Cassazione Civile, Sentenza n. 09773/2026 del 16/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso concerne la responsabilità tributaria contestata al Sig. Marco Zanardi, ex amministratore unico della Amadeo 59 Immobiliare S.r.l., per maggiori imposte IRES e relative sanzioni derivanti da una operazione di "promissory note" ritenuta fittizia dall'Ufficio. Zanardi deduceva violazioni connesse alla responsabilità dei soci/amministratori/liquidatori (art. 36 DPR 602/1973 e art. 2495 c.c.), carenza di motivazione e difetto istruttorio degli atti impositivi (art. 7 e art. 12 l. 212/2000, art. 1 l. 241/1990), mancata notifica del processo verbale di constatazione, omesso esame di fatti decisivi e violazioni del diritto di difesa e del contraddittorio; deduceva altresì la illegittimità delle sanzioni per mancanza del requisito della colpevolezza e per incertezza/aleatorietà dell'operazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi n. 5 e n. 9 relativi alla carenza e alla apparente motivazione della sentenza impugnata della C.T.R., ritenendo che i giudici d'appello non abbiano adeguatamente motivato la loro conclusione circa la fittizietà dell'operazione e, soprattutto, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 36 DPR 602/1973 per l'affermazione della responsabilità personale dell'amministratore. Per effetto, sono stati ritenuti assorbiti numerosi altri motivi (primo, secondo, sesto, settimo, ottavo, decimo) attinenti a carenze di motivazione sull'effettiva responsabilità, la validità dell'operazione e l'irrogazione delle sanzioni. Sono stati invece rigettati i motivi terzo e quarto (relativi alla notifica del verbale e al principio del contraddittorio preventivo, con la conferma che l'IRES non è imposta armonizzata e quindi non sussiste obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale). Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati; ha altresì demandato la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Disciplina la responsabilità solidale o personale di liquidatori, amministratori e soci per debiti tributari della società estinta; la Corte rimarca che per ritenere responsabile un amministratore occorre motivare la sussistenza delle specifiche condizioni del comma 4 (operazioni di liquidazione o occultamento di attività) e non può limitarsi al principio generale che fosse amministratore nel periodo in cui si è svolta l'operazione contestata
Stabilisce la possibilità per i creditori sociali di aggredire le somme riscosse dai soci dopo la cancellazione; la Corte osserva che tale rilievo è distinto dalla responsabilità tributaria prevista dall'art.36 e che il Fisco deve provare i presupposti per agire nei confronti dei soci
art. 7 legge 212/2000 (Statuto del contribuente)
Imposta l'obbligo di motivazione degli atti impositivi; la Corte conferma che un avviso che richiami un altro atto (es. PVC) è valido se riproduce il contenuto essenziale di tale atto o se il contribuente ha già avuto conoscenza dell'atto richiamato
art. 12, comma 7 legge 212/2000
Riguarda il contraddittorio endoprocedimentale nelle ipotesi di imposte armonizzate; la Corte ribadisce che l'IRES non è imposta armonizzata e dunque non opera l'obbligo generale di contraddittorio preventivo
Norma sui principi generali del procedimento amministrativo; la Corte osserva che il richiamo al principio del contraddittorio in via di derivazione comunitaria non impone, in assenza di specifica norma, la nullità dell'atto in materia di IRES
art. 7 del d.l. n. 269/2003 (richiamato nel ricorso)
Richiamato dal ricorrente nella contestazione della responsabilità; la Corte non accoglie la censura che si limiti a sostituire la mera qualità di amministratore alla prova dei requisiti di responsabilità previsti dall'art.36
art. 36 d.lgs. 546/1992 e artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992
Richiamati in relazione alle regole processuali tributarie e al principio del contraddittorio in giudizio; la Corte ricorda che gli obblighi del giudice d'appello devono comprendere una motivazione adeguata sulle questioni decisive per il rapporto impugnato
Principio del contraddittorio e diritto di difesa nel processo civile/tributario; la Corte segnala che errori formali nelle sentenze d'appello (es. riferimenti a motivi non proposti) possono essere assorbiti se la sentenza è comunque cassata per motivazione carente
Massime di principio
- La responsabilità personale di amministratori o liquidatori per debiti tributari di una società estinta non può fondarsi soltanto sulla qualità soggettiva (essere stato amministratore): l'Amministrazione e, in sede giudiziaria, il giudice devono provare e motivare le condizioni specifiche richieste dall'art. 36 DPR 602/1973 (es. operazioni di liquidazione o occultamento di attività)
- La motivazione della decisione di merito deve affrontare e rispondere esplicitamente ai rilievi decisivi sollevati dalle parti; la mancanza di un'adeguata spiegazione del convincimento che ha portato alla decisione, soprattutto su questioni centrali, determina la cassazione per motivazione apparente
- Un avviso di accertamento che richiami un processo verbale o altro atto è valido se il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto richiamato o se l'avviso riproduce il contenuto essenziale di quell'atto: l'Amministrazione non è sempre tenuta a riprodurre integralmente tutte le prove nel singolo avviso
- Per le imposte non armonizzate (come l'IRES) non opera l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo imposto dal diritto comunitario; il mancato contraddittorio endoprocedimentale non comporta automaticamene la nullità dell'atto fiscale in tali materie
- Quando molte censure attengono in realtà a un unico vizio centrale di motivazione, l'accoglimento di questo vizio può rendere assorbite le altre censure e determinare il rinvio al giudice d'appello per una nuova valutazione motivata
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