L.R. Veneto 12/2009
Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina la bonifica nel Veneto: istituisce 10 comprensori, disciplina consorzi, organi elettivi, piani di classifica e riparto, contributi e finanziamenti regionali, opere pubbliche, manutenzione e opere minori, con norme transitorie e abrogazioni. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (13 maggio 2009).
Riordino della bonifica e dei consorzi di bonifica nel Veneto
Riordino della bonifica e dei consorzi di bonifica nel Veneto
La legge disciplina in modo organico le funzioni di bonifica nella Regione del Veneto, collegandole alla difesa idraulica, alla tutela ambientale e alla gestione delle acque. Riorganizza i comprensori e i consorzi, definisce organi, funzioni, finanziamenti e contribuenza, con una forte impronta di pianificazione territoriale e di coordinamento con gli enti locali.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina regionale si colloca nell’ambito delle competenze in materia di agricoltura e governo del territorio e riguarda la bonifica finalizzata anche a:
- difesa e deflusso idraulico;
- tutela del paesaggio rurale, vallivo e lagunare;
- provvista e utilizzazione delle acque a uso prevalentemente irriguo;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico. L’attività deve essere coerente con la difesa del suolo e con la gestione sostenibile del territorio, nel rispetto del minimo deflusso vitale, dell’equilibrio del bilancio idrico e dei principi di precauzione e prevenzione del danno ambientale.
Comprensori e consorzi di bonifica
Sono individuati dieci comprensori di bonifica, delimitati dall’allegato A. Le modifiche alla delimitazione sono proposte dalla Giunta regionale e approvate dal Consiglio regionale. Per ciascun comprensorio la Giunta regionale costituisce un consorzio di bonifica, qualificato come ente pubblico economico dotato di statuto proprio. La legge consente inoltre, per esigenze comuni a più comprensori, la costituzione di consorzi di bonifica di secondo grado, anche tra consorzi e altri soggetti pubblici o privati interessati.
Organizzazione interna, organi e durata
Gli organi del consorzio sono:
- assemblea;
- consiglio di amministrazione;
- presidente;
- revisore dei conti. Gli organi durano in carica cinque anni; alla scadenza restano in carica per l’ordinaria gestione fino all’insediamento dei nuovi organi. È prevista la decadenza dei componenti dell’assemblea e del consiglio di amministrazione che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. La Giunta regionale determina indennità e compensi degli organi, sentita la competente commissione consiliare.
Assemblea e rappresentanza politica e dei consorziati
L’assemblea è composta da:
- venti consiglieri eletti dai consorziati;
- un consigliere rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale;
- un consigliere per ciascuna provincia ricadente nel comprensorio. Partecipano con diritto di voto anche tre sindaci o assessori delegati in rappresentanza dei comuni interessati. La carica di consigliere elettivo è incompatibile con le principali cariche regionali, provinciali, comunali, di comunità montana e con incarichi dirigenziali in enti pubblici. L’assemblea è validamente costituita dopo l’elezione dei consiglieri eletti dai consorziati e delibera con la presenza della maggioranza di questi e con la maggioranza dei voti dei presenti.
Elettorato, fasce di rappresentanza e sistema elettorale
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili, in proporzione al carico contributivo. Sono previste regole specifiche per:
- comproprietà, con attribuzione al primo intestatario salvo delega scritta autenticata;
- persone giuridiche, tramite legale rappresentante;
- affittuari e conduttori tenuti a pagare il contributo di irrigazione, se iscritti nel catasto consortile e in regola con gli oneri. L’elettorato è articolato in tre fasce di rappresentanza, con riparto dei seggi in ragione della contribuenza complessiva. Le elezioni si svolgono su liste concorrenti, con soglie di presentazione differenziate e con assegnazione proporzionale dei seggi, purché le liste superino il 7% dei voti validi. Sono previste comunicazioni individuali agli elettori, pubblicità locale del voto, ricorsi alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione dei risultati e conservazione di schede e verbali per almeno un anno.
Consiglio di amministrazione, presidente e revisore
Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri:
- quattro eletti dall’assemblea tra i consiglieri eletti dai consorziati;
- un sindaco tra quelli rappresentati nell’assemblea, individuato d’intesa tra i medesimi. Nella stessa seduta l’assemblea elegge presidente e vicepresidente tra i componenti eletti nel consiglio di amministrazione. Il presidente è il legale rappresentante dell’ente, presiede il consiglio e adotta gli atti necessari al funzionamento non riservati ad altri organi. Può essere confermato una sola volta. Le funzioni di revisione sono affidate a un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti al registro ufficiale dei revisori dei conti.
