Cassazione Civile, Ordinanza n. 02676/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della Cassa previdenziale privatizzata, della sentenza d’appello che aveva confermato l’illegittimità delle trattenute operate sul trattamento pensionistico di un iscritto a titolo di contributo di solidarietà. I giudici di merito avevano ordinato la riliquidazione della pensione, per la quota maturata sino al 31.12.2003, secondo i criteri di calcolo previsti dalla disciplina anteriore al regolamento del 14.7.2004, e il pagamento dei ratei arretrati nei limiti della prescrizione decennale. In cassazione la Cassa propone quattro motivi: 1) sosteneva la legittimità del contributo di solidarietà imposto in via regolamentare, richiamando il d.lgs. n. 509/1994, l’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, le modifiche del 2006 e le delibere interne; 2) deduceva che, comunque, per gli anni 2012-2013 avrebbe dovuto applicarsi il contributo di solidarietà dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011; 3) invocava la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati; 4) denunciava omessa pronuncia della corte territoriale sulla legittimità dell’art. 10, comma 8, del regolamento previdenziale, relativo ai criteri di calcolo della quota retributiva, e sulla prescrizione quinquennale delle differenze conseguenti al ricalcolo. Il pensionato resisteva con controricorso, depositato però tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 370 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Cassa. Ha ritenuto tardiva e quindi inammissibile la costituzione del controricorrente, per cui non ha posto spese a carico del pensionato. Nel merito, la Corte ha comunque osservato che i motivi erano tutti manifestamente infondati alla luce di un orientamento consolidato: il contributo di solidarietà imposto dalla Cassa su trattamenti già determinati integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge e non è legittimamente introdotto in via regolamentare; l’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 non è applicabile quando l’ente non sia rimasto inerte, ma abbia invece adottato misure poi ritenute illegittime; per le somme richieste a seguito di indebito prelievo si applica la prescrizione ordinaria decennale, non quella quinquennale; non vi è omessa pronuncia quando la decisione di merito abbia implicitamente rigettato la censura, e comunque il regolamento del 2004 non poteva incidere in peius su trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 in violazione del principio del pro rata. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di una somma di € 2.500,00 alla Cassa delle Ammende e ha dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
come novellato dal d.lgs. n. 149/2022
la costituzione del controricorrente è stata ritenuta tardiva perché effettuata oltre il termine decorrente dalla notifica del ricorso, con conseguente inammissibilità.
d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 e 2
richiamato come base dell’autonomia degli enti previdenziali privatizzati, che però non consente l’introduzione regolamentare di un prelievo patrimoniale come il contributo di solidarietà su pensioni già determinate.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
richiamato quale parametro del principio del pro rata nel regime originario, applicabile ai trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
menzionato come modifica che attenua il principio del pro rata per il futuro, senza incidere sui trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
richiamato come interpretazione autentica della disciplina del pro rata, senza utilità per legittimare la misura impugnata nei rapporti già maturati.
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011
"In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario ... si applicano ... a) ... il pro-rata ...; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento"
il contributo dell’1% opera solo in presenza dei presupposti normativamente indicati: inerzia dell’ente entro il 30 settembre 2012 oppure parere negativo dei Ministeri vigilanti; non è estensibile all’ipotesi di provvedimenti adottati ma poi dichiarati illegittimi.
artt. 2, 3 e 23 Cost.
il prelievo patrimoniale deve avere copertura legale; la Corte ribadisce che un contributo di solidarietà imposto da una Cassa privatizzata è una prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore.
richiamato nel primo motivo, ma non risulta decisivo nella soluzione della controversia.
la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede che il credito sia liquido ed esigibile; se si discute dell’ammontare della pensione per effetto di una trattenuta illegittima, opera la prescrizione decennale.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947
la norma è riferita alle differenze dovute a seguito di riliquidazione della pensione; non si applica all’indebita trattenuta derivante da un prelievo patrimoniale illegittimo.
la censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la corte d’appello aveva comunque implicitamente rigettato il motivo di appello.
art. 10, comma 8, Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa
richiamato come oggetto del motivo di appello; la Corte di cassazione osserva che, per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007, non poteva operare in senso peggiorativo rispetto al regime originario del pro rata.
la decisione è stata resa in conformità alla proposta non accettata e ciò ha comportato l’applicazione della disciplina sanzionatoria collegata.
applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato per giustificare la correzione della motivazione in presenza di questione di diritto comunque decisa correttamente.
la Corte richiama il potere di correggere la motivazione anche in presenza di un vizio motivazionale, ove la soluzione di diritto sia corretta e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre in via regolamentare un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, perché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost.
- Il contributo di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 opera solo nei casi tassativamente indicati dalla norma: mancata adozione tempestiva di misure di riequilibrio oppure parere negativo dei Ministeri vigilanti; non è estensibile all’ipotesi di misure adottate ma successivamente annullate o dichiarate illegittime.
- Quando si controverte non del semplice pagamento di ratei pensionistici, ma della riliquidazione dell’ammontare del trattamento in conseguenza di una trattenuta illegittima, il credito alla restituzione o al maggior importo si prescrive nel termine ordinario decennale, non in quello quinquennale.
- La disciplina speciale sulle differenze da riliquidazione di cui all’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947 non si applica alle controversie che riguardano un prelievo illegittimo incidente su un trattamento già determinato, poiché la fattispecie è diversa dalla mera riliquidazione della pensione.
- In tema di ricorso per cassazione, non sussiste omessa pronuncia se il giudice di merito ha implicitamente rigettato il motivo di appello; inoltre, un eventuale difetto di motivazione su una questione di diritto non conduce alla cassazione quando la soluzione adottata sia comunque corretta e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
- Per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1 gennaio 2007 presso enti previdenziali privatizzati, continua a valere il regime originario del principio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, senza applicazione retroattiva di modifiche peggiorative introdotte successivamente.
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