Cassazione Civile, Ordinanza n. 25813/2021 del 23/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio ha rideterminato il reddito della contribuente per il 2007 recuperando a tassazione importi ritenuti non dichiarati e qualificati come redditi diversi, oltre imposta e sanzioni. La contribuente ha contestato l'atto sostenendo: che la presunzione bancaria non sarebbe applicabile ai redditi diversi; che comunque l'Ufficio aveva considerato i movimenti bancari senza detrarre i costi inerenti; che alcuni importi sarebbero stati prelevati per essere versati a una società della quale era socia; e che i costi avrebbero dovuto essere quantomeno determinati forfettariamente. In cassazione ha articolato due motivi: 1) violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, perché la CTR avrebbe applicato le presunzioni bancarie anche ai redditi diversi; 2) violazione degli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 32 cit. e dell'art. 1, comma 402, lett. a), n. 1, della L. n. 311/2004, perché la CTR avrebbe ritenuto imputabili a reddito anche i prelevamenti, nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, che ha escluso tale presunzione per i lavoratori autonomi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo e rigettato il primo. Ha affermato che l'accertamento bancario può essere utilizzato nei confronti della generalità dei contribuenti anche per i redditi diversi, ma, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti non possono essere posti a base della presunzione di maggior reddito se il contribuente non è titolare di reddito d'impresa; nel caso concreto, poiché l'Ufficio aveva qualificato i proventi come redditi diversi, la CTR avrebbe dovuto escludere i prelevamenti dalla base imponibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, per rideterminare il maggior reddito 2007 considerando soltanto i versamenti bancari e per rideterminare anche le sanzioni e le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito; la prova contraria grava sul contribuente. La presunzione è utilizzabile per la generalità dei contribuenti quanto ai versamenti, mentre i prelevamenti non sono imputabili a reddito per soggetti diversi dagli imprenditori, dopo l'intervento della Corte costituzionale.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato solo come norma processuale di legittimità del ricorso per cassazione nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di irragionevole applicazione della presunzione bancaria.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la pretesa fiscale in assenza di corretta determinazione della capacità contributiva.
art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Evocato dalla ricorrente per sostenere la diversa terminologia legislativa riferita ai compensi da lavoro autonomo.
art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per individuare la categoria dei redditi diversi, comprensiva dei redditi da lavoro autonomo non esercitato abitualmente o da obblighi di fare, non fare o permettere.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Indicato dalla Corte come disposizione che regola l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche e si coordina con l'art. 32.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma relativa ai soggetti obbligati alla contabilità, in coordinamento con la disciplina degli accertamenti bancari.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in parallelo all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 per gli accertamenti IVA fondati sui conti bancari.
art. 1, comma 402, lett. a), n. 1
Richiamata dalla ricorrente nell'ambito del secondo motivo, in collegamento con la disciplina degli accertamenti bancari.
sentenza Corte costituzionale n. 228 del 2014
Ha escluso la presunzione probatoria sui prelevamenti nei confronti dei lavoratori autonomi; la Corte ne applica gli effetti come ius superveniens anche nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati risultanti dai conti correnti bancari possono essere utilizzati come presunzione legale relativa di maggior reddito; l'onere di fornire prova contraria grava sul contribuente e deve essere assolto in modo analitico, indicando la riferibilità di ciascuna movimentazione a operazioni non imponibili.
- La disciplina delle indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 si applica alla generalità dei contribuenti per i versamenti, non essendo limitata ai soli titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti bancari non possono essere presuntivamente imputati a reddito nei confronti di soggetti che non siano titolari di reddito d'impresa; in presenza di redditi diversi o comunque di fattispecie non imprenditoriali, il giudice deve escludere tali prelevamenti dalla base imponibile.
- Quando l'Ufficio qualifica i proventi come redditi diversi e fonda l'accertamento sui movimenti bancari, il giudice di merito deve distinguere tra versamenti e prelevamenti, potendo ricondurre a tassazione solo i primi se non giustificati, e deve conseguentemente rideterminare anche le sanzioni.
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