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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12758/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

Una società utilizzatrice di due contratti di leasing immobiliare impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la risoluzione dei contratti per mancato pagamento di alcuni canoni e l'ordine di rilascio dei beni. Nel giudizio di merito la concedente aveva chiesto la risoluzione per inadempimento e la condanna al rilascio; l'utilizzatrice sosteneva che la clausola risolutiva espressa invocata fosse troppo generica, che fosse necessario comunque verificare la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., e che l'adempimento parziale già eseguito fosse tale da escludere la risoluzione. In sede di legittimità deduceva violazione degli artt. 1453, 1455 e 1456 c.c., contestando l'interpretazione della clausola contrattuale e la conseguente applicazione della risoluzione di diritto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha respinto l'eccezione di improcedibilità fondata sulla modalità di deposito telematico degli atti notificati via PEC, ritenendo la eventuale nullità della notificazione sanata per raggiungimento dello scopo, poiché la controricorrente aveva comunque svolto pienamente le proprie difese depositando controricorso. Nel merito ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso perché diretto a sollecitare una diversa valutazione del contenuto della clausola risolutiva espressa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Ha ribadito che, una volta qualificata la pattuizione come clausola risolutiva espressa, opera la risoluzione di diritto e non è necessario accertare l'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.; l'adempimento parziale e la proporzione tra quanto pagato e quanto ancora dovuto sono irrilevanti in presenza della clausola ex art. 1456 c.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con riconoscimento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato dall'eccezione di improcedibilità in relazione al deposito del ricorso e della prova della notificazione; la Corte non ne ha accolto l'applicazione ostativa nel caso concreto.

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    la nullità della notificazione è stata ritenuta sanata per raggiungimento dello scopo, poiché la parte resistente ha proposto controricorso esercitando pienamente il diritto di difesa.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla risoluzione per inadempimento, ma ritenuto non decisivo una volta accertata la clausola risolutiva espressa.

  • art. 1455 c.c.

    l'accertamento della non scarsa importanza dell'inadempimento non è necessario quando le parti abbiano validamente pattuito una clausola risolutiva espressa.

  • art. 1456 c.c.

    la clausola risolutiva espressa, se qualificata come tale, determina la risoluzione di diritto al verificarsi dell'inadempimento specificamente previsto e rende irrilevante il giudizio di gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 221, comma 5, D.L. n. 34 del 2020

    richiamato nel contesto dell'attivazione del deposito telematico facoltativo presso la Corte di cassazione.

  • artt. 3-bis e 9 della L. n. 53 del 1994

    le forme digitali della notificazione via PEC e del relativo deposito servono a provare la notificazione e la validità dell'atto; la loro violazione comporta nullità, salvo sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005

    richiamato per l'attestazione di conformità della copia analogica estratta dal documento informatico quando il deposito telematico non sia possibile.

Massime di principio

  • Quando una clausola contrattuale è stata qualificata dal giudice di merito come clausola risolutiva espressa, il controllo di legittimità non può ridursi a proporre una diversa lettura del testo negoziale, se quella adottata dal giudice di merito è plausibile e coerente con gli atti di causa.
  • La clausola risolutiva espressa rende operativa la risoluzione di diritto al verificarsi dell'inadempimento previsto, senza necessità di verificare la non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.
  • In presenza di una valida clausola risolutiva espressa, l'adempimento parziale del debitore e la sproporzione tra quanto già versato e quanto ancora dovuto non escludono, di per sé, l'effetto risolutivo pattuito.
  • La nullità della notificazione del ricorso via PEC può ritenersi sanata se la parte destinataria ha comunque avuto piena possibilità di difendersi e ha concretamente esercitato il contraddittorio mediante controricorso.
  • Le violazioni delle forme digitali del deposito e della notificazione telematica non determinano automaticamente l'improcedibilità quando, in concreto, lo scopo dell'atto è stato raggiunto e la prova della notificazione risulta comunque acquisita al processo.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniNotificazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàRisoluzione del contratto

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