Cassazione Civile, Ordinanza n. 02638/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto ritenuto illecito tra una società committente e una società appaltatrice, presso la quale la lavoratrice era formalmente impiegata. In un precedente giudizio era stato accertato che, a seguito dell'illegittimità dell'appalto, esisteva un rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice e la committente, con ordine di riammissione in servizio. Poiché la società non aveva dato seguito al ripristino del rapporto, la lavoratrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni maturate in un periodo successivo. La società proponeva opposizione, sostenendo che non vi fosse stata una valida messa in mora successiva alla sentenza e che, quindi, non potesse sorgere l'obbligo retributivo per il periodo posteriore all'accertamento giudiziale. In cassazione deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 1206, 1208, 1217, 2909 c.c. e di altre norme civilistiche e costituzionali, contestando: (i) la sufficienza, come messa in mora, del ricorso introduttivo originario; (ii) la necessità che la costituzione in mora seguisse necessariamente la sentenza che aveva accertato l'illegittimità dell'appalto; (iii) l'irrilevanza di eventuali ragioni della società per non ripristinare il rapporto in attesa dell'esito dell'appello; (iv) l'applicabilità del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 2990/2018 alla fattispecie, anche quanto agli effetti delle prestazioni e dei pagamenti eseguiti dopo la sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la messa in mora può essere validamente contenuta anche nel ricorso originario con cui si chiede l'accertamento dell'illiceità dell'appalto e la reintegrazione/ripristino del rapporto, senza necessità che un ulteriore atto di costituzione in mora intervenga solo dopo la sentenza. Ha affermato che, in tema di interposizione illecita di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla messa in mora/intimazione a ricevere la prestazione e che non vi è una sequenza temporale rigida imposta dalla legge tra accertamento giudiziale e messa in mora. Ha inoltre escluso che l'eventuale incertezza sulla titolarità del rapporto impedisca gli effetti della mora, e ha dichiarato inammissibile o comunque infondata la difesa relativa al preteso rischio di riforma in appello, osservando che le prestazioni lavorative eventualmente rese restano comunque retribuibili ex art. 2126 c.c. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che il principio delle Sezioni Unite n. 2990/2018 non è limitato alla sola somministrazione irregolare, ma si applica anche ai casi in cui una sentenza costituisca o ripristini de iure il rapporto di lavoro nei confronti del soggetto effettivamente datore, con irrilevanza dei pagamenti del datore formale per i periodi successivi alla sentenza rispetto all'obbligo retributivo gravante sul datore de iure. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di somme aggiuntive previste dal dispositivo.
Norme richiamate
richiamato per la disciplina della mora del creditore e, nel ragionamento della Corte, per escludere che sia necessaria una nuova messa in mora successiva alla sentenza
richiamato unitamente alle norme sulla mora per sostenere l'irrilevanza della tesi della società circa la necessità di un atto post-sentenza
la Corte valorizza la messa in mora/intimazione a ricevere la prestazione come atto idoneo a produrre effetti legali, anche se contenuto nel ricorso introduttivo
richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata; la Corte respinge la censura perché i pagamenti del datore formale successivi alla sentenza non estinguono l'obbligo del datore effettivo
richiamato nel secondo motivo; non incide sulla soluzione accolta dalla Corte
richiamato nel secondo motivo; non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi
richiamato nel secondo motivo; non è applicato come base della decisione
evocato nel ragionamento della Corte per spiegare che, nei contratti a prestazioni corrispettive, il rifiuto di ricevere la prestazione è illegittimo se la controparte offre di adempiere
richiamato nel secondo motivo per contestare la natura del rapporto, ma la Corte conferma la qualificazione del rapporto come subordinato nei confronti del datore effettivo
richiamato per affermare che l'eventuale prestazione lavorativa resa di fatto resta retribuibile e non è pregiudicata da una possibile riforma della sentenza
richiamato nel primo motivo e nel ragionamento sul giudicato, per ribadire che gli accertamenti coperti da giudicato non possono essere riesaminati
norma processuale che fonda entrambi i motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge
richiamato per dare atto della definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata
art. 36 Cost.
