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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02668/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, tramite decreto ingiuntivo, delle somme che un ente pubblico aveva versato a un privato in esecuzione di una sentenza del TAR del Lazio poi riformata dal Consiglio di Stato. Dopo la riforma e la successiva declaratoria di inammissibilità della revocazione della decisione del Consiglio di Stato, l’ente ha chiesto la restituzione di quanto pagato. Gli eredi del percettore hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo e la corte d’appello ha accolto l’opposizione ritenendo il credito restitutorio prescritto. In Cassazione l’ente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1219 e 2943, comma 4, c.c. per avere la corte negato efficacia interruttiva a un atto di costituzione in mora del 21.3.2015, sostenendo che fosse sufficiente la sua provenienza certa e il raggiungimento dello scopo; (2) violazione degli artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c. per avere escluso l’effetto interruttivo delle difese svolte nel giudizio di revocazione e per avere ritenuto che la prescrizione decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza di riforma, anziché dalla sua pubblicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a diritto la decisione di merito nella parte in cui aveva individuato il dies a quo della prescrizione nella data di pubblicazione della sentenza di riforma del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 336 c.p.c. nel testo vigente, e non nel successivo passaggio in giudicato. Ha inoltre ribadito che l’atto di costituzione in mora, per produrre effetto interruttivo della prescrizione, deve essere sottoscritto: la mancanza di sottoscrizione rende l’atto inidoneo come scrittura privata e impedisce l’interruzione ex art. 2943, comma 4, c.c. Quanto al giudizio di revocazione, la Corte ha osservato che, pur potendo la costituzione del creditore con domande dirette a far valere il proprio diritto avere effetti interruttivi, nel caso concreto mancavano elementi indispensabili per verificare tale effetto, perché l’atto non era stato trascritto né localizzato e non era stata indicata la data di conoscenza da parte della controparte. La conseguenza è stata la conferma della prescrizione del credito restitutorio e la condanna dell’ente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1219 c.c.

    La costituzione in mora è rilevante come possibile atto interruttivo della prescrizione, ma deve rispettare i requisiti formali richiesti, inclusa la sottoscrizione dell’atto.

  • art. 2943, comma 1, c.c.

    La domanda giudiziale può avere effetto interruttivo della prescrizione; l’effetto può rilevare anche rispetto a diritti collegati al rapporto unitario dedotto in giudizio.

  • art. 2943, comma 4, c.c.

    L’atto di costituzione in mora interrompe la prescrizione solo se valido come atto scritto recettizio e sottoscritto; senza firma non produce effetto interruttivo.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    L’atto interruttivo fa decorrere un nuovo termine di prescrizione secondo le regole di legge; nel caso, la censura sul suo mancato rilievo è stata respinta perché non provata in fatto.

  • art. 336 c.p.c.

    Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione poi riformata sorge per il solo fatto della riforma della sentenza e decorre dalla sua pubblicazione, non dal passaggio in giudicato della pronuncia di riforma.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito restitutorio è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, decorso il quale il diritto si estingue.

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    La mera proposizione della revocazione da parte del debitore non determina di per sé l’interruzione della prescrizione; l’eventuale effetto va verificato rispetto all’attività processuale del creditore costituito.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • L’atto di costituzione in mora interrompe la prescrizione solo se è un atto scritto valido e sottoscritto: la sola riconoscibilità del mittente o il raggiungimento dello scopo non suppliscono al difetto di firma.
  • Il diritto alla restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata sorge con la riforma della decisione e può essere azionato immediatamente; la decorrenza della prescrizione non è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di riforma.
  • La mera attività processuale del debitore in un giudizio di revocazione non basta a interrompere la prescrizione del credito restitutorio; l’eventuale effetto interruttivo può derivare, se del caso, dall’attività del creditore costituito che rivendichi il proprio diritto.
  • In sede di legittimità, la censura su effetti interruttivi della prescrizione richiede la puntuale allegazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti, nonché l’indicazione del momento in cui sono pervenuti a conoscenza della controparte.
  • Quando il motivo si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte, il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMoraInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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