Sentenza del 05/08/2021 n. 22304 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA relativo alla cessione, da parte dell'imprenditore agricolo e comproprietario, di terreni che erano stati coltivati ma che erano stati successivamente trasformati in terreni edificabili. Il nodo giuridico era se tali cessioni fossero imponibili ai fini IVA per essere beni strumentali all'impresa agricola o, una volta divenuti edificabili, avessero perso tale carattere e dovessero essere assoggettate all'imposta proporzionale di registro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente. Ha ritenuto che la trasformazione giuridica dei terreni in edificabili abbia fatto venir meno la strumentalità rispetto all'impresa agricola e, quindi, la cessione non rientra nelle operazioni imponibili IVA ma è soggetta all'imposta di registro. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per la controvertibilità della questione.
Norme richiamate
Codice Civile - art. 177, comma 1, lett. a)
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla qualificazione dei beni e ai rapporti tra comproprietari; la Corte non focalizza una specifica applicazione sostanziale di tale norma nella motivazione decisiva.
Codice Civile - art. 2082
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla definizione di imprenditore e all'attività agricola; rilevanza indiretta per la qualificazione soggettiva dell'operatore.
Codice Civile - art. 2697
Richiamato in tema di onere della prova; il ricorso contestava l'accertamento della strumentalità da parte dell'Amministrazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 2, comma 1
Norma che definisce le operazioni soggette a IVA; la Corte è intervenuta sull'interpretazione: la cessione di terreno che ha perso la qualità di bene strumentale non rientra tra le operazioni imponibili ai fini IVA.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 4, comma 1
Riferito alle operazioni esenti/assoggettate; la Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria per escludere l'IVA sulla cessione dei terreni divenuti edificabili.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 65 (TUIR)
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla tassazione delle plusvalenze; la decisione tuttavia si concentra sull'esclusione dell'operazione dal campo IVA.
Direttiva IVA / Sesta Direttiva 77/388/CEE e diritto UE (sentenza Corte di Giustizia C-180/10 e C-181/10, 15/09/2011)
La Corte italiana applica l'interpretazione della Corte di Giustizia secondo cui la cessione di terreno da parte di imprenditore agricolo, divenuto edificabile e perciò non più bene strumentale, non rientra nelle operazioni imponibili IVA ma è disciplinata dalle norme della registrazione; principio decisivo per la soluzione favorevole al contribuente.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica del terreno al momento della cessione è determinante: se è divenuto edificabile perde la natura di bene strumentale all'impresa agricola e la sua cessione non è soggetta a IVA ma all'imposta proporzionale di registro.
- La semplice coltivazione del terreno in passato non è sufficiente a mantenerne la strumentalità se è intervenuta una trasformazione urbanistica che ne modifica la qualificazione giuridica.
- Occorre valutare l'effettivo stato giuridico-urbanistico del terreno al momento della cessione (atti urbanistici, destinazione d'uso, variazioni catastali, permessi) e non solo la attività storica del contribuente.
- L'onere della prova sulla strumentalità o sulla perdita di essa può incidere sull'esito: documentazione che attesti la trasformazione in terreno edificabile è cruciale per il contribuente.
- In caso di questioni giuridicamente controverse al momento della proposizione del ricorso, il giudice può compensare le spese di giudizio tra le parti.
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