Sentenza del 09/09/2022 n. 26593 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto, in parte, l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione riformando la decisione di primo grado. La ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione per mancata considerazione della propria contumacia in primo grado e, quindi, dei presupposti per l'ammissione di nuove prove in appello ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 546/1992; (ii) che il disconoscimento della conformità alle copie degli avvisi di ricevimento era stato operato in modo preciso e circostanziato (richiamando artt. 2719 e 2697 c.c. e art. 88 c.p.c.); (iii) che, essendo state disconosciute le copie fotostatiche, il giudice del gravame avrebbe dovuto ordinare l'esibizione degli originali ai sensi dell'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nel resto e ha dichiarato cessata la materia del contendere per la cartella già sgravata. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la motivazione della sentenza impugnata è risultata adeguata e non affetta da vizio insuperabile. Ha confermato l'applicabilità dell'art. 58 D.Lgs. n. 546/1992 che consente la produzione di nuovi documenti in appello, anche se disponibili in primo grado. Ha inoltre giudicato inammissibili i motivi che contestavano la prova delle notifiche: la contestazione generica della conformità delle copie agli originali è inefficace; il giudice di merito poteva accertare la conformità attraverso altri mezzi (presunzioni, valutazione complessiva) e non era obbligato a disporre l'esibizione degli originali. Sono state condannate le spese di Cassazione in capo alla ricorrente e dato atto della possibile necessità del versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Regola la produzione di nuovi documenti in grado di appello nel processo tributario: tali documenti possono essere ammessi anche se erano disponibili in primo grado e indipendentemente dalle condizioni previste dall'art. 345 c.p.c.; la Corte ha confermato la piena operatività di questa norma.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di esibizione degli originali; la Corte ha ritenuto che, ove la contestazione della conformità sia generica, non sussiste l'obbligo di ordinare l'esibizione degli originali e il giudice può comunque accertare la conformità con altri mezzi.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Dispositivo che regola le notifiche eseguite dall'agente della riscossione: la Corte ha ritenuto che le notifiche dirette dall'agente non richiedono l'invio di una raccomandata informativa e sono disciplinate dalle norme del regolamento postale.
Stabilisce che le copie hanno efficacia probatoria salvo disconoscimento specifico: la Corte ha richiamato il principio che il disconoscimento della conformità delle copie deve essere preciso e circostanziato perché sia efficace.
Attribuisce l'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la mera affermazione apodittica non assolva all'onere di provare l'assenza di conformità delle copie.
Codice di Procedura Civile, art. 88
Norma processuale richiamata dalla ricorrente in relazione all'onere probatorio e ai mezzi di prova; la Corte ha trattato la questione come valutazione di merito non sindacabile in cassazione laddove non sia indicato il fatto decisivo omesso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'ulteriore possibile obbligo per la ricorrente di versare un importo aggiuntivo qualora dovuto.
D.L. n. 119 del 2018, art. 4, comma 1 (conv. L. n. 136/2018)
Norma richiamata per segnalare che una delle cartelle è stata sgravata per estinzione del debito; la decisione della Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per quella cartella.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'art. 58 D.Lgs. n. 546/1992 consente l'ammissione di nuovi documenti in appello anche se disponibili in primo grado: pertanto la produzione in appello non è automaticamente impedita dalla contumacia o dalla mancata produzione precedentemente.
- La contestazione della conformità di copie agli originali deve essere specifica e circostanziata: dichiarazioni generiche come 'non conformi' o formule di stile non impediscono la rilevanza probatoria delle copie ai sensi dell'art. 2719 c.c.
- Il giudice di merito, davanti a un disconoscimento generico, non è tenuto ad ordinare automaticamente l'esibizione degli originali: può accertare la conformità anche attraverso altri mezzi di prova o presunzioni e valutare complessivamente la regolarità della notifica.
- Le notifiche eseguite direttamente dall'agente della riscossione seguono le regole del regolamento postale e non sempre richiedono l'invio di una raccomandata informativa; va valutata la modalità concreta di notifica per verificare la ritualità.
- Le censure che implichino valutazioni di fatto (es. sull'effettiva notifica di cartelle) sono per lo più inammissibili in Cassazione se non indicano il fatto decisivo omesso o travisato: la Corte non riesamina i fatti se manca una chiara doglianza su specifici accertamenti di merito.
- Se una cartella viene successivamente sgravata o il debito estinto, la controversia su quella cartella può divenire priva di oggetto (cessazione della materia del contendere).
- Le spese e gli oneri processuali (incluso l'eventuale contributo unificato aggiuntivo) seguono la soccombenza: il ricorrente soccombente può essere condannato a liquidazioni e ad integrazioni contributive.
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