Statuto, regolamenti e controlli
L’assemblea approva statuto e regolamenti di amministrazione, compresi quelli sull’organizzazione degli uffici, del personale e sull’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale, entro 90 giorni dalla prima seduta. Lo statuto può prevedere ulteriori ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza. Lo statuto è pubblicato nell’albo del consorzio e dei comuni interessati per otto giorni e trasmesso alla Giunta regionale, che lo approva insieme ai regolamenti e alle integrazioni, sentiti i consorzi interessati.
Gestione patrimoniale, controllo di gestione e bilancio ambientale
I consorzi redigono bilancio di previsione, conto consuntivo, conto economico, stato patrimoniale e relazione sull’attività, secondo criteri e modalità fissati dalla Giunta regionale. È introdotto il controllo di gestione come processo interno volto a garantire:
- raggiungimento degli obiettivi programmati;
- uso efficace ed efficiente delle risorse;
- monitoraggio dei costi. Inoltre, ogni consorzio deve redigere annualmente il bilancio ambientale, come strumento conoscitivo e di supporto alle decisioni, e promuovere la formazione del personale in materia di progettazione, gestione e contabilità ambientale.
Funzioni e attività dei consorzi
L’attività dei consorzi si fonda sul confronto e sulla concertazione con enti pubblici territoriali, altre amministrazioni e soggetti portatori di interessi economici e sociali. I consorzi possono stipulare convenzioni e accordi di programma con enti locali e altri enti. Le funzioni principali riguardano:
- predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del territorio;
- progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione;
- utilizzazione delle acque defluenti nei canali consortili per usi compatibili con la restituzione delle acque, inclusa energia idroelettrica e approvvigionamento di imprese produttive.
Difesa del suolo, qualità delle acque, ambiente e protezione civile
I consorzi partecipano alle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, in particolare esprimendo parere sulla compatibilità idraulica degli strumenti urbanistici comunali entro 30 giorni dalla richiesta. Possono svolgere interventi di riqualificazione della rete idraulica minore e concorrono alle azioni per prevenire emergenze idrauliche e idrogeologiche. In materia di acque, contribuiscono al monitoraggio quantitativo e qualitativo, al risanamento dei corpi idrici e ai controlli, anche mediante ispezioni e prelievi campione. Il personale tecnico individuato dai presidenti consortili, se in possesso dei requisiti di legge, assume le funzioni di agente giurato. Sul piano ambientale, i consorzi promuovono corridoi ecologici, partecipano ai piani di gestione della rete ecologica Natura 2000 e possono coordinare iniziative agroambientali e di miglioramento fondiario. Nel sistema di protezione civile sono riconosciuti come presidio territoriale per gli interventi urgenti e indifferibili. Devono predisporre e aggiornare annualmente un piano per l’organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica.
Piano generale di bonifica e tutela del territorio
Entro 180 giorni dall’insediamento dei consigli di amministrazione, i consorzi devono predisporre il piano generale di bonifica e di tutela del territorio. Il piano individua:
- zone omogenee per rischio idraulico e idrogeologico;
- opere pubbliche di bonifica e altre opere necessarie alla tutela e valorizzazione del territorio, comprese le opere minori;
- eventuali proposte alle autorità pubbliche competenti. Il piano è depositato presso la Giunta regionale, pubblicato sul BURV e reso noto agli enti interessati. Gli interessati possono presentare osservazioni entro 60 giorni dalla pubblicazione; la Giunta approva il piano sentita la commissione consiliare competente. In caso di inerzia del consorzio, la Giunta diffida e, se necessario, nomina un commissario ad acta. Fino all’approvazione del piano, sono consentite solo opere di somma urgenza e interventi urgenti e indifferibili.
Procedimenti amministrativi consortili e interventi sostitutivi
I consorzi devono disciplinare i procedimenti per licenze, autorizzazioni e concessioni di propria competenza, con termini non superiori a 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, salvo una sola sospensione per integrazioni documentali. Deve essere assicurata trasparenza e partecipazione al procedimento. Se il termine decorre inutilmente, la Giunta regionale, previa diffida, esercita poteri sostitutivi.
