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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02637/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una successione di quattro contratti di somministrazione a tempo determinato, dal 2015 al 2017, con impiego della lavoratrice come addetta al call center e/o back office per complessivi 29 mesi presso la medesima sede e nelle medesime mansioni, con costante ricorso a lavoro supplementare. La lavoratrice ha chiesto la nullità del termine finale e la declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatrice, sostenendo che la somministrazione fosse priva del requisito della temporaneità e posta in essere in frode alla legge; ha inoltre invocato il difetto del documento di valutazione dei rischi e chiesto le conseguenze retributive e risarcitorie. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’appello, pur correggendo la motivazione sul profilo della causale contrattuale, ha confermato l’illegittimità della somministrazione e aumentato l’indennità risarcitoria. In cassazione la società ha articolato dieci motivi: ha dedotto, tra l’altro, la novità della domanda di nullità per frode alla legge e della prospettazione della direttiva 2008/104/CE; la violazione delle regole sulle allegazioni e sul contraddittorio; l’omessa considerazione del limite temporale del CCNL; l’erronea valorizzazione dell’individuazione nominativa della lavoratrice, dell’orario supplementare e del DVR; e, in via subordinata, ha contestato la possibilità di dichiarare la costituzione del rapporto alle dipendenze dell’utilizzatrice per frode alla legge invece che solo nei casi tipizzati dalla normativa sulla somministrazione irregolare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso. Ha ritenuto che la lavoratrice avesse sin dall’atto introduttivo allegato la continuità delle prestazioni, l’identità delle mansioni, la protrazione per 29 mesi e l’assenza di qualunque motivazione giustificativa, sicché non vi era novità della domanda né violazione dell’art. 437 c.p.c.; ha inoltre affermato che la nullità per frode alla legge è rilevabile d’ufficio sulla base dei fatti ritualmente allegati. Ha considerato infondate o inammissibili le censure sulla presunta mancata contestazione della società, sull’asserita introduzione di un fatto nuovo mediante il richiamo alla direttiva europea, sull’uso del DVR e sugli indici fattuali di elusione, ritenendo che la verifica della temporaneità e dell’abusivo ricorso alla somministrazione sia valutazione di merito. In diritto ha ribadito che, nella somministrazione di manodopera, la temporaneità è requisito immanente e strutturale dell’istituto, e che la reiterazione prolungata delle missioni, unitamente ad altri indici come la scelta nominativa del lavoratore e l’impiego continuativo in orario supplementare, può integrare elusione delle norme imperative e giustificare la costituzione del rapporto in capo all’utilizzatrice. La società ricorrente è stata condannata anche alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 437 c.p.c.

    la pretesa novità della domanda è esclusa quando la parte abbia già allegato i fatti costitutivi; la nullità può essere rilevata anche d’ufficio sulla base di fatti ritualmente introdotti

  • art. 420 c.p.c.

    non risulta violato il contraddittorio quando la questione è stata introdotta con atti processuali che hanno consentito il confronto delle parti

  • art. 416 c.p.c.

    l’onere di specifica contestazione sorge rispetto ai fatti costitutivi allegati dalla controparte e non è stato adempiuto dalla società

  • art. 101 c.p.c.

    il contraddittorio è stato rispettato perché la questione è stata riproposta e discussa nel processo

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione quando la decisione si fonda su circostanze fattuali già emerse e comunque decisive

  • art. 20 d.lgs. n. 276/2003

    nel periodo considerato la disciplina della somministrazione non si esaurisce nella verifica formale delle causali, dovendo essere letta in modo conforme al requisito di temporaneità

  • art. 21 d.lgs. n. 276/2003

    l’individuazione nominativa del lavoratore somministrato può costituire indice fattuale di finalità elusiva

  • art. 27 d.lgs. n. 276/2003

    la sanzione prevista per la somministrazione irregolare non esclude la declaratoria di rapporto in capo all’utilizzatrice nei casi di frode alla legge

