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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12200/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa da un consorzio di bonifica nei confronti di una società per somme qualificate, negli atti, come canoni concessori/indennizzi relativi ad attraversamenti e parallelismi di canali di bonifica e corsi d’acqua mediante tubazioni e cavidotti per rete di telecomunicazioni. La società aveva impugnato l’atto e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR del Veneto aveva poi rigettato l’appello del consorzio con due sentenze identiche, emesse in due procedimenti formalmente distinti ma aventi ad oggetto la medesima sentenza di primo grado. In cassazione il consorzio ha dedotto, con il primo motivo, la violazione del principio del ne bis in idem per avere la CTR pronunciato due decisioni identiche tra le stesse parti sul medesimo oggetto; con il secondo motivo ha denunciato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che non si trattava di contributi di bonifica, ma di canoni/corrispettivi per concessioni demaniali rilasciate su richiesta della società ai sensi del r.d. 368/1904. Gli ulteriori motivi attenevano alla motivazione della cartella e all’omessa valutazione di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e ha cassato senza rinvio la sentenza n. 458/6/2020, perché essa non poteva essere emessa dopo la decisione dell’identico appello definito con la sentenza n. 456/6/2020. Ha inoltre accolto il secondo motivo e, assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza n. 456/6/2020 dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario, con attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario. Le parti sono state rimesse davanti al giudice ordinario, con termine di tre mesi per la riassunzione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    violazione del principio del ne bis in idem

    il vizio processuale è ravvisabile quando il giudice di appello pronuncia due decisioni identiche sul medesimo oggetto tra le stesse parti, in violazione del divieto di duplicazione della decisione.

  • art. 39 c.p.c.

    principio del ne bis in idem

    il principio preclude la reiterazione della medesima controversia e impedisce che lo stesso giudice o giudici diversi decidano due volte sulla stessa domanda; il processo successivamente instaurato è improcedibile e deve essere cancellato dal ruolo.

  • art. 333 c.p.c.

    prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successivamente proposte

    in difetto di riunione delle impugnazioni contro la stessa sentenza, la decisione sulla prima rende improcedibile la seconda.

  • art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.

    la controversia va attribuita al giudice ordinario quando la pretesa riguarda canoni concessori e non contributi di bonifica.

  • art. 3 l. 241/1990

    norma richiamata nel secondo ricorso come parametro della motivazione dell’atto impositivo, ma la Corte la ritiene assorbita dall’accoglimento sul difetto di giurisdizione.

  • art. 7 l. 212/2000

    richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione degli atti, ma non esaminato per assorbimento.

  • artt. 12 e 15 d.P.R. n. 602/1973

    richiamati nel terzo motivo sulla motivazione della cartella; la questione resta assorbita.

  • art. 134 r.d. n. 368/1904

    base delle concessioni rilasciate dal consorzio per attraversamenti e parallelismi di canali di bonifica.

  • artt. 132 e ss. r.d. n. 368/1904

    richiamati per qualificare i canoni come corrispettivi di concessione demaniale.

  • art. 33, commi 3-bis e 3-ter l.r. Veneto n. 12/2009

    norme regionali che prevedono i canoni concessori e rinviano alla disciplina regionale precedente e al r.d. 368/1904.

  • art. 83 l.r. Veneto n. 11/2001

    norma di rinvio nel sistema regionale dei canoni concessori.

  • art. 93 d.lgs. n. 259/2003

    la riserva di legge in materia di canoni per attraversamento del demanio idrico va intesa come rinvio a fonte legislativa statale; l’ente territoriale non ha potere di determinazione dei canoni.

  • art. 117, lett. e), Cost.

    la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza impedisce alla fonte sub-statale di determinare i canoni in questione.

  • art. 59, comma 2, l. n. 69/2009

    in caso di difetto di giurisdizione, le parti devono essere rimesse davanti al giudice munito di giurisdizione, con termine per la riassunzione.

Massime di principio

  • La duplicazione di decisioni di appello identiche tra le stesse parti, rese sul medesimo oggetto e sulla stessa pronuncia di primo grado, integra una violazione del divieto di reiterazione del giudizio e impone la cassazione senza rinvio della decisione successiva.
  • Quando due impugnazioni formalmente distinte riguardano il medesimo rapporto e la stessa questione, il mancato coordinamento processuale non consente due pronunce di merito identiche sullo stesso oggetto.
  • Per stabilire la giurisdizione occorre guardare alla natura sostanziale della pretesa: se l’atto riguarda canoni concessori per uso del demanio e non contributi di bonifica, la controversia non appartiene al giudice tributario ma al giudice ordinario.
  • L’erronea indicazione formale contenuta nell’atto non muta la natura sostanziale della pretesa quando dagli atti emerga con chiarezza che si tratta di corrispettivi concessori fondati su specifiche concessioni richieste dal destinatario.
  • La questione di motivazione dell’atto e gli altri vizi dedotti restano assorbiti quando la Corte accoglie il motivo sulla giurisdizione, poiché il giudice adito difetta del potere di decidere nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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