Cassazione Civile, Ordinanza n. 02670/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di un ente regionale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria chiedeva la corresponsione dell'indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva, sostenendo che fosse stata liquidata in misura inferiore a quella dovuta nei periodi da agosto 2012 al 31 luglio 2013 e dall'1 agosto 2013 al 18 novembre 2014. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo applicabile l'accordo del 4.5.2011 nella sua disciplina di cui al punto A, con calcolo della distanza sulla base del percorso tra residenza e centri lavorativi e riconoscimento delle differenze dovute. L'ente datore di lavoro ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) denunciava l'erronea applicazione della contrattazione collettiva privatistica, sostenendo che per un rapporto alle dipendenze di soggetto pubblico fossero applicabili solo accordi stipulati con partecipazione dell'ARAN e conformi ai vincoli di spesa pubblica; 2) contestava l'interpretazione delle clausole collettive, affermando che l'indennità chilometrica spetterebbe solo in caso di spostamento temporaneo da un luogo di lavoro a un altro o di trasferta, non per il tragitto casa-lavoro; 3) invocava il contenimento della spesa pubblica e la qualità di ente incluso nel conto economico consolidato per escludere il diritto all'indennità; 4) riproponeva la censura sull'erronea individuazione del criterio di calcolo della distanza chilometrica, sostenendo che il punto A dell'accordo avesse funzione intertemporale e non fosse applicabile alla fattispecie; 5) richiamava ulteriori norme sul pubblico impiego e sui vincoli di finanza pubblica per affermare l'inapplicabilità dell'indennità al personale dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la disciplina speciale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti da enti pubblici non economici è compatibile con i principi del pubblico impiego contrattualizzato e non impedisce l'applicazione del CCNL di diritto privato per quanto riguarda qualifiche, mansioni e trattamento economico. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo perché le censure tendevano a sostituire alla lettura della Corte territoriale una diversa interpretazione delle clausole collettive, ritenuta invece logicamente e giuridicamente corretta. Ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile per novità della questione e comunque infondato, osservando che la norma sul contenimento della spesa pubblica non preclude l'efficacia della disciplina collettiva in relazione alle regioni e agli enti territoriali, avendo natura di principio di coordinamento della finanza pubblica. Per le stesse ragioni ha respinto anche il quinto motivo. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna dell'ente ricorrente alle spese di legittimità, distratte in favore del difensore del controricorrente.
Norme richiamate
artt. 15 e 54 CCNL 2.8.2006 e 7.12.2010
La Corte li ha letti, in coerenza con il precedente richiamato, come fonti applicabili anche al rapporto di lavoro pubblico dell'ente, per il trattamento economico dei lavoratori addetti ai lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari.
artt. 23 CIRL Regione Puglia 5.10.2009 e 10.6.2014
Rilevano come disciplina collettiva regionale del trattamento economico spettante al lavoratore; la Corte non ne esclude l'applicabilità per ragioni pubblicistiche.
art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il necessario allineamento alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato; la Corte non accoglie tale lettura restrittiva.
art. 7 bis d.l. n. 120/2021 conv. in l. n. 155/2021
Invocato per sostenere che gli accordi dovrebbero contenere espressi vincoli di spesa e una specifica delegazione datoriale; la Corte non ritiene che ciò escluda l'applicazione della disciplina collettiva rilevante nel caso.
art. 6, comma 12, l. n. 122/2010
La Corte ne esclude l'efficacia preclusiva rispetto all'indennità, ritenendolo non direttamente ostativo alla disciplina collettiva del rapporto in esame.
È ritenuto disposizione di principio di coordinamento della finanza pubblica, non norma che impedisca automaticamente l'erogazione dell'indennità prevista dalla contrattazione collettiva.
art. 3, comma 20, d.l. n. 78/2010
La Corte richiama il comma 20 per affermare che la disciplina ha natura di principio per il coordinamento della finanza pubblica e non di divieto assoluto.
È richiamato come regola del lavoro pubblico contrattualizzato che prevale per la disciplina dell'inquadramento e dell'esercizio di fatto di mansioni superiori.
artt. 3 e 4 d.lgs. n. 165/2001
Richiamati nel quinto motivo per sostenere l'applicabilità delle regole del pubblico impiego; la Corte non vi ravvisa un ostacolo all'applicazione della disciplina collettiva invocata.
l. Regione Puglia n. 3/2010
Invocata dal ricorrente a supporto della tesi di contenimento della spesa e dell'applicabilità delle regole pubblicistiche.
art. 3, comma 83, l. n. 244/2007
Richiamato dal ricorrente quale norma di finanza pubblica, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per escludere il diritto rivendicato.
Usato per rinviare alla motivazione di precedente giurisprudenza già ampiamente argomentata.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria alle dipendenze di enti pubblici non economici, la qualificazione del rapporto come pubblico non esclude l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato per la disciplina di qualifiche, mansioni e trattamento economico.
- Quando la censura di legittimità si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle clausole collettive già interpretate dal giudice di merito in modo coerente e non illogico, il motivo è inammissibile.
- Le norme sul contenimento della spesa pubblica richiamate dal datore di lavoro non operano, di per sé, come divieto assoluto di corresponsione di trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva, ove la disciplina abbia natura di principio di coordinamento della finanza pubblica.
- L'invocazione in cassazione di una questione nuova, non dedotta e trattata nei gradi di merito, rende il motivo inammissibile.
- In materia di indennità chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva, il giudice di merito può ricondurre il diritto al rimborso anche all'ipotesi ordinaria in cui il lavoratore debba raggiungere il luogo di lavoro dalla propria residenza, secondo il criterio di calcolo stabilito dall'accordo applicabile.
- Le norme di pubblico impiego e di finanza pubblica devono essere lette in modo compatibile con la disciplina speciale del rapporto, senza automatica prevalenza di un preteso divieto di spesa ove non espresso in modo chiaro e direttamente ostativo.
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