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Sentenza

Sentenza del 05/08/2021 n. 1023 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova - Conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario - Necessità - Grava sull'AF - Sussiste - Giurisprudenza UE - Diritto a conoscere tutti gli atti/prove acquisiti - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e disconoscimento della detrazione IVA; questione se il cessionario sapesse o avrebbe potuto sapere, con l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione; contestato anche il diritto del contribuente a conoscere preventivamente gli atti e le prove su cui si fonda la contestazione

La decisione

la corte ha ritenuto che l'onere della prova spetti all'Amministrazione Finanziaria: essa deve dimostrare, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario era a conoscenza o avrebbe potuto conoscere con ordinaria diligenza che l'operazione era collegata a un circuito evasivo; in mancanza di tale prova il disconoscimento della detrazione non è legittimo. Inoltre è stato affermato il diritto del contribuente a ottenere preventivamente l'accesso al fascicolo e a conoscere tutti i documenti e le prove utilizzati per la contestazione, pena la violazione del diritto di difesa

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    la disciplina comunitaria sul diritto alla detrazione richiede che l'operazione sia reale per consentire la detrazione; la giurisprudenza comunitaria impone però criteri e garanzie procedurali che limitano il disconoscimento quando manchino prove concrete a carico dell'acquirente

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA) - art. 19

    norma nazionale che regola il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti; interpretata alla luce del principio che la detrazione può essere esclusa solo se è accertata l'inesistenza soggettiva dell'operazione e la conoscenza/knowability del cessionario

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    principio secondo cui il contribuente ha diritto di accesso al fascicolo e a conoscere le prove su cui si basa la contestazione, e che l'onere probatorio circa la consapevolezza dell'acquirente grava sull'Amministrazione Finanziaria

Massime di principio

  • L'onere della prova che il cessionario sapesse o avrebbe potuto sapere dell'evasione grava sull'Amministrazione Finanziaria; senza elementi oggettivi e specifici il disconoscimento della detrazione non è legittimo
  • La valutazione della "conoscibilità" si misura con la diligenza ordinaria: è richiesto che emergano indici concreti (prezzi anomali, assenza di documentazione di trasporto, connessioni con soggetti noti per frodi) per affermare la colpevolezza o l'anticipata conoscenza da parte del cessionario
  • Il contribuente ha diritto preventivo di accesso al fascicolo e a conoscere tutte le prove su cui si fonda la contestazione; la negazione di tale accesso può violare il diritto di difesa e comportare l'illegittimità dell'accertamento
  • In assenza di prove specifiche dell'Amministrazione, la detrazione deve essere mantenuta: l'AF non può limitarsi a dedurre generici indizi o presunzioni
  • Per tutelarsi in situazioni analoghe, il cessionario dovrebbe conservare e produrre documentazione probatoria della genuinità dell'operazione (contratti, bolle, corrispondenza commerciale, verifiche del fornitore) e, se necessario, richiedere l'accesso al fascicolo prima dell'atto definitivo dell'AF

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