  • art. 38 d.lgs. n. 81 del 2015

    la disciplina della somministrazione irregolare non impedisce l’azione del lavoratore quando ricorra un’elusione di norme imperative

  • art. 31 d.lgs. n. 81/2015

    la normativa va letta in combinazione con il principio di temporaneità dell’istituto

  • art. 32 d.lgs. n. 81/2015

    richiamato come parametro della disciplina complessiva della somministrazione

  • art. 33 d.lgs. n. 81/2015

    richiamato tra le condizioni e limiti della somministrazione regolare

  • art. 1344 c.c.

    la reiterazione della somministrazione può essere scrutinata come mezzo per eludere la norma imperativa sulla temporaneità

  • art. 1418 c.c.

    la frode alla legge determina nullità dei contratti che realizzano la somministrazione

  • art. 32 L. n. 183/2010

    richiamato per la liquidazione dell’indennità risarcitoria

  • art. 39, co. 2, d.lgs. n. 81/2015

    richiamato, in alternativa all’art. 32 L. n. 183/2010, per il risarcimento conseguente alla nullità

  • art. 47 CCNL imprese di somministrazione

    non è parametro decisivo per valutare l’abusivo ricorso alla somministrazione, trattandosi di proroghe del diverso rapporto tra impresa di somministrazione e lavoratore

  • direttiva 2008/104/CE

    impone un’interpretazione conforme della disciplina interna che valorizzi la temporaneità come elemento essenziale della somministrazione

  • sentenza CGUE 14 ottobre 2020, causa C-681/18

    utilizzata come fonte interpretativa del requisito di temporaneità e degli indici di abuso nella somministrazione

  • Cass. sez. un. n. 26242/2014

    la nullità è rilevabile d’ufficio anche per profili diversi da quelli allegati, purché i fatti siano stati ritualmente introdotti

  • Cass. ord. n. 7702/2018

    la finalità fraudolenta può desumersi dalla reiterazione di assunzioni e utilizzazioni per un periodo prolungato, anche senza violazioni delle singole causali

  • Cass. n. 893/2020

    l’individuazione nominativa del lavoratore da parte dell’utilizzatore può alterare la funzione tipica della somministrazione

  • Cass. n. 23495/2022

    il giudice deve verificare, anche tramite gli indici elaborati dalla Corte di giustizia, se vi sia un abusivo o elusivo ricorso alla somministrazione

  • Cass. n. 5332/2025

    in caso di elusione di norme imperative la costituzione del rapporto con l’utilizzatore è esperibile anche oltre i casi tipizzati dalla disciplina della somministrazione irregolare

Massime di principio

  • Nella somministrazione di manodopera il requisito della temporaneità dell’occasione di lavoro è immanente e strutturale: la verifica giudiziale non può arrestarsi alla regolarità formale delle singole causali, ma deve accertare se la reiterazione delle missioni realizzi un uso abusivo o elusivo dell’istituto.
  • La nullità per frode alla legge può essere dichiarata anche d’ufficio quando i fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati in giudizio; non è necessario che la parte formuli sin dall’inizio una qualificazione giuridica esatta della fattispecie.
  • Ai fini dell’abuso della somministrazione, la protrazione continuativa dell’impiego presso la medesima utilizzatrice, nelle stesse mansioni e per un periodo prolungato, costituisce un indice rilevante che può concorrere, insieme ad altri elementi, a dimostrare la finalità elusiva.
  • L’individuazione nominativa del lavoratore da somministrare e il suo costante utilizzo in condizioni sostanzialmente analoghe a quelle di un rapporto stabile possono costituire elementi sintomatici di deviazione della somministrazione dalla sua funzione tipica.
  • Quando i contratti che realizzano la somministrazione sono dichiarati nulli per frode alla legge, viene meno il regime speciale dell’istituto e torna applicabile il principio generale della coincidenza tra titolarità formale del rapporto e utilizzazione della prestazione, con conseguente possibilità di costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneImpugnazioniProveInadempimento
RamiLavoroProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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