Sentenza del 01/10/2019 n. 3693 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato una cartella esattoriale di euro 22.775,70, relativa al mancato pagamento di rate di un piano di rateizzazione avente a oggetto debiti fiscali del de cuius. Hanno sostenuto che la confisca definitiva di beni appartenenti all’inventario ereditario, per un valore di euro 5.349.000,00, avesse estinto per confusione, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e dell’art. 1253 c.c., i debiti tributari almeno entro il valore dei beni confiscati. L’Agenzia delle Entrate ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza dell’impugnazione, rilevando che gli eredi avevano sottoscritto il piano di rateizzazione e che la confisca poteva incidere soltanto nei limiti del valore confiscato, senza estinguere automaticamente l’intero debito.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado, sebbene con motivazione parzialmente diversa. Ha ritenuto che l’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 comporti l’estinzione per confusione dei crediti erariali soltanto entro il valore dei beni confiscati. Poiché i debiti iscritti a ruolo ammontavano a circa euro 6.041.879,69 e i beni confiscati valevano euro 5.349.000,00, residuava un debito di circa euro 692.879,69. Essendo la cartella di euro 22.775,70 inferiore a tale residuo e non avendo i contribuenti dimostrato che quel debito fosse già stato soddisfatto o ricompreso nella quota estinta, la cartella è stata ritenuta legittima. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 50, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011
Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 del codice civile.
La confisca definitiva determina l’estinzione per confusione dei crediti erariali nei limiti del valore dei beni confiscati. Se il valore dei beni è inferiore all’ammontare complessivo dei debiti, la parte eccedente rimane dovuta e può essere riscossa con le ordinarie procedure.
Art. 1253 codice civile
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
L’estinzione per confusione opera quando Stato e debitore vengono a coincidere rispetto ai beni confiscati, ma nel caso esaminato produce effetti soltanto fino alla concorrenza del valore dei beni acquisiti.
Art. 19 D.Lgs. n. 546/1992
È stato richiamato dall’Agenzia delle Entrate per sostenere che la cartella può essere impugnata per vizi propri e non per contestare tardivamente la pretesa tributaria già accettata o definita mediante rateizzazione.
Art. 1230 codice civile
L’Agenzia delle Entrate lo ha richiamato per sostenere che la sottoscrizione del piano di rateizzazione avrebbe comportato una modifica soggettiva dell’obbligazione, con assunzione del debito anche iure proprio da parte degli eredi.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 114/2017
È stata invocata dai contribuenti a sostegno dell’estinzione per confusione delle obbligazioni tributarie collegate ai beni confiscati; la decisione ne ha recepito il principio solo nei limiti del valore della confisca.
Massime di principio
- La confisca definitiva di beni sequestrati può estinguere i debiti erariali per confusione, ma soltanto fino al valore economico dei beni effettivamente confiscati.
- Quando il debito complessivo supera il valore dei beni confiscati, la differenza resta dovuta e può essere riscossa dall’agente della riscossione.
- Chi invoca l’estinzione deve dimostrare il collegamento tra la somma richiesta e la quota di debito concretamente estinta per effetto della confisca; non è sufficiente invocare genericamente il valore complessivo confiscato.
- La sottoscrizione di un piano di rateizzazione può rendere più difficile contestare successivamente l’esistenza o la legittimità originaria del debito, soprattutto in sede di impugnazione della cartella.
- L’impugnazione della cartella deve normalmente riguardare vizi propri dell’atto, salvo le ipotesi in cui sia possibile contestare la mancata o invalida notificazione degli atti precedenti.
- Per ottenere lo sgravio di una specifica cartella non basta calcolare il debito residuo complessivo: occorre provare che la cartella rientri nella quota già estinta per confusione o che sia stata altrimenti soddisfatta.
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