Sentenza del 05/08/2021 n. 22307 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impugnazione riguarda un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al 2004. L'Agenzia contestava che la cooperativa esercitasse attività commerciale non riconducibile alla mutualità prevalente statutaria e segnalava operazioni incongrue (versamenti in conto cassa e finanziamenti soci). In cassazione l'Amministrazione censura: (i) errata applicazione delle norme sulla qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente e sull'esenzione fiscale (D.P.R. 601/1973, art.10; artt. 2512-2514 c.c.), per mancata verifica dello svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci; (ii) omessa o insufficiente motivazione su elementi decisivi (ricavi da vendita di latte, prelevamenti bancari destinati a conto cassa, natura dei finanziamenti soci); (iii) extrapetizione/ultrapetizione perché la CTR ha rideterminato i redditi dei singoli soci oltre i limiti dell'accertamento e delle domande; (iv) contestata insufficiente motivazione sui finanziamenti soci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia: ha ritenuto corretta la ricostruzione della CTR circa la qualificazione della cooperativa come a mutualità prevalente (sulla base del valore/quantità dei conferimenti soci) ma ha censurato l'estensione dell'esenzione ai proventi derivanti da attività svolte nei confronti di terzi, che non rientrano automaticamente nell'agevolazione dell'art.10 DPR 601/1973. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata in parte e rinviata alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché distingua i redditi esenti da quelli tassabili. La Corte ha inoltre accolto il motivo relativo all'extrapetizione: la CTR non poteva rideterminare i redditi dei singoli soci oltre le domande e l'accertamento, per cui quella parte della sentenza è stata cassata senza rinvio. Il secondo motivo (insufficiente motivazione su altri elementi probatori) è stato respinto; il quarto è stato assorbito. Spese del giudizio in Cassazione a carico della CTR.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 10
"Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da società cooperative agricole ... mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci"
L'agevolazione fiscale si applica solo alle cooperative a mutualità prevalente e ai redditi collegati ai prodotti conferiti prevalentemente dai soci; non si estende automaticamente ai proventi derivanti da attività commerciali svolte nei confronti di terzi.
Codice civile, art. 2512
"Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente ... delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente ... degli apporti di beni o servizi da parte dei soci"
Definisce i requisiti di mutualità prevalente; la verifica giudiziale può essere compiuta in base agli elementi probatori acquisiti, con particolare riguardo agli apporti dei soci.
Codice civile, art. 2513, comma 3
"Per le cooperative agricole ... l'unica condizione di prevalenza rilevante ... è costituita dalla quantità o dal valore dei prodotti conferiti dai soci, che deve essere superiore al cinquanta per cento"
Per le cooperative agricole la prevalenza si accerta sul criterio quantitativo/valutativo dei conferimenti: se >50% la qualifica di mutualità prevalente sussiste indipendentemente da altre valutazioni.
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 9 (riforma societaria)
Ha introdotto la disciplina moderna delle cooperative a mutualità prevalente e collegati artt. del codice civile (2512 e ss.), richiamata per l'applicazione delle agevolazioni fiscali.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Fondamento delle censure in cassazione: vizio di legge (n.3), extrapetizione/ultrapetizione (n.4) e insufficiente/contraddittoria motivazione su fatti decisivi (n.5).
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato in relazione all'extrapetizione/ultrapetizione: il giudice non può pronunciare oltre le domande delle parti né su questioni non dedotte.
Massime di principio
- Per le cooperative agricole la qualifica di mutualità prevalente si accerta principalmente sul criterio della quantità o del valore dei prodotti conferiti dai soci (>50%): questa sola verifica può essere sufficiente per la qualificazione ai fini delle agevolazioni.
- L'esenzione prevista dall'art.10 DPR 601/1973 riguarda i redditi derivanti da attività connessa ai prodotti conferiti prevalentemente dai soci: i redditi derivanti da attività svolte nei confronti di terzi e privi di collegamento con gli apporti dei soci devono essere considerati tassabili.
- Il giudice di merito deve distinguere e quantificare separatamente il reddito riconducibile all'attività mutualistica (eventualmente esente) e quello derivante da attività commerciale verso terzi (tassabile); in mancanza di questa distinzione la decisione è viziata.
- L'Amministrazione finanziaria che contesta la qualifica o l'attendibilità della contabilità deve indicare e documentare gli elementi di fatto che supportano la sua posizione; se non allegati in modo concreto la censura può essere rigettata.
- Il giudice non può pronunciarsi oltre le conclusioni delle parti (divieto di extrapetizione): la rideterminazione dei redditi di terzi o dei soci richiede che la questione sia stata specificamente dedotta o sia oggetto dell'accertamento dell'Amministrazione.
- La qualificazione dei finanziamenti soci come 'partita di giro' o come finanziamenti reali richiede adeguata motivazione probatoria; decisioni in tal senso senza adeguato esame probatorio possono essere censurate.
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