Sentenza del 01/10/2019 n. 5606 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYS02S001533, con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva contestato maggiori imposte sui redditi per quote di ammortamento non deducibili pari a euro 11.816,00, costi non inerenti per euro 423,00, maggiori imposte IRAP per euro 570,00 e sanzioni IRAP per euro 2.496,45. L'accertamento si fondava sull'asserito utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società xxxxx, ritenuta interposta fittiziamente tra i fornitori effettivi e la contribuente, con conseguente sovrafatturazione dei costi. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, carenza di motivazione dell'accertamento e della sentenza di primo grado, effettività delle forniture e dei macchinari, inerenza e tracciabilità dei pagamenti, buona fede, mancata valutazione della documentazione prodotta e necessità di una consulenza tecnica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado, annullando integralmente l'atto impositivo. Ha ritenuto insufficienti gli elementi posti dall'Ufficio a fondamento della fittizietà dell'interposizione societaria, rilevando che i pagamenti delle fatture erano stati effettuati tramite bonifici e che non era stata dimostrata la restituzione delle somme ai contribuenti o il loro ritorno al mittente. Ha inoltre considerato la documentazione relativa all'effettiva esistenza, installazione e valore dei macchinari, degli arredi e delle altre forniture, nonché l'assenza di adeguate indagini finanziarie e di una motivazione autonoma e critica nell'avviso e nella sentenza impugnata. La richiesta di consulenza tecnica è stata ritenuta superflua. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 335 codice di procedura civile
"tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza"
L'obbligo di riunione riguarda le impugnazioni separate contro la medesima sentenza; non si applica necessariamente a ricorsi contro sentenze diverse, anche se connesse. La mancata riunione, inoltre, non determina automaticamente la nullità del procedimento.
Art. 274 codice di procedura civile
La riunione di cause connesse davanti allo stesso giudice ha natura ordinatoria e discrezionale, anche nel processo tributario, e serve a favorire una trattazione uniforme.
Art. 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992
Prevede il generale rinvio alle norme del codice di procedura civile compatibili con il processo tributario.
Art. 49 del decreto legislativo n. 546 del 1992
Rende applicabile al processo tributario la disciplina delle impugnazioni e, tramite il rinvio, il principio di riunione previsto dall'art. 335 c.p.c.
Art. 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000
Riguarda l'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Nel caso concreto, la segnalazione penale e il procedimento definito per prescrizione non sono stati ritenuti sufficienti, da soli, a dimostrare fiscalmente la fittizietà delle operazioni.
Art. 415-bis codice di procedura penale
Disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la sua emissione non equivale a una prova definitiva della responsabilità né vincola il giudice tributario.
Art. 109 del Testo unico delle imposte sui redditi
Stabilisce i requisiti per la deducibilità dei componenti negativi, tra cui inerenza, competenza e documentazione. L'Ufficio ha richiamato tale norma, ma la Commissione ha ritenuto non dimostrata l'inesistenza o fittizietà dei costi contestati.
Art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006
Prevede, in determinate condizioni, il raddoppio dei termini per l'accertamento quando emergano violazioni penalmente rilevanti soggette a denuncia. Nel testo la questione è stata prospettata dall'Ufficio, ma non costituisce il fondamento decisivo della pronuncia.
Art. 331 codice di procedura penale
Riguarda l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali per i reati perseguibili d'ufficio; è richiamato in relazione al raddoppio dei termini di accertamento.
Riguarda la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La Commissione ha valorizzato il fatto che non risultava un procedimento penale per tale reato, considerandolo un elemento favorevole alla legittimità del contributo ottenuto.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti o un'interposizione fittizia, non è sufficiente richiamare in modo generico il processo verbale della Guardia di Finanza: devono essere indicati e dimostrati elementi concreti, coerenti e individualizzati.
- La regolare tracciabilità dei pagamenti costituisce un elemento difensivo rilevante, soprattutto se l'Ufficio non dimostra la restituzione delle somme o altri meccanismi di retrocessione del denaro.
- L'effettiva esistenza, consegna e installazione dei beni, comprovata da documenti di trasporto, pagamenti, fotografie, collaudi e documentazione contabile, può contrastare la contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti.
- Le irregolarità contabili o organizzative del fornitore non dimostrano automaticamente che le operazioni del cliente siano fittizie; occorre provare il coinvolgimento consapevole del contribuente o la simulazione dell'operazione.
- Un procedimento penale concluso per prescrizione non produce automaticamente una prova vincolante nel giudizio tributario e non sostituisce l'onere dell'Amministrazione di dimostrare la pretesa fiscale.
- L'avviso di accertamento e la sentenza devono esaminare le principali prove e argomentazioni difensive; una motivazione meramente apparente, adesiva o fondata su presunzioni non adeguatamente spiegate può comportare l'annullamento dell'atto.
- La consulenza tecnica non è necessaria quando il giudice ritiene già provata l'esistenza materiale dei beni e individua come questione decisiva soltanto la genuinità dell'interposizione e la deducibilità dei costi.
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