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Sentenza

Sentenza del 01/10/2019 n. 810 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Riscossione - Fermo - Non può essere apposto sui beni relativi all'organizzazione del lavoro e facenti parte dell'impresa o dell'attività professionale - Sussiste - Strumentalità quale complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l'attività - Sussiste - Onere della prova a carico del contribuente - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, Sezione VII distaccata di Pescara, ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformato integralmente la sentenza di primo grado e ritenuto legittimo il fermo, non essendo stata provata la strumentalità del veicolo. Ha inoltre condannato la contribuente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro per il primo grado e 800 euro per il secondo grado, oltre agli oneri di legge.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente contro il preavviso di fermo amministrativo. Ha sostenuto che non fosse stata dimostrata, con idonea documentazione, la strumentalità del veicolo rispetto all'attività d'impresa o professionale. La contribuente non aveva provato che il mezzo facesse parte del complesso di beni e strumenti necessari all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività, limitandosi sostanzialmente a prospettarne l'utilizzo lavorativo.

Norme richiamate

  • Articolo 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri.

    La norma consente all'agente della riscossione di disporre il fermo amministrativo dei beni mobili registrati del debitore dopo il mancato pagamento entro il termine previsto, salvo le ipotesi di esclusione riconosciute dalla legge e dalla giurisprudenza.

  • Articolo 50, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

    Il decorso infruttuoso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella costituisce il presupposto temporale richiamato per l'adozione delle misure esecutive o cautelari previste dalla disciplina della riscossione.

  • Decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193

    Il provvedimento ha modificato la disciplina dell'articolo 86 del D.P.R. n. 602/1973, ampliando e definendo i presupposti del fermo amministrativo dei beni mobili registrati.

  • Circolare del Ministero delle Finanze n. 50/E del 12 giugno 2002

    È stata richiamata dall'Agenzia a sostegno della propria tesi sulla necessità che il contribuente dimostri concretamente la strumentalità del veicolo rispetto all'attività esercitata.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 59 del 23 marzo 2007

    È stata richiamata come orientamento amministrativo in materia di individuazione dei beni strumentali e di esclusione dal fermo amministrativo.

Massime di principio

  • Un veicolo può essere escluso dal fermo amministrativo solo se il contribuente dimostra che è effettivamente strumentale all'attività d'impresa o professionale, cioè indispensabile o funzionalmente inserito nell'organizzazione del lavoro.
  • Il semplice utilizzo dell'autovettura per recarsi al lavoro, per esigenze personali o per svolgere genericamente l'attività non è normalmente sufficiente a dimostrarne la strumentalità.
  • L'onere della prova grava sul contribuente, che deve produrre documenti concreti come fattura di acquisto, libri contabili, registro dei beni ammortizzabili, registro degli acquisti, documentazione fiscale e descrizione dell'attività.
  • La prova deve riferirsi alla concreta attività esercitata e al ruolo specifico del veicolo: sono più facilmente riconosciuti come strumentali, ad esempio, un escavatore per un'impresa edile, un furgone per il trasporto merci o un'auto per un agente di commercio.
  • La cessazione o cancellazione dell'attività d'impresa costituisce un elemento sfavorevole, perché rende più difficile dimostrare che il mezzo sia ancora parte dell'organizzazione professionale.
  • In assenza di prova documentale adeguata, il fermo amministrativo può essere confermato e il contribuente può essere condannato anche alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

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