato e riferito al documento concreto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla valutazione della prova documentale; la Corte ritiene corretto l'apprezzamento del giudice di merito sulla base della documentazione prodotta

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla prova; la Corte non riscontra errori nella valutazione probatoria effettuata dalla CTR

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per l'interruzione della prescrizione; la Corte afferma che la notifica delle cartelle, una volta ritenuta provata, produce effetto interruttivo

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per la dedotta definitività delle cartelle; la Corte ribadisce che, una volta scaduti i termini per impugnare la cartella, non possono essere contestati i vizi dell'atto presupposto mediante impugnazione dell'atto successivo

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il giudicato sostanziale; la Corte richiama la preclusione a contestare l'atto divenuto definitivo

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione; la Corte non accoglie la doglianza perché la notifica delle cartelle è stata ritenuta provata

  • art. 2948 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione breve; la Corte osserva che il ricorrente non ha articolato una specifica doglianza sulla prescrizione successiva alla notifica delle cartelle

  • art. 2953 c.c.

    richiamato per la pretesa conversione della prescrizione breve in decennale; la Corte ricorda che la mancata impugnazione della cartella produce irretrattabilità del credito ma non conversione automatica della prescrizione breve in ordinaria

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nel motivo sul fermo; la Corte tratta la misura come atto funzionale alla riscossione, soggetto a valutazione di proporzionalità in concreto

  • art. 86 d.P.R. n. 602/1973

    costituisce la base normativa del fermo amministrativo dei beni mobili registrati; la Corte afferma che la misura deve comunque rispettare il principio di proporzionalità

  • art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    il preavviso di fermo che segua un atto impositivo definitivo è sindacabile solo per vizi propri e non per contestazioni relative all'atto presupposto, salvo mancata conoscenza della pretesa prima del preavviso

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile la richiesta relativa alla normativa sopravvenuta, per difetto di specificità

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato per giustificare una decisione nel merito in caso di questione di diritto infondata e priva di ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 384 c.p.c.

    interpretato in senso costituzionalmente orientato, consentendo alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando la questione sia infondata e non servano nuovi accertamenti

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel motivo sulla sproporzione del fermo; la Corte richiama il principio di ragionevolezza/proporzionalità come canone dell'azione amministrativa

  • art. 42 Cost.

    richiamato nel motivo sul fermo; la Corte non fonda su tale parametro una illegittimità della misura nel caso concreto

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel motivo sul fermo; evocato in relazione al bilanciamento tra pretesa erariale e sacrificio del debitore

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel motivo sul fermo; la Corte collega l'azione amministrativa ai principi di ragionevolezza e proporzionalità

  • art. 5 TUE

    richiamato per affermare che i principi di ragionevolezza e proporzionalità sono immanenti anche nel diritto dell'Unione europea

  • art. 1 Statuto del contribuente

    qualificato come norma che rende i principi ivi contenuti criteri di interpretazione della legislazione tributaria e principi generali dell'ordinamento tributario

  • art. 10-ter Statuto del contribuente

    richiamato come espressa codificazione del principio di proporzionalità nel procedimento tributario, anche in relazione alle misure di contrasto all'evasione e alle sanzioni tributarie

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo

  • Cass. S.U. n. 30008/2019

    richiamata per dichiarare inammissibile la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione mediante difensore del libero foro

  • Cass. n. 16171/2017

    richiamata sul potere della Corte di decidere nel merito una questione di diritto infondata evitando il rinvio

  • Cass. n. 2313/2010

    richiamata sul medesimo principio di economia processuale e decisione nel merito

  • Cass. n. 24841/2020

    richiamata sul disconoscimento specifico e tempestivo della copia fotostatica

  • Cass. n. 882/2018

    richiamata sul regime probatorio delle copie fotostatiche

  • Cass. n. 4053/2018

    richiamata sul regime probatorio delle copie fotostatiche

  • Cass. n. 28096/2009

    richiamata per affermare che non bastano contestazioni generiche o formule di stile per il disconoscimento

