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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33746/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio ha proceduto alla nuova determinazione del classamento e della rendita di un impianto idroelettrico, a seguito di DOCFA presentata dalla società. La contribuente ha contestato l’atto per difetto di motivazione e per l’inclusione nella stima di piani inclinati e della c.d. decauville serventi la centrale. La CTR ha accolto l’appello della società, ritenendo l’avviso carente di motivazione e affermando che tali elementi erano componenti impiantistiche escluse dalla stima ai sensi della l. n. 208 del 2015. In cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi e omesso esame, lamentando che la CTR non avesse considerato integralmente l’avviso, l’allegato 1 con i criteri di rettifica e la relazione di stima; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015 e omesso esame della congruità della percentuale di valorizzazione applicata ai piani inclinati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha trascritto integralmente il contenuto della motivazione dell’avviso e non ha indicato con precisione quali specifici dati oggettivi di stima sarebbero stati trascurati dal giudice di merito. Conseguentemente il secondo motivo è rimasto assorbito. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi respinto con condanna alle spese in favore della controricorrente. La Corte ha inoltre escluso il versamento dell’ulteriore contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione sono ammissibili motivi "misti" che deducano, insieme, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, purché le censure siano chiaramente separabili e autonomamente scrutinabili.
  • Quando si contesta la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso deve riportare testualmente o comunque in modo completo le parti rilevanti dell’atto amministrativo asseritamente mal motivato, così da consentire il controllo di legittimità sulla base del solo ricorso.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica con precisione il fatto storico specifico e i dati oggettivi di stima che si assumono trascurati dal giudice di merito.
  • In materia di classamento catastale fondato su stima diretta, la motivazione dell’atto rileva soprattutto ai fini della verifica dell’attendibilità concreta del giudizio tecnico, ma il sindacato di legittimità resta condizionato al rispetto degli oneri di specifica allegazione e autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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