Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/08/2021 n. 3036 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2016/XXXXX relativo a un'ordinanza di liquidazione compensi emessa dal Tribunale di Milano. Il ricorrente denunciava: 1) difetto di motivazione dell'avviso perché l'ordinanza indicata non era allegata e la descrizione del presupposto impositivo era insufficiente; 2) indebita duplicazione dell'imposta, poiché l'Ufficio aveva tassato sia l'ordinanza sia il contratto enunciato nell'ordinanza (soggetto a IVA), chiedendo due imposte fisse da €200 ciascuna. In sede difensiva il contribuente ha inoltre richiamato l'art. 22 co. 2 d.p.r. n. 131/86 nella parte che esclude l'imposta quando gli effetti dell'atto enunciato sono cessati, e ha prodotto un avviso emesso da altro ufficio che in fattispecie similare aveva applicato un'unica imposta.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondato il primo motivo dell'appello: l'avviso di liquidazione indicava solo il numero dell'ordinanza senza allegarla e l'unica ragione di pagamento risultava l'"ord. Tribunale Milano n. 60295/16". Non risultava dagli atti alcuna spiegazione della doppia tassazione né il contenuto dell'ordinanza che avrebbe giustificato l'imposizione anche sul contratto enunciato; la comprensibilità della doppia applicazione emergeva soltanto dalle difese dell'Amministrazione. Per tali ragioni la CTR ha riformato la sentenza impugnata, annullando l'avviso di liquidazione e compensando integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • d.p.r. n. 131/1986, art. 22 co. 2

    la registrazione a termine fisso non dà luogo all'applicazione di imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate siano già cessati o cessino in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione

    Se l'atto enunciato (es. contratto) ha perso i suoi effetti prima della registrazione a termine fisso (per es. per risoluzione dovuta al mancato pagamento), non si applica l'imposta. Il contribuente aveva richiamato questa norma per sostenere che la doppia tassazione fosse indebita se il contratto non produceva più effetti.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 48-bis

    Prevede la possibilità di tentativo di conciliazione in sede giurisdizionale; nel procedimento le parti hanno effettivamente esperito una istanza conciliativa, ma la conciliazione è fallita.

  • Principio generale della motivazione degli atti amministrativi

    L'avviso di liquidazione deve contenere elementi sufficienti a individuare il presupposto impositivo e a consentire al destinatario di comprendere le ragioni dell'imposizione; la motivazione 'per relationem' è ammessa solo se dal contesto (es. essere parte del giudizio) risulta agevole risalire al documento richiamato. Nel caso concreto l'indicazione meramente numerica dell'ordinanza senza allegazione non è stata ritenuta sufficiente.

Massime di principio

  • Un avviso di liquidazione deve indicare chiaramente e/o allegare l'atto che costituisce il presupposto impositivo; la sola indicazione del numero dell'atto può essere insufficiente a garantire la motivazione richiesta.
  • La motivazione 'per relationem' è valida solo se il documento richiamato è concretamente accessibile e la descrizione nell'avviso consente al contribuente di comprendere l'oggetto dell'imposizione; altrimenti l'avviso è annullabile.
  • Non è ammissibile la duplicazione di imposte per lo stesso fatto impositivo quando la ragione della doppia tassazione non risulta chiaramente dal provvedimento impositivo; l'Ufficio deve esplicitare il presupposto per ogni tassazione.
  • Gli atti 'enunciati' in un provvedimento (es. contratti richiamati in un'ordinanza) sono soggetti a registrazione solo se gli effetti non si sono già esauriti; se l'atto è cessato per cause sopravvenute (es. risoluzione per mancato pagamento) può trovare applicazione l'art.22 co.2 DPR 131/86.
  • In sede conciliativa non è legittimo condizionare la transazione del singolo giudizio all'accettazione di transazioni in procedimenti distinti che non coinvolgono tutte le stesse parti.
  • Se il contribuente ottiene l'annullamento dell'atto impugnato, è possibile ottenere la compensazione integrale delle spese di lite.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.