Sentenza del 05/08/2021 n. 22303 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dei contribuenti contro due avvisi di accertamento (uno nei confronti della società per IRAP/IVA relativi a tre fatture per provvigioni/consulenze ritenute prive di presupposti, e l'altro nei confronti del socio per reddito di partecipazione imputato in conseguenza della rettifica del reddito societario). Questioni principali: (i) validità delle fatture emesse in sospensione d'imposta in assenza, prima dell'operazione, della dichiarazione d'intenti dell'esportatore abituale; (ii) efficacia della mancata risposta al questionario dell'Ufficio e utilizzabilità successiva dei documenti prodotti in giudizio; (iii) rilevanza temporale e inerenza di costi sostenuti nel 2001 ma dedotti come di competenza 2002 (art. 109 TUIR); (iv) presunta nullità dell'avviso al socio per notificazione successiva rispetto a quello alla società; (v) eccezione sulla mancata riunione di eventuali procedimenti dei soci (litisconsorzio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia e il ricorso incidentale della società. Ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento nei confronti della società (quindi è caduto anche l'avviso nei confronti del socio, essendone dipendente). La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure dell'Agenzia: non ha condiviso la pretesa nullità per motivi nuovi in appello; ha richiamato il principio secondo cui la mancata risposta al questionario può determinare l'inutilizzabilità dei documenti solo se l'Amministrazione prova di aver richiesto specificamente quei documenti e di aver avvertito delle conseguenze della mancata esibizione (onere non assolto dall'Ufficio nel caso); ha confermato l'accertamento della CTR sulla legittimità dell'emissione di fatture in sospensione d'imposta anche se la dichiarazione d'intenti è pervenuta dopo, purché sussistano e siano dimostrabili i presupposti di fatto; ha ritenuto corretta la valutazione della deducibilità/competenza e dell'inerenza dei costi operata dalla CTR. Sul punto delle spese di lite ha respinto il motivo incidentale: il giudice di appello ha compiuto discrezionale valutazione e ha compensato le spese. In conseguenza la Cassazione ha condannato l'Agenzia al pagamento di quattro quinti delle spese di questo giudizio e ha dichiarato un quinto compensato.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Riferito alla questione del litisconsorzio necessario: la CTR ha escluso la sussistenza del litisconsorzio e la Corte ha ritenuto precluso sollevare l'eccezione per mancata impugnazione di tale capo della sentenza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Richiamato nel contestare l'uso di motivi nuovi in sede di appello; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia innovato sostanzialmente l'oggetto del giudizio ma abbia valutato diversamente le argomentazioni già in causa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
La norma esclude l'utilizzabilità in giudizio dei documenti non prodotti in sede amministrativa solo se l'Amministrazione prova di aver richiesto specificamente quei documenti e di aver avvertito il contribuente delle conseguenze della mancata esibizione; tale prova non risultava fornita dall'Ufficio nel caso di specie.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8
Il regime di fatturazione in sospensione d'imposta verso esportatori abituali può essere legittimamente applicato anche se la dichiarazione d'intenti è formalmente pervenuta dopo l'operazione, purché il cedente riesca a dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto caratterizzanti l'operazione in sospensione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 (TUIR)
Riferito alla competenza temporale dei costi: la Corte ha ritenuto che la CTR abbia valutato correttamente inerenza, certezza e determinabilità dei costi e la loro rilevanza per l'anno 2002 anche se sostenuti nel 2001.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiamata in relazione alle censure sulla notificazione degli atti; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dall'esito favorevole alla società sulla posizione sostanziale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Richiamato nella censura sulla modalità e tempistica delle notificazioni; la Corte ha ritenuto la questione assorbita.
Codice di procedura civile, art. 92
Norma sulla compensazione delle spese di lite: il giudice di appello ha ritenuto sussistere giustificati motivi per la compensazione e la Cassazione ha ritenuto la decisione di merito entro la discrezionalità non censurabile.
Codice di procedura civile, art. 384
Riferito alla possibilità di correggere la motivazione della sentenza impugnata laddove necessario; la Corte ha rilevato errori formali nella motivazione della CTR ma ha comunque confermato l'esito.
Massime di principio
- La mancata risposta a un questionario tributario può rendere inutilizzabili, in giudizio, i documenti non prodotti in sede amministrativa solo se l'Amministrazione dimostra di aver richiesto specificamente quei documenti e di aver avvertito delle conseguenze della mancata esibizione.
- Le fatture emesse in regime di sospensione d'imposta verso esportatori abituali possono essere considerate valide anche se la dichiarazione d'intenti formale perviene dopo l'operazione, se il cedente è in grado di provare che sussistevano i presupposti di fatto per qualificare l'acquirente come esportatore abituale.
- Costi sostenuti in un anno precedente possono essere dedotti nell'anno successivo se risultano certi, determinabili e inerenti a ricavi dell'anno di competenza (anche se i ricavi erano solo "sperati"), purché la valutazione sia adeguatamente motivata e documentata.
- Il giudice d'appello può rivedere e valutare diversamente le conclusioni del primo grado purché non introduca domande nuove non prospettate in primo grado; l'introduzione di nuove domande in appello può comportare nullità ove pregiudichi le parti.
- La nullità o inefficacia di un avviso di accertamento societario può riverberarsi sugli avvisi attribuiti ai soci se questi ultimi dipendono direttamente dalla rettifica del reddito societario.
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