  • Cass. n. 7775/2014

    richiamata per l'esigenza di contestazione chiara e circostanziata del documento in copia

  • Cass. n. 29993/2017

    richiamata per la necessità di specificità del disconoscimento

  • Cass. n. 1991/2006

    richiamata sul carattere specifico e successivo del disconoscimento

  • Cass. n. 25292/2018

    richiamata per affermare che il disconoscimento della copia non vincola in assoluto il giudice, il quale può accertarne la conformità con altri mezzi di prova

  • Cass. n. 23426/2020

    richiamata come precedente che esemplifica le modalità corrette di disconoscimento della copia

  • Cass. n. 21338/2022

    richiamata in continuità sul disconoscimento della copia fotostatica

  • Cass. n. 10326/2014

    richiamata per escludere un onere dell'agente della riscossione di esibire in giudizio la copia integrale delle cartelle

  • Cass. n. 19010/2019

    richiamata per il principio secondo cui, una volta notificata regolarmente la cartella, non si possono far valere contro l'atto successivo i vizi dell'atto presupposto divenuto definitivo

  • Cass. n. 3005/2020

    richiamata per ribadire che le eccezioni relative ad atti impositivi definitivi sono precluse nei confronti dell'atto successivo

  • Cass. n. 16641/2011

    richiamata sulla sindacabilità del preavviso di fermo solo per vizi propri

  • Cass. n. 8704/2013

    richiamata sulla limitazione delle censure avverso l'atto successivo ai soli vizi propri

  • Cass. S.U. n. 23397/2016

    richiamata per escludere la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario per effetto della definitività della cartella

  • Cass. n. 5060/2016

    richiamata sul medesimo punto della prescrizione e della mancata conversione ex art. 2953 c.c.

  • Cass. n. 22018/2017

    richiamata come precedente contrario sulla irrilevanza della sproporzione tra valore del bene e importo del credito ai fini del fermo; la Corte ne richiama l'orientamento ma sviluppa un diverso rilievo di proporzionalità, senza però accogliere il motivo nel caso concreto

  • Corte cost. n. 467/1991

    richiamata per affermare la rilevanza costituzionale del principio di ragionevolezza e proporzionalità

  • Corte di giustizia UE, 8 marzo 2022, C-205/20

    richiamata per ribadire che proporzionalità e ragionevolezza sono principi generali del diritto dell'Unione europea

Massime di principio

  • La copia fotostatica non autenticata di un documento può essere utilizzata come prova se la parte contro cui è prodotta non la disconosce in modo specifico, chiaro, circostanziato e tempestivo; non bastano contestazioni generiche o formule di stile.
  • Il disconoscimento della conformità all'originale di una copia documentale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non produce gli effetti preclusivi del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.: il giudice può comunque valutarne la conformità e la sua efficacia probatoria anche mediante altri elementi di prova.
  • Una volta ritenuta provata la regolare notifica della cartella esattoriale, il contribuente non può far valere, impugnando il successivo preavviso di fermo o il fermo, i vizi dell'atto presupposto divenuto definitivo; il sindacato sull'atto successivo resta limitato ai vizi propri, salvo che la pretesa sia stata conosciuta solo con quell'atto.
  • La definitività della cartella per mancata impugnazione determina l'irretrattabilità del credito, ma non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve nel termine decennale di cui all'art. 2953 c.c.
  • Nel fermo amministrativo dei beni mobili registrati, il principio di proporzionalità è rilevante come criterio di legittimità dell'azione amministrativa, ma la misura non è illegittima per il solo fatto che il valore del bene superi il credito, occorrendo una sproporzione concreta e manifesta tale da tradursi in arbitrio.
  • La Corte può evitare la cassazione con rinvio e decidere nel merito quando l'omessa pronuncia investa una questione di diritto che risulti infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, in nome dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizionePrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.