Opere pubbliche di bonifica e irrigazione
Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, le opere idrauliche e i corsi d’acqua facenti parte del sistema di bonifica sono concessi al consorzio per esecuzione, gestione, esercizio, manutenzione e polizia idraulica. Le funzioni possono estendersi anche alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi. Possono essere affidate anche opere e impianti per energie rinnovabili, comprese quelle idroelettriche, se diversi dalle opere pubbliche affidabili in concessione ai sensi dell’articolo 20. Gli introiti derivanti da tali opere sono destinati alla loro manutenzione e a quella ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica.
Elenco delle opere, polizia idraulica e programmazione dei lavori
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge è compilato, in contraddittorio tra Regione e consorzio, l’elenco della rete idraulica minore e di bonifica e delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, con descrizione delle funzioni e dello stato di efficienza. L’elenco è approvato dalla Giunta regionale e vale come dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica, con conseguente consegna al consorzio ai fini manutentivi. Fino all’approvazione dell’elenco restano validi quelli già approvati in base alla previgente disciplina. La Giunta regionale deve inoltre definire, entro 180 giorni, le disposizioni di polizia idraulica per la conservazione e salvaguardia delle opere, prevedendo anche modalità di ripristino da parte dei contravventori e intervento sostitutivo del consorzio con oneri a carico degli stessi. I consorzi predispongono il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori per le opere previste dal piano generale; la Giunta ne prende atto. Possono comunque essere realizzate opere urgenti o conseguenti a eventi calamitosi anche se non inserite nella programmazione.
Contributi regionali per la realizzazione e la gestione delle opere
La Giunta regionale può concedere contributi fino al 100% della spesa ammissibile per:
- impianti idrovori e opere connesse;
- rete idraulica di scolo e impianti per la regolazione e gestione della risorsa idrica;
- ripristini di opere danneggiate da calamità o eventi eccezionali e altre opere urgenti e indifferibili. Sono inoltre finanziabili, fino al 100%, opere irrigue finalizzate al risparmio idrico e all’uso plurimo dell’acqua, comprese opere di presa, derivazione, accumulo, adduzione, distribuzione e riconversione irrigua non aziendale. La Giunta può concedere contributi, sempre fino al 100%, per casse ed bacini di espansione, contrasto a cuneo salino, subsidenza e depauperamento delle falde, fitodepurazione, rinaturalizzazione, presidio idraulico e vivificazione di ambiti lagunari e vallivi, disinquinamento delle lagune e sistemi di telecontrollo. Non sono ammessi a contributo i ripristini dovuti a mancata manutenzione o mancato esercizio della polizia idraulica da parte del consorzio.
Gestione e manutenzione delle opere pubbliche
La Regione concorre annualmente alle spese di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione con un finanziamento fino al 15% delle entrate consortili derivanti dalla contribuenza, sulla base del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il finanziamento è ripartito secondo una tabella allegata alla legge, modificabile dalla Giunta regionale ogni due anni. È inoltre prevista la possibilità di destinare fino al 10% della somma stanziata per esigenze particolari dei consorzi. Ogni consorzio deve predisporre entro 180 giorni un programma pluriennale di manutenzione, valido per la durata del mandato del consiglio di amministrazione, e destinare almeno il 45% delle entrate da contribuenza alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Opere minori
Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l’obbligo, in conformità al piano generale, di eseguire e mantenere le opere minori di interesse dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per lo scolo delle acque e per il corretto funzionamento delle opere irrigue. Se i proprietari non provvedono, il consorzio interviene in via sostitutiva, ponendo gli oneri a carico degli interessati. Il provvedimento di approvazione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi per l’esecuzione o il mantenimento delle opere minori.
Piano di classifica, perimetro di contribuenza e direttive regionali
I consorzi devono predisporre il piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio, sulla base delle direttive regionali, per determinare i benefici e gli indici di contribuenza e definire il perimetro di contribuenza, con esclusione delle aree che non traggono beneficio dalla bonifica. Le deliberazioni di approvazione e aggiornamento sono depositate presso Giunta regionale e consorzio, con avviso sul BURV e su due quotidiani locali. Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso alla Giunta entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. La Giunta approva le deliberazioni e decide sui ricorsi. Le direttive regionali per i piani di classifica devono essere definite entro un anno dall’entrata in vigore della legge e devono considerare benefici di presidio idrogeologico, di natura idraulica e di disponibilità irrigua. Per il beneficio idraulico gli indici tecnici ed economici devono tener conto, tra l’altro, dei coefficienti udometrici e dei redditi catastali rivalutati. La Giunta può individuare ulteriori tipologie di beneficio.
