Cassazione Civile, Ordinanza n. 23644/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società operante in ambito portuale aveva intimato, ai sensi dell’art. 2797, comma 2, c.c., il pagamento di somme asseritamente dovute per prestazioni di ormeggio, custodia e rimessaggio di un’imbarcazione sulla quale aveva esercitato il diritto di ritenzione. L’imbarcazione era di proprietà di una società di leasing e concessa in leasing a una utilizzatrice poi inadempiente, con contratto risolto. La società di leasing aveva proposto opposizione contestando l’esistenza o l’opponibilità del privilegio, nonché la legittimità della ritenzione; il tribunale aveva rigettato l’opposizione, ma la corte d’appello aveva accolto il gravame, escludendo il diritto di ritenzione e ordinando la restituzione di quanto corrisposto. In cassazione la società creditrice ha dedotto: 1) inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., perché mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado; 2) violazione/falsa applicazione degli artt. 2756 e 2761 c.c., per erronea esclusione del privilegio e del diritto di ritenzione, ritenendo che il contratto di ormeggio dimostrasse la custodia del bene; 3) violazione/falsa applicazione degli artt. 275 e 552 cod. nav. e omesso esame di documento decisivo in relazione al diritto di ritenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio che l’appello deciso dalla corte territoriale era tardivo, perché proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. La controversia aveva natura di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in quanto opposizione all’intimazione ex art. 2797 c.c.), sicché non operava la sospensione feriale dei termini. Ne consegue che la sentenza di primo grado era ormai passata in giudicato e il giudizio non poteva essere proseguito. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando la definitività della decisione di primo grado e condannando la società di leasing resistente alla rifusione delle spese del giudizio di appello e di legittimità in favore della società ricorrente. Non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’intimazione proposta ai sensi di tale norma si inserisce in una controversia qualificabile come opposizione all’esecuzione.
Il motivo di appello dedotto dalla controricorrente era stato censurato come meramente riproduttivo delle difese di primo grado, ma la Corte di cassazione non ha deciso nel merito di tale doglianza perché ha rilevato la tardività dell’appello.
Norma invocata per contestare la decisione d’appello sulla sussistenza del privilegio e del diritto di ritenzione, ma non scrutinata nel merito per assorbimento.
Norma invocata per contestare la decisione d’appello sulla sussistenza del privilegio e del diritto di ritenzione, ma non scrutinata nel merito per assorbimento.
Norma invocata nel terzo motivo, non esaminato nel merito perché assorbito dal rilievo della tardività dell’appello.
Norma invocata nel terzo motivo, non esaminato nel merito perché assorbito dal rilievo della tardività dell’appello.
L’opposizione all’intimazione ex art. 2797 c.c. è qualificata come opposizione all’esecuzione.
Il termine semestrale per proporre impugnazione ordinaria era decorso al momento della notificazione dell’appello.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
In combinato disposto con la legge n. 742/1969, esclude la sospensione feriale per le opposizioni all’esecuzione.
artt. 1 e 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni all’esecuzione, e ciò vale anche per le impugnazioni nel relativo processo.
art. 382, comma 3, ultimo periodo, c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio quando il giudizio non poteva essere proseguito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non applicabile nel caso di cassazione senza rinvio, secondo quanto affermato dalla Corte.
Massime di principio
- L’opposizione proposta avverso l’intimazione ex art. 2797 c.c. va qualificata, ai fini processuali, come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., con applicazione delle regole proprie di tale rito anche nella fase di impugnazione.
- Nel giudizio di opposizione all’esecuzione non opera la sospensione feriale dei termini; pertanto, il termine per proporre appello decorre senza interruzioni anche nel periodo feriale.
- La tardività dell’appello, quando emerga dagli atti di causa, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione, poiché incide su un presupposto processuale della prosecuzione del giudizio.
- Se l’appello è stato proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. e la sospensione feriale non è applicabile, la sentenza di primo grado passa in giudicato e la Corte di cassazione deve cassare senza rinvio la decisione di secondo grado.
- Quando la cassazione avviene senza rinvio perché il giudizio non poteva essere proseguito, non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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