Cassazione Civile, Ordinanza n. 08383/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria, a seguito di controllo e di mancata risposta a questionario e invito a produrre documenti, aveva emesso nei confronti di una società poi fallita un avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a un'annualità in cui, nel corso dell'esercizio, era intervenuto il sequestro preventivo dell'intero compendio aziendale e delle quote sociali con nomina di un amministratore giudiziario. La società aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'assenza di presupposti per l'accertamento induttivo; i giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo che l'autorizzazione del giudice penale ad astenersi dalla redazione del bilancio e dagli adempimenti connessi esonerasse dagli obblighi fiscali e che l'avviso fosse stato rivolto al soggetto sbagliato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché la società non aveva contestato la notifica dell'avviso all'amministratore giudiziario ma solo la mancata notifica degli atti prodromici; violazione dell'art. 75 c.p.c. per errata affermazione della carenza di legittimazione dell'amministratore giudiziario, che avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità del ricorso di primo grado; violazione degli artt. 2409 c.c. e 92-93 disp. att. c.c., sostenendo che l'amministratore giudiziario, quale organo nominato dal tribunale, fosse legittimato a ricevere la notifica degli atti impositivi. La Corte ha ritenuto infondati il primo motivo e fondati il secondo e il terzo nei limiti indicati, affermando che, quando il sequestro preventivo intervenga nel corso dell'anno d'imposta, il soggetto passivo tenuto alla dichiarazione è sia il soggetto sequestrato per la porzione di esercizio anteriore alla misura sia l'amministratore/custode giudiziario per la porzione successiva, con conseguente legittimità della notifica dell'avviso a entrambi e legittimazione di entrambi a impugnarlo in relazione alla rispettiva attività imputabile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia limitatamente ai motivi relativi alla legittimazione e alla corretta individuazione dei destinatari dell'avviso; ha annullato la sentenza della CTR e ha cassato con rinvio alla medesima Commissione in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di tutti i gradi. La Corte ha inoltre enunciato il principio secondo cui, nel caso di sequestro preventivo dell'intera partecipazione sociale e del compendio aziendale intervenuto nel corso dell'anno, l'obbligo dichiarativo va ripartito tra contribuente originario e amministratore giudiziario per le rispettive porzioni d'esercizio, essendo legittima la notifica dell'avviso a entrambi.
Norme richiamate
La dedotta ultrapetizione è stata esclusa perché la questione della regolarità della notifica dell'avviso all'amministratore giudiziario era comunque rilevabile d'ufficio in quanto funzionale alla verifica della legittimazione ad agire.
La Corte ha ritenuto che il tema della legittimazione processuale fosse decisivo, ma non nel senso prospettato dalla ricorrente: non ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, bensì ha riconosciuto la legittimazione all'impugnazione in capo anche all'amministratore giudiziario per la parte di gestione a lui imputabile.
Richiamato nel ricorso, ma la Corte non ha fondato la decisione su una qualificazione dell'amministratore giudiziario come organo ex art. 2409 c.c.; ha invece applicato il diverso assetto derivante dal sequestro preventivo penale e dalla gestione giudiziaria dell'azienda.
Richiamato nel ricorso come norma concernente l'amministratore giudiziario, ma non è stato il parametro decisivo della motivazione.
Richiamato nel ricorso come parte del quadro sulla figura dell'amministratore giudiziario, senza assorbente rilievo nella ratio decidendi.
Il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. segna il momento di inizio della gestione dell'impresa da parte del custode/amministratore giudiziario e funge da spartiacque tra le porzioni d'esercizio rilevanti ai fini dichiarativi.
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306
Unitamente all'art. 321 c.p.p., disciplina il sequestro della totalità delle partecipazioni e del compendio aziendale, da cui la Corte fa discendere la ripartizione dell'obbligo dichiarativo per annualità in parte sequestrata.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'accertamento induttivo in caso di omessa dichiarazione; la Corte non lo esclude in astratto, ma risolve la lite sulla corretta individuazione dei soggetti tenuti alla dichiarazione e alla ricezione dell'avviso.
art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte lo richiama, congiuntamente all'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, per affermare che l'avviso di accertamento va notificato al contribuente, cioè al soggetto passivo dell'imposta individuato in relazione alla porzione di esercizio considerata.
art. 56, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Usato insieme all'art. 42 d.P.R. 600/1973 per sostenere che il destinatario dell'accertamento IVA è il soggetto passivo dell'imposta, qui individuato sia nel sequestrato sia nell'amministratore giudiziario per le rispettive frazioni d'anno.
Richiamato nella ricostruzione fattuale della notificazione presso la casa comunale, ma non assume ruolo decisivo nella motivazione.
Non è espressamente citato nel testo, quindi non inserito.
Massime di principio
- In caso di sequestro preventivo dell'intero compendio aziendale intervenuto nel corso dell'esercizio, l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale va ripartito tra il soggetto sequestrato e il custode/amministratore giudiziario in proporzione alle rispettive porzioni temporali di gestione.
- Il giorno di esecuzione della misura cautelare reale costituisce lo spartiacque tra la gestione riferibile all'imprenditore originario e quella riferibile all'amministratore giudiziario, con conseguente imputazione distinta dei relativi obblighi fiscali.
- L'avviso di accertamento deve essere notificato al soggetto passivo dell'imposta; quando la gestione dell'azienda sia stata frazionata dall'intervenuto sequestro, sono legittimi destinatari sia il contribuente originario sia l'amministratore giudiziario, ciascuno per la parte di attività a lui riferibile.
- La legittimazione a impugnare l'atto impositivo deve essere verificata anche d'ufficio, perché costituisce condizione dell'azione e dipende dalla titolarità della posizione soggettiva incisa dalla pretesa tributaria.
- L'eventuale autorizzazione del giudice penale ad astenersi dalla redazione del bilancio o da adempimenti connessi non comporta automaticamente esonero dagli obblighi tributari, se non incide in modo espresso e coerente sulla titolarità e sull'imputazione degli obblighi dichiarativi.
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