Sentenza del 01/10/2019 n. 64 - Comm. Trib. Prov. Asti
Frodi IVA c.d. "carosello" - Onere della prova grava sull'Ufficio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una presunta frode IVA c.d. "carosello", nella quale una società a monte avrebbe omesso il versamento dell'IVA sulle merci, formalmente destinate all'esportazione. L'Ufficio sosteneva che il contribuente fosse consapevole della frode e che le fatture ricevute fossero soggettivamente inesistenti. Il contribuente contestava tale ricostruzione, sostenendo che non fosse stata provata la sua conoscenza o partecipazione alla frode. In particolare, il semplice acquisto a un prezzo competitivo non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell'evasione.
La decisione
La pretesa dell'Ufficio non è stata ritenuta adeguatamente provata. L'Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare, anche mediante presunzioni, la consapevolezza del contribuente circa la frode commessa a monte, utilizzando elementi gravi, precisi e concordanti. Non è invece ammissibile trasferire sul contribuente l'onere di provare la propria innocenza. Il riferimento della Guardia di Finanza a un presunto sodalizio criminoso è stato considerato una mera opinione, non corroborata da ulteriori elementi probatori. Il solo prezzo di acquisto basso o competitivo non dimostra inevitabilmente la partecipazione o la consapevolezza della frode.
Norme richiamate
Principio generale sull'onere della prova in materia tributaria
L'Ufficio deve provare la consapevolezza in capo al contribuente accertato della frode a monte.
Nelle frodi IVA, l'Amministrazione deve dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta. Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti.
Principio delle presunzioni gravi, precise e concordanti
Gli elementi indiziari devono essere concreti, univoci e convergenti; una semplice valutazione dell'Ufficio o un singolo elemento ambiguo non è sufficiente a provare la consapevolezza della frode.
Disciplina della detrazione IVA nelle operazioni soggettivamente inesistenti
La detrazione può essere negata quando l'Amministrazione dimostri che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in una frode IVA. Non basta, invece, la mera irregolarità o inadempienza del fornitore.
Massime di principio
- In una frode IVA a monte, l'Amministrazione deve provare la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente; non può limitarsi a dimostrare che un fornitore abbia evaso l'IVA.
- Il contribuente non deve fornire una prova assoluta della propria estraneità: l'onere probatorio principale resta a carico dell'Ufficio.
- Il prezzo particolarmente conveniente, considerato isolatamente, non dimostra la partecipazione a una frode, perché può dipendere da normali dinamiche commerciali.
- Le presunzioni devono fondarsi su una pluralità di elementi concreti e convergenti, come anomalie commerciali evidenti, rapporti anomali tra le parti, assenza di effettiva operatività del fornitore o modalità di pagamento sospette.
- Affermazioni generiche della Guardia di Finanza sull'esistenza di un sodalizio criminoso non sono sufficienti se non accompagnate da fatti, documenti o ulteriori indizi verificabili.
- Il contribuente può rafforzare la propria posizione dimostrando la regolarità dell'operazione, l'effettiva consegna dei beni, la congruità dei pagamenti e l'adozione di ordinarie verifiche commerciali.
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