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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31216/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una intimazione di pagamento relativa a TARSU, deducendo vizi formali e sostanziali dell'atto, insieme agli atti presupposti indicati come cartella di pagamento, avviso di accertamento e ruolo. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'intimazione per omessa notificazione. In appello il contribuente aveva chiesto anche l'annullamento degli atti presupposti, sostenendo di avere interesse a una pronuncia che facesse chiarezza su quali atti fossero effettivamente annullati, poiché alcuni non gli erano mai stati notificati. Aveva inoltre censurato la condanna alle spese, ritenendola sproporzionata rispetto al valore della lite e in violazione dei parametri normativi. La CTR aveva dichiarato l'appello inammissibile per difetto di interesse e aveva liquidato le spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, degli artt. 12 e 25 d.P.R. 602/1973 e degli artt. 100 e 112 c.p.c., sostenendo che sussistesse interesse ad agire per eliminare l'incertezza sugli atti presupposti; con il secondo motivo ha dedotto violazione della disciplina sulla liquidazione delle spese, lamentandone l'abnormità e la sproporzione rispetto al valore della controversia.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha confermato che, nel processo tributario, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e che l'impugnazione deve mirare a eliminare un concreto pregiudizio; inoltre, una volta annullata l'intimazione di pagamento, le ulteriori questioni sugli atti presupposti risultano assorbite e non sussiste un interesse attuale ad agire. Quanto alle spese, la censura è stata giudicata generica, perché non indicava analiticamente le voci contestate né dimostrava uno scostamento apprezzabile dai parametri medi o altri concreti errori della liquidazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese di legittimità per la mancata costituzione della resistente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; non è sufficiente la mera richiesta di accertamento astratto della regolarità degli atti.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata prospettata anche in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito sull'assorbimento delle questioni ulteriori.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario l'impugnazione deve riguardare atti effettivamente lesivi e non consente azioni di mero accertamento negativo del tributo.

  • artt. 12 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamati dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione degli atti della riscossione e del ruolo; la Corte non ha ravvisato una violazione idonea a fondare l'interesse ad agire.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    La liquidazione delle spese processuali è governata dalla disciplina speciale del processo tributario e può essere censurata solo con specifiche contestazioni.

  • d.m. 20 luglio 2012 n. 140

    Richiamato come parametro per le spese, ma la censura è stata ritenuta generica e quindi inammissibile.

  • L. n. 27 del 2012

    Richiamata in relazione ai criteri di liquidazione delle spese professionali.

  • d.m. n. 55 del 2014

    I parametri di liquidazione non hanno più carattere di minimi inderogabili; costituiscono criteri orientativi.

  • L. n. 247 del 2012

    Richiamata in tema di compensi professionali e parametri di liquidazione.

  • art. 2233 c.c.

    Il giudice non può liquidare somme meramente simboliche, perché il compenso deve essere compatibile con il decoro professionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile: esso può essere contestato solo insieme all'atto impositivo di cui si deduca l'omessa notificazione, e solo se vi sia un interesse concreto e attuale ad agire.
  • L'interesse ad agire non si identifica con la mera aspirazione a chiarire in astratto l'ambito del giudicato o la regolarità dell'azione amministrativa, ma richiede un pregiudizio effettivo e una utilità pratica derivante dalla decisione richiesta.
  • Quando una pronuncia abbia già annullato l'atto immediatamente lesivo, le questioni relative agli atti presupposti non notificati possono risultare assorbite, con conseguente insussistenza di un ulteriore interesse impugnatorio.
  • La censura in cassazione sulla liquidazione delle spese deve essere specifica e analitica: occorre indicare le singole voci e gli importi asseritamente errati e spiegare in che modo la liquidazione si discosti dai parametri rilevanti.
  • Dopo il d.m. n. 55 del 2014 i parametri forensi non sono minimi inderogabili, ma criteri orientativi; il giudice deve motivare soprattutto in caso di scostamenti apprezzabili dai valori medi.
  • Il compenso professionale non può essere liquidato in misura meramente simbolica, perché deve restare coerente con il decoro della professione e con l'effettività del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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