Scarichi nella rete irrigua e di bonifica
Gli scarichi nella rete irrigua o di bonifica, compresi sfioratori fognari di piena e acque termali, obbligano il soggetto che li effettua a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio conseguito. Gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque. Quando lo scarico recapita esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso opere di fognatura o depurazione, il contributo è a carico dei titolari degli scarichi. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge i consorzi devono completare il censimento degli scarichi e determinare il contributo dovuto. Gli importi riscossi costituiscono voce specifica in detrazione del piano di riparto. Se il censimento non viene completato, il contributo regionale di cui all’articolo 32 è ridotto progressivamente: 15% il primo anno, 30% il secondo, 50% dal terzo anno in poi. Le nuove autorizzazioni allo scarico devono essere comunicate ai consorzi competenti. Lo scarico di reflui nella rete è subordinato a concessione consortile; in assenza di concessione si applicano le norme di polizia idraulica. Se il cumulo degli scarichi compromette gli obiettivi di qualità o l’utilizzabilità irrigua, il consorzio può chiedere la modifica o revoca delle autorizzazioni.
Contributi consortili, esenzioni e contenimento dei costi di riscossione
I proprietari degli immobili nel perimetro di contribuenza che traggono beneficio dalle opere pubbliche devono pagare i contributi consortili per manutenzione, esercizio, gestione e funzionamento del consorzio, al netto di proventi e trasferimenti già percepiti. Ogni anno, entro il 30 novembre, i consorzi approvano il piano annuale di riparto sulla base del bilancio preventivo e degli indici di beneficio. La Giunta regionale definisce i criteri per la predisposizione del piano e approva le deliberazioni consortili contestualmente al bilancio di previsione dell’esercizio successivo. La legge consente ai consorzi di avvalersi di banche dati catastali e ipotecarie, nonché di collaborare con i comuni per la riscossione bonaria di tributi e contributi. È previsto un concorso regionale nella contribuenza per i contribuenti con importi minimi: non sono tenuti al pagamento quelli con contribuenza urbana fino ad almeno 16,53 euro complessivi; la Giunta definisce annualmente il limite di esenzione e riconosce ai consorzi un finanziamento pari alla minore contribuzione derivante dall’esenzione. I beneficiari dell’esenzione mantengono il diritto di voto e la fascia di rappresentanza. Inoltre, i contributi di importo inferiore alla soglia di economicità di riscossione fissata dalla Giunta non vengono riscossi nell’annualità di riferimento, salvo recupero se nel quinquennio superano la soglia.
Disposizioni transitorie e avvio del nuovo assetto
Entro 60 giorni dalla costituzione dei nuovi consorzi la Giunta regionale disciplina le modalità per l’elezione delle assemblee, che devono svolgersi entro la prima domenica successiva al compimento del 180° giorno dalla pubblicazione del provvedimento regionale. I consorzi esistenti continuano a operare fino alla prima seduta dell’assemblea dei nuovi consorzi, momento in cui sono soppressi. I nuovi consorzi subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi, nel personale e nei beni dei consorzi preesistenti. Fino alla costituzione dei nuovi consorzi, il contributo regionale per gestione e manutenzione è riconosciuto secondo i parametri dell’allegato D. Per la prima elezione, l’elenco degli aventi diritto al voto è predisposto dalla Giunta sulla base degli elenchi dei consorzi preesistenti. Se lo statuto non viene deliberato nella prima seduta o è ancora in corso di approvazione regionale, si applica lo statuto-tipo dell’allegato E. La relazione annuale sull’attività dei consorzi di bonifica di primo e secondo grado è spostata al mese di giugno.
Norma finanziaria e abrogazioni
La legge individua le coperture finanziarie per gli oneri di parte corrente e di investimento con riferimento al bilancio regionale 2009-2011 e a specifiche unità previsionali di base. Sono stanziate risorse dedicate per il rischio idrogeologico, la protezione civile e gli interventi in materia di risorse idriche. Sono espressamente abrogate le precedenti leggi regionali di riordino dei consorzi di bonifica e altre disposizioni regionali incompatibili, oltre a una modifica puntuale alla disciplina dei controlli sugli enti amministrativi regionali. I procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore restano regolati dalla normativa previgente.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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