Cassazione Civile, Sentenza n. 09766/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Casa di Cura Cobellis aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze di remunerazione relative all'anno 2012 connesse all'assorbimento e all'attivazione di posti letto provenienti dalla Casa di Cura Maria Venosa, sulla base di una aggiudicazione effettuata dall'ASL nel 2011 (verbale di aggiudicazione dell'Offerta Tecnica). L'ASL oppose il decreto sostenendo l'assenza del contratto scritto necessario e quindi l'irrimediabile mancanza del titolo per la remunerazione addizionale. Il Tribunale e la Corte d'Appello accolsero l'opposizione ritenendo che il verbale di aggiudicazione non fosse equipollente al contratto previsto dall'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 e che per ottenere remunerazioni a carico del Servizio Sanitario fosse necessaria la stipula, nella forma scritta prevista, di uno specifico contratto/accordo che definisse i volumi e i tetti di spesa; di conseguenza le prestazioni non comprese nel contratto del 2012 non erano remunerabili. La Casa di Cura ha impugnato in Cassazione sostenendo errori sulla ripartizione dell'onere della prova e sul fatto che il verbale di aggiudicazione fosse vincolante e trasferisse il tetto di spesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Casa di Cura Cobellis. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché privo dell'indicazione chiara della norma procedurale violata e per argomentazione assertoria sulla formulazione della domanda; ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale secondo cui, nel regime applicabile ratione temporis (legge sui contratti pubblici e successive norme), l'aggiudicazione non equivale automaticamente alla conclusione del contratto e, nel settore sanitario, la percezione dei corrispettivi richiede sia l'accreditamento/ autorizzazione sia la stipula del specifico accordo contrattuale previsto dall'art. 8-quinquies. La Corte ha confermato che le prestazioni non inserite nel contratto del 2012 non erano quindi remunerabili dalla ASL e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali verso la controricorrente (liquidate in Euro 12.000,00 per compensi professionali oltre oneri e spese accessorie).
Norme richiamate
art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992
"la regione e le unita' sanitarie locali...stipulano contratti con quelle private...che indicano: a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi; b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unita' sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalita' di assistenza...; ... d) il corrispettivo preventivato...; ... e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ..."
La Corte ha interpretato questa norma come richiedente la stipula di un contratto/accordo specifico e distinto, idoneo a fissare volumi, requisiti e tetti di spesa; l'aggiudicazione da sola non sostituisce tale accordo contrattuale necessario per la remunerazione a carico del SSN.
r.d. n. 2440 del 1923, art. 16, comma 4
La Corte ha osservato che, sebbene in passato il verbale di aggiudicazione potesse avere valore vincolante in alcune procedure soggette al previgente regime, tale disciplina non è più direttamente applicabile nello stesso modo dopo l'evoluzione normativa successiva (codice dei contratti pubblici); pertanto il richiamo storico non muta la necessità, nel caso concreto e nel regime successivo, della stipula del contratto specifico.
d.lgs. n. 163 del 2006, art. 11, commi 7-9
Secondo la Corte, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 163/2006 l'aggiudicazione non determina automaticamente la conclusione del contratto tra pubblica amministrazione e privato; ciò limita l'efficacia vincolante del verbale di aggiudicazione rispetto alla perfezione del contratto.
d.lgs. n. 50 del 2016, art. 32, commi 6-8
Conferma normativa successiva che ribadisce la distinzione fra aggiudicazione e stipulazione del contratto e la necessità della fase contrattuale successiva per la formazione del vincolo.
d.lgs. n. 36 del 2023, artt. 17 e 18
Ulteriore consolidamento del principio per cui l'aggiudicazione e la fase di selezione del contraente sono distinte dalla stipula del contratto; la Corte ne trae conferma della non equipollenza automatica del verbale al contratto.
art. 125 c.p.c. e art. 638 c.p.c.
Riferiti rispetto alle regole del procedimento monitorio/decreto ingiuntivo; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia adeguatamente indicato la norma procedurale violata e non abbia chiarito la portata processuale della propria domanda.
art. 8-quater, d.lgs. n. 502 del 1992
La Corte ha richiamato che l'accreditamento e l'autorizzazione amministrativa sono elementi distinti e necessari (assieme al contratto) per il diritto alla percezione dei corrispettivi (la cosiddetta "regola delle tre A").
art. 2697 c.c. (principio sull'onere della prova)
La Corte ha affrontato il tema dell'onere della prova osservando che l'ASL non era tenuta a provare il superamento di un tetto di spesa riferibile a un contratto diverso da quello effettivamente invocato dalla ricorrente; la ricorrente non aveva invece dimostrato la circostanza costitutiva del suo diritto (contratto distinto che avesse previsto i volumi e i tetti).
Massime di principio
- In materia sanitaria l'aggiudicazione di una gara o un verbale di aggiudicazione non sostituiscono automaticamente la stipula del contratto previsto dall'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992: per ottenere la remunerazione a carico del SSN è necessaria la conclusiva forma scritta dell'accordo che fissi volumi e tetti di spesa.
- L'accreditamento/ autorizzazione della struttura (art. 8-quater) e la stipula del contratto specifico sono elementi distinti e cumulativi per il diritto al corrispettivo: l'assenza di uno di essi può precludere la remunerazione.
- Nel regime dei contratti pubblici moderno (d.lgs. n.163/2006 e succ.) l'aggiudicazione non vale di per sé per perfezionare il contratto; occorre la fase contrattuale successiva salvo fattispecie eccezionali previste dalla legge.
- L'onere della prova va valutato secondo la domanda effettivamente proposta: chi contesta il superamento di un tetto di spesa deve indicare e provare il fatto impeditivo rilevante; chi si pretende titolare di un diritto deve dimostrare l'esistenza del titolo contrattuale/atto che lo costituisce.
- È possibile che contratti sanitari 'imposti' dalla legge siano stipulati anche successivamente alle prestazioni (anche in anno successivo), ma la stipula effettiva e formale rimane un requisito necessario per imputare la spesa pubblica e la remunerazione al bilancio dell'ente.
- Le pretese basate su atti di gara devono essere valutate insieme alla normativa speciale del settore sanitario: atti amministrativi, deliberazioni e verbali possono integrare il quadro probatorio, ma non sempre bastano a sostituire la forma contrattuale richiesta dalla normativa di settore.
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