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ne ravvisa una violazione alla luce dell'obbligo retributivo del datore effettivo
C. Cost. n. 303/2011
citata dalla ricorrente e considerata dalla Corte; non impone la necessità di una messa in mora solo successiva alla sentenza
Cass. sez. un. n. 2990/2018
la Corte precisa che il principio espresso si applica anche oltre il caso della somministrazione irregolare e riguarda i rapporti costituiti o ripristinati dal giudice, con distinzioni rilevanti solo tra periodo anteriore e successivo alla sentenza
Cass. n. 19042/2024
richiamata per affermare che la messa in mora nel campo dell'interposizione di manodopera non deve necessariamente seguire la sentenza dichiarativa della fittizietà
Cass. n. 24886/2006
richiamata per definire l'intimazione a ricevere la prestazione come atto volto a formalizzare il rifiuto della controparte
Cass. n. 8385/2019
richiamata per ribadire l'efficacia ex tunc della sentenza dichiarativa della interposizione fittizia
Cass. n. 823/2020
richiamata a sostegno dell'efficacia ex tunc della sentenza sul rapporto di lavoro
Cass. ord. n. 25317/2025
richiamata per analogia con il pagamento al creditore apparente e per affermare che la mora del creditore effettivo può operare anche prima dell'accertamento giudiziale della titolarità del credito
Cass. ord. n. 25933/2016
richiamata perché, in un precedente tra le stesse parti, la Corte aveva già dato atto della mancata riammissione in servizio nonostante l'offerta della prestazione lavorativa
Cass. ord. n. 13152/2019
richiamata sul giudicato esterno e sulla preclusione al riesame di un punto fondamentale già deciso
Cass. ord. n. 11314/2018
richiamata sul limite al riesame di questioni coperte da giudicato
Cass. n. 16675/2011
richiamata sul valore preclusivo del giudicato rispetto a punti fondamentali comuni a due cause
Cass. n. 21158/2019
richiamata per affermare che, dopo la sentenza costitutiva/ripristinatoria, può affiancarsi un rapporto di fatto rilevante ex art. 2126 c.c.
Cass. n. 13430/2025
richiamata per qualificare la costituzione in mora come atto giuridico in senso stretto e non negoziale
Cass. ord. n. 11416/2018
richiamata per la natura della costituzione in mora come atto giuridico in senso stretto
Cass. n. 11579/2014
richiamata per la medesima qualificazione della costituzione in mora
Cass. ord. n. 10490/2025
richiamata per il principio secondo cui il diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio
Cass. n. 2960/2017
richiamata nello stesso senso circa la tutela piena ed effettiva del diritto
Massime di principio
- In tema di interposizione illecita di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla messa in mora o dall'intimazione a ricevere la prestazione, la quale non deve necessariamente essere successiva alla sentenza che accerta l'illegittimità dell'appalto o la fittizietà dell'interposizione.
- La messa in mora è un atto giuridico in senso stretto: produce gli effetti previsti dalla legge al momento del suo compimento e non richiede una successiva reiterazione dopo la decisione giudiziale, salvo rinuncia o contrarius actus del titolare del diritto.
- La sentenza che accerta la fittizietà dell'interposizione o ripristina il rapporto di lavoro ha efficacia ex tunc; pertanto la messa in mora eventualmente contenuta nel ricorso introduttivo è idonea a operare nei confronti del datore che, all'esito del giudizio, risulti effettivo.
- L'eventuale incertezza iniziale sulla titolarità del rapporto non impedisce che la mora sia validamente costituita prima dell'accertamento giudiziale, analogamente a quanto accade nel diritto comune con il pagamento al creditore apparente.
- Quando il giudice costituisce o ripristina il rapporto di lavoro nei confronti del datore effettivo, i pagamenti effettuati dal datore formale dopo la sentenza non estinguono l'obbligazione retributiva del datore de iure per il medesimo periodo, poiché il rapporto di fatto eventualmente proseguito resta disciplinato dall'art. 2126 c.c.
- Il giudicato formatosi su un punto fondamentale comune a due giudizi tra le stesse parti preclude il riesame della questione già decisa, quando quella questione costituisca premessa logica indispensabile della statuizione successiva.
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