Cassazione Civile, Ordinanza n. 09598/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da una procedura di liquidazione giudiziale aperta dal Tribunale di Ravenna su istanza della società creditrice nei confronti della società reclamante. La Corte d'appello di Bologna, accogliendo il reclamo, ha revocato la sentenza del Tribunale e ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo insussistente qualsiasi responsabilità del creditore istante per la mancata regolare notificazione del decreto di fissazione dell'udienza da parte della cancelleria. Contro tale statuizione la società reclamante, in proprio e quale legale rappresentante della società, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 60, 90, 91, 94 e 96 c.p.c. e sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel compensare le spese, poiché il creditore istante, pur consapevole della nullità della notificazione del solo decreto di fissazione dell'udienza, aveva insistito per la declaratoria di liquidazione giudiziale. Il resistente ha contrastato il ricorso; è intervenuto anche il fallimento della società, ma il suo controricorso e il ricorso incidentale sono stati dichiarati tardivi e quindi inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché proposto oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 51, comma 13, CCII per l'impugnazione della sentenza della Corte d'appello che definisce il reclamo in materia di liquidazione giudiziale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso del Fallimento Andromeda srl e, conseguentemente, anche il suo ricorso incidentale, perché intempestivi ai sensi dell'art. 370 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, applicabile ratione temporis, e dell'art. 9 CCII che esclude la sospensione feriale dei termini nei procedimenti disciplinati dal codice della crisi. Ha condannato i ricorrenti a rifondere le spese di legittimità solo in favore della società creditrice controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la parte contro il quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso
nei procedimenti soggetti al codice della crisi, il controricorso deve essere depositato nel termine ordinario senza poter beneficiare della sospensione feriale, se questa è esclusa dal codice applicabile; il deposito tardivo comporta l'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale collegato.
la riforma processuale è richiamata come applicabile ratione temporis alla disciplina del controricorso.
la sospensione feriale dei termini ... non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice salvo che esso non disponga diversamente
nei procedimenti regolati dal codice della crisi la sospensione feriale non opera, salvo diversa previsione espressa.
il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che definisce il reclamo va proposto nel termine di gg 30 dalla notificazione della sentenza effettuata, ai sensi del comma 12, dalla cancelleria
il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello in materia di reclamo sulla liquidazione giudiziale è di 30 giorni dalla notificazione di cancelleria; il suo inutile decorso determina l'inammissibilità del ricorso.
artt. 60; 90; 91; 94; 96 c.p.c.
sono richiamati come norme violate a sostegno della censura sulle spese e sulla pretesa responsabilità per l'irregolarità della notificazione; la Corte non entra nel merito del motivo perché il ricorso è tardivo.
la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per la condanna per პასუხისმგabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, viene dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
viene indicato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
richiamato per il deposito delle memorie nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che definisce il reclamo in materia di liquidazione giudiziale, il termine per impugnare è di 30 giorni dalla notificazione eseguita dalla cancelleria; la tardività comporta inammissibilità del ricorso.
- Nei procedimenti disciplinati dal codice della crisi d'impresa la sospensione feriale dei termini non si applica, salvo espressa deroga normativa.
- Il controricorso deve essere depositato nel termine processuale applicabile; se tardivo è inammissibile e travolge anche il ricorso incidentale che vi accede.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni processuali, la Corte non esamina il merito delle censure sulle spese o sulla responsabilità aggravata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese in favore della sola parte che abbia validamente resistito e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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