Cassazione Civile, Ordinanza n. 09639/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava un rimborso di eccedenza IVA relativo al 2008, ritenuto indebitamente corrisposto a una società immobiliare. Secondo l’Ufficio, la società avrebbe calcolato erroneamente il diritto al rimborso ex art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972, includendo nel computo anche operazioni esenti che andavano escluse. La società impugnava l’atto e il giudice di merito gli dava ragione. In Cassazione l’Agenzia articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse mal compreso l’oggetto della lite, incentrato non sul reverse charge ma sulle operazioni esenti; 2) nullità per inammissibilità di domanda nuova, assumendo che la contribuente avesse mutato il thema decidendum; 3) violazione dell’art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., perché il rimborso spetterebbe solo a chi è strutturalmente a credito e nel calcolo dovrebbero rilevare solo operazioni imponibili, con esclusione di esenti e non imponibili. La società controricorrente resisteva chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo: la motivazione della sentenza d’appello non era apparente, ma superava il minimo costituzionale; inoltre, l’interpretazione dell’art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972 era corretta, poiché il riferimento normativo alle operazioni registrate o soggette a registrazione consente di includere nel calcolo anche le operazioni effettuate in regime di reverse charge, come già affermato dai giudici di merito. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nuovo: la questione dell’irrituale mutamento del thema decidendum non risultava trattata nel giudizio di appello e non era stata specificamente dimostrata dalla ricorrente mediante indicazione degli atti processuali rilevanti. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente; nulla è stato disposto per gli intimati non costituiti e per il raddoppio del contributo unificato, in quanto l’Agenzia delle Entrate è amministrazione dello Stato esonerata dal versamento materiale secondo il meccanismo della prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972
"quando esercita esclusivamente o prevalentemente con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma"
Il rimborso dell’eccedenza IVA spetta quando, nel periodo di riferimento, l’attività del contribuente comporta un’aliquota media sulle operazioni inferiore a quella sugli acquisti e sulle importazioni; nel calcolo rilevano anche le operazioni in reverse charge e la norma non esige necessariamente una pluralità di operazioni, ma l’esistenza di un’attività e di operazioni comparabili.
art. 17, commi 5 e 6, d.P.R. n. 633 del 1972
Le operazioni in regime di inversione contabile rientrano nel computo richiesto per verificare i presupposti del rimborso IVA ex art. 30, comma 3, lett. a).
art. 3, commi 5 e 6, d.l. n. 250 del 1995
La disciplina di attuazione conferma che il rimborso spetta quando l’aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione è inferiore a quella sugli acquisti e sulle importazioni; il riferimento testuale a tutte le operazioni registrate esclude la tesi restrittiva dell’Amministrazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È deducibile la nullità della sentenza solo in presenza di vera anomalia motivazionale o errori processuali rilevanti; non basta una critica alla sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è esclusa quando il motivo in realtà mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Non possono essere introdotte in cassazione questioni nuove che avrebbero dovuto essere dedotte nel grado di merito e che non risultano dal thema decidendum del giudizio d’appello.
La censura richiamava la norma sull’onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che la questione ruotasse in realtà sull’interpretazione della disciplina IVA, non su un effettivo errore nel riparto probatorio.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel ragionamento della Corte, che ha risolto la controversia sul significato della disciplina fiscale applicabile.
Norma procedurale richiamata per il deposito di memoria illustrativa nel giudizio di legittimità.
art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022
La sospensione del giudizio era stata chiesta in vista della possibile definizione agevolata; poiché non risultava presentata la domanda di definizione, la Corte ha proseguito nello scrutinio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione dello Stato esonerata dal versamento materiale mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la motivazione della sentenza di merito può essere censurata solo se manca del tutto, è solo apparente, è affetta da contrasto irriducibile o è obiettivamente incomprensibile; non è più sindacabile il mero difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- La deduzione di nullità per motivazione apparente non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti.
- In cassazione è inammissibile la censura che introduca una questione nuova, non trattata nei gradi di merito e non specificamente dimostrata mediante indicazione degli atti in cui sarebbe stata dedotta.
- Ai fini del rimborso IVA ex art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972, il calcolo dell’aliquota media va effettuato secondo il dato normativo e regolamentare che prende in considerazione le operazioni registrate o soggette a registrazione; non è consentita un’interpretazione che escluda aprioristicamente le operazioni in reverse charge quando la legge le include espressamente.
- Quando la censura di violazione di legge mira in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, il motivo è inammissibile perché precluso il riesame del materiale istruttorio in sede di legittimità.
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