Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25813/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio ha rideterminato il reddito della contribuente per il 2007 recuperando a tassazione importi ritenuti non dichiarati e qualificati come redditi diversi, oltre imposta e sanzioni. La contribuente ha contestato l'atto sostenendo: che la presunzione bancaria non sarebbe applicabile ai redditi diversi; che comunque l'Ufficio aveva considerato i movimenti bancari senza detrarre i costi inerenti; che alcuni importi sarebbero stati prelevati per essere versati a una società della quale era socia; e che i costi avrebbero dovuto essere quantomeno determinati forfettariamente. In cassazione ha articolato due motivi: 1) violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, perché la CTR avrebbe applicato le presunzioni bancarie anche ai redditi diversi; 2) violazione degli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 32 cit. e dell'art. 1, comma 402, lett. a), n. 1, della L. n. 311/2004, perché la CTR avrebbe ritenuto imputabili a reddito anche i prelevamenti, nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, che ha escluso tale presunzione per i lavoratori autonomi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo e rigettato il primo. Ha affermato che l'accertamento bancario può essere utilizzato nei confronti della generalità dei contribuenti anche per i redditi diversi, ma, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti non possono essere posti a base della presunzione di maggior reddito se il contribuente non è titolare di reddito d'impresa; nel caso concreto, poiché l'Ufficio aveva qualificato i proventi come redditi diversi, la CTR avrebbe dovuto escludere i prelevamenti dalla base imponibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, per rideterminare il maggior reddito 2007 considerando soltanto i versamenti bancari e per rideterminare anche le sanzioni e le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito; la prova contraria grava sul contribuente. La presunzione è utilizzabile per la generalità dei contribuenti quanto ai versamenti, mentre i prelevamenti non sono imputabili a reddito per soggetti diversi dagli imprenditori, dopo l'intervento della Corte costituzionale.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato solo come norma processuale di legittimità del ricorso per cassazione nel processo tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di irragionevole applicazione della presunzione bancaria.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la pretesa fiscale in assenza di corretta determinazione della capacità contributiva.

  • art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Evocato dalla ricorrente per sostenere la diversa terminologia legislativa riferita ai compensi da lavoro autonomo.

  • art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato per individuare la categoria dei redditi diversi, comprensiva dei redditi da lavoro autonomo non esercitato abitualmente o da obblighi di fare, non fare o permettere.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Indicato dalla Corte come disposizione che regola l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche e si coordina con l'art. 32.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come norma relativa ai soggetti obbligati alla contabilità, in coordinamento con la disciplina degli accertamenti bancari.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in parallelo all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 per gli accertamenti IVA fondati sui conti bancari.

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311

    art. 1, comma 402, lett. a), n. 1

    Richiamata dalla ricorrente nell'ambito del secondo motivo, in collegamento con la disciplina degli accertamenti bancari.

  • sentenza Corte costituzionale n. 228 del 2014

    Ha escluso la presunzione probatoria sui prelevamenti nei confronti dei lavoratori autonomi; la Corte ne applica gli effetti come ius superveniens anche nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati risultanti dai conti correnti bancari possono essere utilizzati come presunzione legale relativa di maggior reddito; l'onere di fornire prova contraria grava sul contribuente e deve essere assolto in modo analitico, indicando la riferibilità di ciascuna movimentazione a operazioni non imponibili.
  • La disciplina delle indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 si applica alla generalità dei contribuenti per i versamenti, non essendo limitata ai soli titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti bancari non possono essere presuntivamente imputati a reddito nei confronti di soggetti che non siano titolari di reddito d'impresa; in presenza di redditi diversi o comunque di fattispecie non imprenditoriali, il giudice deve escludere tali prelevamenti dalla base imponibile.
  • Quando l'Ufficio qualifica i proventi come redditi diversi e fonda l'accertamento sui movimenti bancari, il giudice di merito deve distinguere tra versamenti e prelevamenti, potendo ricondurre a tassazione solo i primi se non giustificati, e deve conseguentemente rideterminare anche le sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.