Cassazione Civile, Ordinanza n. 28881/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società concessionaria di uno stabilimento balneare insistente su area demaniale ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione che, in un precedente giudizio relativo a un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007, aveva accolto il ricorso del Comune e rigettato nel merito l'originario ricorso della contribuente. Nel giudizio di revocazione la società ha dedotto tre errori di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.: primo, l'omesso esame dell'eccezione di improcedibilità/inammissibilità del ricorso per cassazione del Comune per difetto di interesse, fondata su una precedente sentenza passata in giudicato che aveva escluso l'obbligo di accatastamento dello stabilimento e sulla conseguente cancellazione dal catasto dei fabbricati; secondo, l'erronea individuazione dell'oggetto della controversia, che secondo la ricorrente non riguardava la natura del diritto del concessionario sui beni eretti in concessione ma solo la mancanza dei presupposti per qualificare lo stabilimento come fabbricato imponibile; terzo, l'erronea decisione immediata nel merito con rigetto del ricorso originario senza esaminare ulteriori contestazioni dell'atto impositivo. Il Comune ha resistito al ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto tutti e tre i motivi inammissibili. Ha affermato che l'omesso esame di una eccezione processuale non integra errore revocatorio, perché l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto storico o processuale non controverso, non una mancata decisione su una questione processuale. Ha inoltre precisato che non è revocabile la valutazione degli atti di causa o l'eventuale inesatto apprezzamento delle risultanze processuali. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, rilevando che il ricorso per revocazione deve rispettare i requisiti del ricorso per cassazione e che la società non aveva specificato quali ulteriori contestazioni dell'atto impositivo sarebbero rimaste inevase; ha inoltre osservato che i motivi non riproposti in appello devono intendersi abbandonati, anche nel processo tributario ai sensi dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio richiede una falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto storico o processuale non controverso; non basta l'omesso esame di una questione o eccezione processuale, né un errore di valutazione degli atti.
La domanda di revocazione deve indicare il motivo della revocazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per revocazione deve esporre i fatti di causa in modo autosufficiente per rendere comprensibile la censura.
Nel processo tributario le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte, altrimenti si intendono abbandonate.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Richiamato nel precedente giudizio come norma asseritamente violata per l'apprezzamento delle prove e degli atti.
Richiamato nel precedente giudizio come norma asseritamente violata per l'apprezzamento delle prove e degli atti.
Richiamato nel precedente giudizio sulla debenza dell'ICI.
Richiamato nel precedente giudizio sulla debenza dell'ICI.
La modifica del 2000 ha esteso la soggettività passiva ICI anche al rapporto concessorio di natura obbligatoria.
art. 18, comma 3, L. n. 388/2000
Ha modificato l'art. 3 del d.lgs. n. 504/1992 dal 10 gennaio 2001, rendendo irrilevante la natura solo obbligatoria della concessione ai fini della soggettività passiva ICI.
Richiamato nel precedente giudizio per la qualificazione dei manufatti e della posizione del concessionario.
Richiamato nel precedente giudizio per la qualificazione dei manufatti e della posizione del concessionario.
Richiamato nel precedente giudizio per la disciplina della concessione demaniale.
art. 3 d.P.R. n. 380/2011
Richiamato nel precedente giudizio per la nozione edilizia di fabbricato e interventi edilizi.
art. 15 L.R. Liguria n. 16/2008
Richiamato nel precedente giudizio in tema urbanistico-edilizio e qualificazione del manufatto.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto storico o processuale non controverso e decisivo; non è configurabile quando si contesti soltanto la mancata pronuncia su un'eccezione processuale o la valutazione degli atti di causa.
- L'omesso esame di una questione processuale, anche se rilevabile d'ufficio, non integra di per sé errore di fatto revocatorio, ma al più un vizio di motivazione o una violazione processuale non deducibile in sede di revocazione della sentenza di legittimità.
- Il ricorso per revocazione avverso una sentenza della Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: occorre indicare con precisione i fatti di causa e i profili di censura, senza rinvii generici a "ulteriori contestazioni" non specificate.
- Nel processo tributario le questioni e le eccezioni non riproposte in appello si intendono abbandonate, con conseguente impossibilità di pretenderne l'esame in sede successiva.
- La modifica dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1992 operata dalla L. n. 388/2000 ha reso soggetti passivi ICI anche i concessionari di aree demaniali con rapporto di natura obbligatoria, rendendo irrilevante, ai fini dell'imposizione, la sola natura non reale della concessione.
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